Con specifico riferimento alla posizione del terzo trasportato, danneggiato da un sinistro, quando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile all’azione o omissione, oltre che del conducente, anche del trasportato, è configurabile una cooperazione colposa dei predetti nella causazione dell’evento dannoso, stante il reciproco consenso alla circolazione e, quindi, la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, con accettazione dei relativi rischi. In tale contesto, grava sul terzo trasportato la “prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell’illegalità un fatto costitutivo della pretesa.
NDR: in tal senso Cass. 22/5/2006 n. 11947, 18/9/2008 n. 23851, 30/01/2019 n. 2531, 14/03/2017 n. 6481 e, quanto alla prarte finale della massima, Cass. 09/05/2019 n. 12231.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.10.2023, n. 28120
…omissis…
Fatti di causa
1. Il 24 marzo 2011 V.Y. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, A.A., i suoi genitori, V.S. e S.P., G.G., nonché le compagnie XXX Assicurazioni e FF-SS S.p.a., al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di un grave sinistro stradale. In particolare, lamentava che, il —, alle ore 22.00 circa, all’epoca tredicenne, si trovava sul motociclo Scarabeo (di proprietà dei genitori e privo di copertura assicurativa), guidato da G.G., anche lui minore, in —. Giunti ad un’intersezione, lo Scarabeo veniva urtato violentemente dalla Smart, condotta dall’ A., il quale non si era fermato al semaforo rosso. Sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia Municipale, constatando che il A. era assicurato con XXX Assicurazioni (già AA Assicurazioni). La FF-SS S.p.a. veniva citata dal signor V. quale impresa designata per la Regione Sicilia alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Si costituivano le due compagnie assicurative, contestando la fondatezza della pretesa attorea e deducendo, inoltre, la FF SS che il signor V. non indossava il casco protettivo e XXX Assicurazioni la propria carenza di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione del preteso diritto risarcitorio. Il Tribunale di Siracusa, all’esito dell’istruttoria, durante la quale erano escussi quattro testimoni ed espletata consulenza tecnica medico-legale sui danni fisici lamentati dall’attore, con sentenza n. 286/2017, pubblicata il 17 febbraio 2017, statuiva che il sinistro era ascrivibile, in via esclusiva, al G. per aver attraversato l’incrocio a velocità sostenuta e con il semaforo rosso. Alla causazione di tale sinistro, aveva colposamente concorso il V., prelevando il ciclomotore, non circolante, ed affidandolo al compagno, malgrado non fosse abilitato alla guida. Il suo contributo veniva quantificato dal primo giudice nella misura di 1/3. Su tali basi, il Tribunale: i) respingeva la domanda attorea nei confronti dell’ A. e di XXX Assicurazioni, nonché quella di condanna delle assicurazioni per mala gestio, ponendo a carico dell’attore le spese di lite della stessa XXX; ii) condannava G., S. e V., nonché FF SS, in solido tra loro, a pagare all’attore Euro 297.098,85, di cui Euro 296.227,34 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali e spese mediche; iii) poneva le spese della consulenza tecnica per 2/3 a carico dei signori G., S. e V. e di FF SS, per l’altro 1/3 a carico dell’attore. Tale sentenza, a seguito di ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c., proposto dalla Unipol SS (quale successiva impresa designata dal Fondo di Garanzia), veniva corretta per errore materiale nel capo relativo alla rivalutazione monetaria, perché non disposta dalla domanda, ma dalla decisione. 2. V.S. proponeva appello, chiedendo la riforma parziale della decisione di primo grado, evidenziandone l’erroneità per averlo ritenuto corresponsabile del sinistro, per aver commesso errori nel calcolo del danno biologico (in punto di età del danneggiato e di tabelle milanesi applicate), nonché degli interessi e della rivalutazione dalla domanda giudiziale, anziché dal fatto dannoso, nonché per mancata liquidazione del danno morale, esistenziale ed estetico, quantificati in Euro 160.0004,00 e per mancato riconoscimento del danno da perdita da capacità lavorativa specifica, quantificato in Euro 130.742,89 (sesto motivo). Per parte sua, Unipol SS contestava la fondatezza della impugnazione, deducendo come successore di: i) XXX Assicurazioni, l’inammissibilità della personalizzazione del danno non patrimoniale, perché domanda nuova formulata solo in comparsa conclusionale; ii) FF SS, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria del terzo trasportato, nonché l’insussistenza dei presupposti per poter l’appellante beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, avendogli corrisposto Euro 298.000,00, in esecuzione della decisione di prime cure. 2.1. La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1003/2020, del 10 giugno 2020, dopo aver dichiarato inammissibile l’eccezione di merito di Unipol SS non avendo quest’ultima proposto appello, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando G., S. e V., nonché Unipol SS (quale successiva impresa designata dal Fondo di Garanzia), in solido fra loro, al pagamento, in favore di V.Y., delle ulteriori somme di: a) Euro 34.704,29, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal 5.7.2017 al soddisfo; b) Euro 106.050,10, a titolo di danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, oltre interessi; c) metà spese giudiziali del secondo grado. Inoltre, ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’appellante e dichiarato irripetibili le spese del grado sostenute dalla Unipol SS, quale successore della XXX Assicurazioni. Il giudice del merito ha confermato l’esistenza di un concorso di colpa dell’appellante ex art. 1227 c.c., comma 1, essendo stato accertato che lo scontro si era verificato a causa dell’alta velocità con cui il ciclomotore aveva attraversato l’incrocio malgrado il semaforo rosso, mentre la Smart. procedeva regolarmente. Inoltre, il conducente non era in possesso della patente necessaria per la guida del mezzo e che il giorno dell’incidente V.Y. affidava la guida del suddetto veicolo, non omologato al trasporto del passeggero, a G.G., anche lui minorenne, dopo averlo sottratto alla custodia del padre V.S., all’insaputa del genitore. Tra l’altro il V. non indossava il casco protettivo. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in relazione alla liquidazione del danno secondo la tabella milanese, aggiornata al 2014, facendo riferimento all’età del ragazzo al momento in cui si era verificato l’incidente; ha rigettato i motivi relativi al mancato riconoscimento del danno morale, esistenziale ed estetico perché i danni erano stati in parte liquidati dal Tribunale, in parte perché evitabili attraverso l’uso del casco ed in parte non provati. 3. Avverso tale sentenza il V. propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Unipol SS Assicurazioni S.p.a., in qualità di impresa designata D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 286, e UNIPOL SS quale successore di XXX. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.Ragioni della decisione
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c., e dell’art. 122Codice delle Assicurazioni (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato un concorso di responsabilità di V.Y. nella causazione del sinistro, quando invece il suo diritto ad ottenere il risarcimento sarebbe integrale, comprendendovisi anche la liquidazione delle intere spese giudiziali di primo grado, mentre quelle per la CTU dovrebbero essere poste solo a carico dei signori G., S. e V., nonché di Unipol SS, in solido tra loro. 4.2. Con il secondo motivo si censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: la sentenza sarebbe viziata per avere il secondo giudice riconosciuto una corresponsabilità del terzo trasportato, quando invece le risultanze testimoniali e documentali avrebbero avvalorato l’assenza di un suo contributo causale. In ogni caso, la concorsualità di 1/3 sarebbe esagerata ed ingiustificata. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per “errores in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”: la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore nel procedimento, avendo posto alla base della sua decisione “una erronea valutazione del materiale istruttorio” (p. 17, ricorso V.). 4.4. Con il quarto motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: la statuizione di seconde cure secondo cui l’appellante non avrebbe contestato né assolto all’onere probatorio sullo stesso gravate di dimostrare che il ciclomotore non era omologato per il trasporto del passeggero, sarebbe erronea. Il terzo trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, avrebbe il solo onere di provare il verificarsi dell’evento. 4.5. Con il quinto motivo si censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: la decisione della Corte d’appello di Catania dovrebbe essere cassata in punto di “erronea sovrapposizione tra personalizzazione della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno morale”, che avrebbe dovuto essere autonomamente apprezzato e liquidato (p. 22, ricorso V.). 4.6. Con il sesto motivo si prospetta la “nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione all’art. 111 Cost., degli artt. 91,92,112c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.M. n. 55 del 2014 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”: la Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato le spese processuali applicando i valori minimi senza alcuna giustificazione né motivazione. 4.7. Con il settimo motivo si prospetta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: secondo il ricorrente, l’accoglimento dei superiori motivi di ricorso dovrebbe comportare la condanna dei resistenti alla refusione delle spese legali di primo grado e di secondo grado. 5. I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la sostanziale sovrapponibilità delle censure esposte ed in ogni caso la loro intima connessione, sono inammissibili, in quanto si sostanziano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui l’apprezzamento degli elementi probatori acquisiti al processo, da parte del giudice del merito, è insindacabile in cassazione, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. SU n. 898/1999; Cass. n. 11176/2017)” (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Lav., 20/07/2023, n. 21681; Cass., Sez. Lav., Ord., 9/07/2023, n. 21343; Cass., Sez. II, Ord., 20/06/2023, n. 17560; Cass., Sez. I, Ord., 28/03/2023, n. 8764; Cass., Sez. I, Ord., 20/03/2023, n. 7942; Cass., Sez. II, Ord., 18/01/2023, n. 1466Cass., Sez. VI – 2, Ord., 24/09/2021, n. 25941; Cass., Sez. VI – 5, Ord., 04/12/2017, n. 28929). Non può quindi porsi una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per una erronea valutazione del materiale istruttorio del giudice di merito, a meno che non si alleghi che quest’ultimo ha basato la sua decisione su prove non dedotte dalle parti o ne ha disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o ha disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. ex plurimis Cass., Sez. I, Ord., 31/07/2023, n. 23151; Cass., Sez. II, Ord., 21/07/2023, n. 21898;). Tale dirimente considerazione esime dalla valutazione che, in ogni caso, le censure svolte dal ricorrente sarebbero infondate, in quanto la Corte d’appello ha compiutamente esaminato tutte le risultanze istruttorie e, sulla base anche degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio del primo grado, ha ritenuto sussistere una responsabilità del signor V.Y. nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., comma 1, dando preminenza ad alcuni elementi fattuali (v. la sua condotta, per aver imprudentemente prelevato il ciclomotore, non circolante, correndo il rischio che non fosse assicurato, ed affidato ad un amico, malgrado non fosse abilitato alla guida, presumendosi la conoscenza dell’età dell’amico; la mancata contestazione, da parte del terzo, sia dell’allegazione che il ciclomotore non era omologato al trasporto del passeggero, sia che lui non indossava il casco, non assolvendo così all’onere probatorio su di lui gravante (v. pp. 4-6, sentenza impugnata). Del resto, con specifico riferimento alla posizione del terzo trasportato, danneggiato da un sinistro, quando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile all’azione o omissione, oltre che del conducente, anche del trasportato, è configurabile una cooperazione colposa dei predetti nella causazione dell’evento dannoso, stante il reciproco consenso alla circolazione e, quindi, la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, con accettazione dei relativi rischi (cfr. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 18/9/2008, n. 23851)” (v. Cass., Sez. III, Ord., 30/01/2019, n. 2531; Cass., Sez. III, 14/03/2017, n. 6481;). In tale contesto, grava sul terzo trasportato la “prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell’illegalità un fatto costitutivo della pretesa” (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 09/05/2019, n. 12231). Dunque, la Corte territoriale, all’esito di una corretta indagine in fatto svolta attraverso gli elementi desumibili dall’istruttoria, ha determinato la dinamica dell’incidente, individuando i danni riportati dal terzo trasportato e l’apporto causale di quest’ultimo al verificarsi del sinistro, indicando minuziosamente le ragioni che gli hanno consentito di pervenire alle riportate conclusioni (v. pp. 4-6 sentenza impugnata). Per cui, deve ritenersi del tutto insussistente la denunciata violazione delle norme indicate nei primi quattro motivi di ricorso in esame, in quanto le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, con specifico riferimento alla ricordata condotta del terzo, sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. 6. Il quinto motivo di ricorso sul danno morale, esistenziale ed estetico, non riconosciuti dai giudici di merito, è infondato. Va sul punto rilevato che se è vero che, secondo il più recente orientamento, il danno non patrimoniale di per sé non si esaurisce nella voce del danno biologico, che include quello estetico, ma si può comporre di più autonome voci, è altrettanto vero che la loro esistenza non è mai in re ipsa, ma va provata secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., con allegazione circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi che qualifichino la diversa tipologia di tale danno, non potendosi risolvere in enunciazioni di principio, generiche, astratte o eventuali. In tale quadro, con specifico riferimento al danno estetico, questa Corte intende ribadire il principio di diritto secondo cui “il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato” (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 12/03/2021, n. 7126; Cass., Sez. III, Ord., 9/12/2020, n. 28073; Cass., Sez. III, Ord., 8/07/2020, n. 14246). Nella caso, la Corte d’appello, facendo corretta applicazione di detti principi, ha condiviso il ragionamento del primo giudice, statuendo: da un lato, che il danno estetico conseguente alle cicatrici era stato valutato dal CTU ed indennizzato nell’ambito del danno biologico; dall’altro lato, il danneggiato non aveva provato l’esistenza di pregiudizi morali ed esistenziali, diversi da quello biologico e, malgrado ciò, il tribunale aveva riconosciuto, in via equitativa, un aumento dell’indennizzo nella misura percentuale del 25%. Rispetto a tali altre voci di danno, il giudice di seconde cure correttamente ha rilevato la mancata allegazione di sofferenze morali autonomamente risarcibili non avendo V.Y. mai dato conto dei nuovi limiti o del condizionamento psicologico-sociali riscontrato nella vita di relazione, non avendo neppure riferito della vita svolta prima e dopo il sinistro, sotto alcun profilo, privato e sociale (v. pp. 9-10 sentenza impugnata). Ne consegue la palese infondatezza di tale motivo di ricorso. 7. Il sesto motivo di ricorso sulle spese processuali è parimenti infondato. In materia di spese giudiziali nel procedimento civile, questa Corte regolatrice ha più volte affermato che “il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito può essere diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (cfr. Cass., Sez. lav., 9/06/2023, n. 16465; Cass., Sez. III, 23/05/2023, n. 14234; Cass., Sez. V, 8/05/2023, n. 12212; Cass., Sez. III, 24/04/2023, n. 10897; Cass., Sez. V, Ord., 30/01/2023, n. 2688; Cass., Sez. I, Ord., 15/12/2022, n. 36820; Cass. Sez. VI-3, Ord., 26/11/2020, n. 26912). In tale ottica, ha poi precisato che il richiamo al principio di soccombenza “e’ sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, totale o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono” (v. Cass., Sez. I, Ord., 16/06/2023, n. 17256; Cass. n. 36820/2022; Cass. n. 26912/2020; Cass., Sez. I, Ord., 9/07/2020, n. 14546; Cass., Sez. VI-5, 31/05/2016, n. 11217; Cass. Sez. VI-5, Ord., 13/07/2015, n. 14546). Sul punto, occorre poi evidenziare questa Corte ha altrettanto più volte affermato che, nella liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice di merito può scendere al di sotto (o salire al di sopra) dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, “purché ne dia apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr. Cass., Sez. II, Ord., 29/12/2022, n. 37994; Cass., Sez. VI-5, Ord., 22/12/2022, n. 37589; Cass., Sez. VI-2, Ord., 22/01/2020, n. 1409). Nella specie, la Corte d’appello catanese, in corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha ritenuto di compensare per la metà le spese processuali del grado d’appello, perché “solo alcuni dei motivi d’appello sono stati accolti”, e poi liquidare la residua metà, sulla base del citato decreto ministeriale, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), alle fasi effettivamente svolte e all’attività difensiva espletata. Quindi, ha ritenuto di confermare la liquidazione di primo grado, perché congrua rispetto all’esito della controversia (v. p. 12, punto 9, sentenza n. 1003/2020). Pertanto, non è configurabile alcuna violazione di legge. 8. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il ricorrente denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), indicando solo le norme di legge asseritamente violate, senza esaminarne il contenuto precettivo e senza confrontarlo con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, che, invece, secondo consolidato insegnamento, era tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare il loro contrasto col precetto normativo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, Ord., 4/08/2023, n. 23816; Cass., Sez. II, Ord., 24/07/2023, n. 22052; Cass., Sez. III, Ord., 21/07/2023, n. 21998; Cass., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass., Sez. III, 12/07/2023, n. 19933). E tanto a prescindere dal fatto che il motivo non configura neppure un vizio della gravata pronuncia in sé considerato, ma soltanto una conseguenza dello sperato positivo esito dello scrutinio degli altri motivi qui sviluppati. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.500, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF