In tema di responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile e neppure che sia da escludersi che tale comportamento possa costituire un’evenienza ragionevole o accettabile.
NDR: in argomento Cass. 23/05/2023 n. 14228, 11/05/2017 n. 11526, 22/12/2017 n. 30775 e 30/10/2018 n. 27724.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.7.2023, n. 21972
…omissis…
Fatti di causa
1. G.M.C. conveniva in giudizio il Comune di — dinanzi al Tribunale di Lagonegro chiedendo venisse accertata la responsabilità di quest’ultimo a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c. quale proprietario della strada per i postumi invalidanti derivatele dalle lesioni riportate il — a seguito della caduta provocata dalla rottura di una staccionata che fiancheggia l’ultimo tratto di —, e fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. Il Comune convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare, negando che la strada de qua fosse comunale e che la caduta sarebbe occorsa all’attrice su di un viottolo di accesso a proprietà private. Il Tribunale di Lagonegro, esperita l’istruttoria, con sentenza n. 6/2016 accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune convenuto al pagamento della somma di Euro 667.140,00 liquidata all’attualità, oltre interessi e rivalutazione, nonché il pagamento delle spese di lite e di CTU. 2. Il Comune di — proponeva appello avverso la sentenza di prime cure. Nel giudizio d’appello si costituiva G.M.C.. La Corte di appello di Potenza accoglieva il gravame, con integrale riforma della sentenza di prime cure e condannava l’appellata a rifondere le spese del primo grado e di appello in favore del Comune. 3. Avverso la sentenza d’appello, G.M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso il Comune di —, proponendo un ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. La parte resistente ha depositato memoria.Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso principale, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello non abbia ravvisato il nesso eziologico tra la res e l’evento di danno esclusivamente nell’anomalia dell’opera di presidio costituita dalla staccionata che fiancheggiava la strada che si presentava vetusta, in condizioni di precaria sicurezza, perché marcia e danneggiata in più punti (pag. 11 sentenza impugnata), senza considerare che l’esonero della responsabilità custodiale consiste nella prova del caso fortuito, al quale può essere equiparato il fatto del terzo o anche del danneggiato, purché questo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e sia quindi idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti, richiama in proposito la pronuncia di legittimità Cass. Sez. 3 n. 15761 del 2016. 1.2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per aver ravvisato il giudice di appello il caso fortuito, costituito dall’uso improprio fatto della staccionata da parte della danneggiata, per essersi provocata il danno, essendosi appoggiata sulla stessa, senza limitarsi ad usarla come corrimano, quale causa di interruzione del nesso causale e quindi di esclusione della responsabilità del Comune, facendo ricorso al ragionamento presuntivo, senza il rispetto dei requisiti necessari ovvero che le presunzioni fossero gravi, precise e concordanti. 1.3. Lamenta con il terzo motivo, l “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”, per aver la Corte d’appello non considerato lo stato di degrado e la mancata manutenzione della staccionata, emersa dall’istruttoria compiuta, che avrebbe dovuto influire decisamente sulla valutazione del nesso eziologico tra la res e l’evento dannoso, escludendo la rilevanza nell’eziologia dell’evento la rilevanza del comportamento, pur imprudente, della danneggiata. 2. Il Comune denuncia con un primo motivo di ricorso incidentale condizionato “la violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5” in quanto, come lamentato in appello (motivi da 1 a 4) era stata eccepita l’inesistenza di responsabilità dell’Ente comunale per insussistenza del potere di diritto e di fatto sulla cosa da cui era derivato il sinistro sulla base di una serie di circostanze: a) la strada de qua non era pubblica ovvero soggetta a passaggio pubblico; b) si trattava di viottolo privato; c) l’insussistenza di un obbligo di realizzazione delle opere di protezione né tantomeno di manutenzione; d) difetto di prova anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. in capo al Comune. Lamenta che la Corte d’appello abbia, viceversa, ritenuto implicitamente il dovere di custodia in capo al Comune, omettendo la motivazione su un punto decisivo della controversia. 2.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale, lamenta “la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5” tenuto conto che l’unico punto della sentenza (capi a e d della pagina 9), ove si afferma che la staccionata sarebbe stata realizzata dal Comune ovvero che era di sua proprietà, costituisce affermazione del tutto apodittica, non trovando riscontro nelle prove legali acquisite al giudizio (in particolare, da quelle testimoniali e documentali da cui era emerso che la staccionata era stata realizzata dalla Comunità Montana e non dal Comune). 3. I motivi di ricorso principale – che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi – sono fondati nei termini e secondo le considerazioni di seguito illustrate. 3.1. La Corte d’appello, previo corretto richiamo all’orientamento maggioritario di questa Corte sulla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, a mente del quale la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, 1/2/2018 n. 2480; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 17/11/2021 n. 34886). Orientamento confermato, di recente, anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez. U, 30/06/2022 n. 20943). La Corte territoriale, inoltre, ha, per un verso, dato conto di quanto emerso dalla complessiva istruttoria compiuta (conclusioni peritali e dichiarazioni testimoniali) in ordine allo stato dei luoghi ed in particolare, sul precario stato della staccionata – realizzata “da operai del cantiere forestale, e su richiesta del Comune di —, in epoca risalente ad oltre un quinquennio”, posta alla distanza di 30 cm dal margine esterno del muro di contenimento della strada sottostante, vetusta e danneggiata in più punti e non manutenuta dall’Ente comunale, e per altro verso, ha attribuito rilevanza decisiva alle modalità del comportamento colposo della danneggiata che, sebbene a conoscenza dello stato dei luoghi, per esserne assidua frequentatrice, avrebbe imprudentemente compiuto, per sorreggersi, una pressione con tutto il corpo sulla staccionata, pressione dalla quale sarebbe derivato il crollo, che non sarebbe accaduto se la danneggiata avesse utilizzato la staccionata come mero “corrimano”. La Corte d’appello ha concluso nel ritenere che l'”utilizzo improprio” da parte della danneggiata della staccionata interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento di danno, nonostante l’Ente comunale sia venuto meno ai suoi obblighi di custodia e manutenzione della cosa (pag. 12 nella motivazione della sentenza impugnata). In proposito, lo stesso giudice del gravame ha richiamato quanto evidenziato anche dal giudice di prime cure in ordine al comportamento colposo della danneggiata consistito “in una pressione del tutto inadeguata alle condizioni della staccionata (per appoggiarsi) non solo a determinare il cedimento della medesima ma pure a rendere inutile la distanza di sicurezza rappresentata dal posizionamento della staccionata (all’interno del muro di contenimento) rispetto al margine esterno del muro”. E ha pure evidenziato che le medesime circostanze non erano state ritenute sufficienti dal giudice di prime cure al fine di elidere il nesso causale tra la res in custodia e il danno, “dovendosi quantificare la colpa della danneggiata nella misura del 33% al verificarsi del danno” (cfr. pag. 3 nello svolgimento del processo e pag. 12 nella motivazione della sentenza impugnata). 3.2. L’impianto motivazionale richiamato è effettivamente erroneo in quanto il ragionamento decisorio risulta vuoi intrinsecamente illogico vuoi radicalmente contraddittorio allorquando la Corte d’appello attribuisce al comportamento colposo “imprudente” della danneggiata l’esclusiva efficienza causale escludendo con asserzione apodittica “che tale comportamento possa costituire un’evenienza ragionevole ed accettabile” (pag. 12, lett. c, della sentenza impugnata), senza logicamente spiegare in che termini l’imprudente ed improprio utilizzo della staccionata consentisse di elidere integralmente la pur emersa responsabilità del custode. Nello specifico, sussiste il lamentato vizio di violazione di legge, posto che il giudizio di diritto compiuto dalla Corte d’appello sia con riferimento alla ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto sia a quello afferente l’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata, si è rilevato carente in relazione all’art. 2051 c.c. attribuendo a questa norma un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640). Sussiste, altresì, la violazione lamentata degli artt. 2727 e 2729 c.c., tenuto conto che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non si è limitata a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma ha fatto emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (v. Cass. Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021). Ebbene, le argomentazioni della Corte territoriale cozzano con quanto pacificamente affermato da questa Corte, in più occasioni, ovvero che in tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/05/2023 n. 14228; Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724) e neppure che sia, come pure affermato dalla sentenza impugnata, da “escludersi che tale comportamento possa costituire un’evenienza ragionevole o accettabile”. Come sopra già accennato, è opportuno evidenziare che il nesso causale tra l’evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato e che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art. 1227, comma 1, c.c. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato. Nella fattispecie esaminata, si rileva la illogicità e la radicale contraddittorietà del ragionamento decisorio consistito nell’attribuire rilievo causale esclusivo alla condotta colposa della danneggiata, non rilevandosi, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, che la medesima potesse considerarsi causa assorbente del danno, da escludere del tutto la derivazione del danno dalla res. 4. Venendo all’esame del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, e sono inammissibili. Il ricorrente incidentale, sebbene formalmente lamenti la violazione degli artt. 2051 c.c. e 116 c.p.c., nella sostanza, censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie resa dalla Corte d’appello, sull’assunto che, contrariamente a quanto da essa ritenuto, sussisterebbe nella vicenda de qua l’inesistenza della responsabilità dell’Ente comunale ai sensi dell’art. 2051 c.c. per mancata prova di un potere di fatto e diritto sulla cosa oggetto di sinistro. Le censure, così come prospettate, sono rivolte a sollecitare e ottenere dalla Corte di cassazione un apprezzamento della fattispecie alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 5. In conclusione, va accolto il ricorso principale, quello incidentale condizionato va dichiarato inammissibile, e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà secondo i principi sopra ricordati ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui alla motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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