Convivenza sanante quale limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità.
Nonostante la legge 218 del 1995 disciplini il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ancora oggi non si può prescindere dal giudizio di delibazione visto che l'articolo 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato (legge 121 del 1985) prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possano essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario. A favore della tesi per cui la convivenza non costituisca limite ostativo, ove protratta per un certo periodo, alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche hanno militato una serie di argomenti:
- a) le norme imperative, che caratterizzano la disciplina «interna» del matrimonio civile, non eserciterebbero alcuna portata impeditiva nei confronti della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità, in quanto «derogate e superate proprio dallo strumento concordatario;
- b) in ogni caso, né dai principi costituzionali, né tantomeno dalle norme ordinarie sarebbe desumibile la generalizzata presenza di un principio inteso a far prevalere il «matrimonio-rapporto» sul «matrimonio-atto».
- c) il limite ostativo del c.d. «ordine pubblico interno» opererebbe unicamente in presenza di un’incompatibilità «assoluta» (ma non già anche di un’incompatibilità puramente «relativa») fra le norme sostanziali canoniche e quelle civilistiche corrispondenti.
- d) La norma civilistica di cui all’art. 123 c.c. non assume valore pubblicistico.
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