Va confermato che la copertura assicurativa dell’U.C.I. per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Tale conclusione trova conferma nel disposto dall’attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 128, lett. b), (codice delle assicurazioni), il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose.
NDR: in tal senso Cass. n. 4669/2016.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.6.2023, n. 15850
…omissis…
Rilevato
la società MM conveniva, dinanzi al Tribunale di Massa, R.S., conducente dell’autoarticolato Scania, l’impresa N. Y. Transport XX, nella veste di trasportatore, nonché l’UCI, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni derivanti dall’incidente verificatosi in omissis, quando, a causa di una brusca frenata, l’autoarticolato si ribaltava danneggiando i piani e le basi di marmo che trasportava; il Tribunale di Massa, con sentenza n. 605/2003, dichiarava che l’incidente stradale si era verificato per colpa esclusiva di R.S., condannava quest’ultimo, la ditta N. V. Trasporto XX e l’UCI al pagamento, in solido, a favore dell’attrice di Euro 227.000,00; l’UCI impugnava la suddetta decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, la quale, con sentenza n. 529/2005, accoglieva il primo motivo di gravame, con cui veniva dedotta la mancanza di regolare contraddittorio verso i litisconsorti necessari L. n. 990 del 1969, ex art. 23 e rimetteva la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; il giudizio veniva riassunto dalla società MM dinanzi al Tribunale di Massa, il quale, con sentenza resa pubblica in data 13 gennaio 2011, dichiarava che l’incidente stradale era avvenuto per colpa esclusiva di R.S. e condannava tutti i convenuti, in solido, a risarcire la società attrice; la Corte d’Appello di Genova, investita del gravame dall’UCI, con la sentenza n. 1194/2011, dichiarava nullo il giudizio di prime cure e carente di legittimazione passiva l’UCI, rimetteva, quindi, gli atti al Tribunale ex art. 354 c.p.c.; questa Corte, con la decisione n. 4669/2016, investiva dell’impugnazione dalla società MM S.r.L., cassava con rinvio la pronuncia d’appello n. 1194/2011, affermando che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione nel territorio italiano di veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, la copertura assicurativa dell’UCI, al pari che per i veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate, ponendosi l’obbligo assicurativo dell’UCI di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 6 in correlazione con la disposizione di cui al precedente art. 1, comma 1 medesima legge che sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a., e, quindi, con l’obbligo di cui all’art. 2054 c.c., norma contemplante pure il danno a cose“; il giudizio veniva riassunto dalla società MM S.r.L. dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, la quale, con la sentenza n. 115/2019, resa pubblica in data 29 gennaio 2019, ha dichiarato l’UCI tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, alla società MM la somma di Euro 227.241,00, oltre alla rifusione delle spese di lite di tutti i giudizi; ricorre per la cassazione di detta sentenza l’UCI, articolando due motivi; resiste con controricorso la società MM S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato
1) con il primo motivo l’UCI deduce “Erroneo ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: errata qualificazione delle merci trasportate quali cose trasportate e conseguente errata estensione della garanzia prestata da UCI (…) in relazione all’evento per cui è giudizio“; dopo avere riprodotto la statuizione con cui questa Corte, nella decisione n. 4669/2016, aveva accolto il ricorso di MM S.r.L. e ritenuto la copertura dell’UCI per i veicoli immatricolati all’estero estesa ai danni causati alle cose trasportate, parte ricorrente insiste con la tesi, già oggetto di motivo di appello, secondo cui il principio di diritto espresso con la statuizione riferita non potrebbe applicarsi alle merci trasportate, perché esso non terrebbe conto della diversità sostanziale e disciplinare tra cose trasportate e merci spedite; specificamente, la Corte d’Appello – prosegue l’UCI – avrebbe omesso di statuire in merito ad un punto decisivo del giudizio proprio in correlazione al principio enunciato in sede di legittimità; il motivo è infondato; in primo luogo, l’UCI ha erroneamente invocato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, anziché quello di omessa pronuncia, al quale si riferiscono le sue argomentazioni difensive; va ulteriormente osservato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale si è espressa sul motivo di appello con cui l’UCI sosteneva che questa Corte fosse incorsa in una svista per avere assimilato il concetto di “cosa” al concetto di “merce” là dove ha affermato: l’appellante “sembra scambiare il giudice del rinvio per una sorta di giudice competente alla revocazione delle sentenze di legittimità e quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, quest’ultimo (…) deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte (…) la Suprema Corte… ha espressamente scritto che il giudice del rinvio si atterrà ai principi espressi in motivazione (…) i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, nemmeno in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica contezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità” (pp. 3 e 4 della sentenza d’appello); a fronte di tale statuizione, lo sforzo confutativo dell’UCI si indirizza verso l’artificiosa distinzione tra cose danneggiate e merci trasportate allo scopo di sostenere che la decisione n. 4669/2016 non si fosse mai occupata delle merci trasportate, ma solo delle cose trasportate “introducendo un principio di diritto non attinente alla fattispecie per cui è giudizio” (p. 15 del ricorso); il che, in verità, conferma la correttezza della decisione della Corte territoriale: non si capirebbe, infatti, perché mai questa Corte avrebbe dovuto cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Genova esprimendo un principio di diritto “non attinente alla fattispecie per cui è giudizio“; l’UCI non considera che questa Corte era stata investita del ricorso da parte della società MM che aveva lamentato che il giudice d’appello avesse negato che la garanzia dell’UCI concernesse solo i danni fisici riportati dalle persone trasportate, e non i danni alle cose trasportate (così p. 4 della pronuncia rescindente); in sostanza la decisione n. 4669/2016 aveva cassato quella della Corte territoriale che, invece, l’UCI ritiene corretta e condivisibile (cfr. pp. 16 e ss. dell’odierno ricorso), proprio perché essa aveva escluso, sulla base dell’esame congiunto della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 6 che l’UCI potesse essere chiamato a rispondere del danno subito nell’incidente stradale dagli oggetti in marmo trasportati; segnatamente, con la pronuncia n. 4669/2016, questa Corte aveva ritenuto che i giudici d’appello avessero attribuito alla L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, un valore semantico (vale a dire la copertura assicurativa solo per i danni alle persone) non corrispondente “alla ratio della disposizione introdotta dal D.L. n. 857 del 1976, dettata al solo fine di superare i dubbi che in passato si erano posti in merito alla operatività dei benefici assicurativi anche nei confronti dei trasportati a titolo di cortesia“, stabilendo appunto che l’assicurazione obbligatoria dovesse comprendere “anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto“; la conclusione di questa Corte era stata inequivocabile: “Il richiamo contenuto nella L. n. 990 del 1969, art. 6, alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dell’U.C.I. “nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge” deve pertanto porsi in correlazione con la L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 1, e, quindi, con l’obbligo di “assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.”. La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al comma 1, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone sia a cose. Consegue che la copertura assicurativa dell’U.C.I. per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Tale conclusione trova conferma nel disposto dall’attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 128, lett. b), (codice delle assicurazioni), il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose“; 2) con il secondo motivo l’UCI imputa alla Corte d’Appello di essere incorsa nella “Violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 6, comma 4, che sancisce l’obbligo assicurativo dell’UCI – Ufficio Centrale Italiano SCRL e della L. n. 990 del 1969, art. 1, commi 1 e 2, che stabilisce la regola generale dell’assicurazione obbligatoria per la r.c.a, estesa ai terzi trasportati dal D.L. n. 857 del 1976, come recepiti dal D.Lgs. n. 209 del 205 (Codice delle assicurazioni) – Assenza di alcuna copertura assicurativa per le merci trasportate“; l’UCI considera errata la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto pienamente condivisibile e frutto di una logica e coerente lettura della L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 2, e art. 6 la conclusione della pronuncia n. 4669/2016 quanto all’estensione ai danni alle cose trasportate la garanzia assicurativa posta a carico dell’UCI; in prima battuta, si deve rilevare che la Corte d’Appello ha basato il rigetto del motivo di appello con cui l’UCI aveva dedotto l’erronea assimilazione del concetto di cose trasportate a quello di merci trasportate sull’intangibilità del principio di diritto affermato dalla pronuncia di Cassazione; ad abundantiam ha affermato di condividere il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, argomentandone le ragioni; non ha espresso, tuttavia, una ratio decidendi che abbia fatto sorgere nell’UCI l’interesse all’impugnazione: trova, dunque, applicazione il principio secondo il quale “è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse” (ex multis, cfr. Cass. 03/09/2021, n. 23885); a tale stregua il motivo si rivela inammissibile, per carenza d’interesse alla dedotta censura; 4) le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’UCI al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’UCI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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