1.La cumulabilità tra le domande di risarcimento danni, adempimento e riduzione del prezzo, ex art. 1668 c.c.
Punto di partenza della riflessione non può che essere il dato testuale codicistico, che consente di acclarare due elementi differenziali rispetto alla compravendita.
Il primo è che, al contrario di quanto disposto dall'art. 1492 c. c., ove tramite il comune richiamo all'art. 1490 c. c. si rende palese come i presupposti alla base delle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo siano i medesimi, l'art. 1668 c. c. disciplina differentemente i presupposti per l'operatività delle azioni. Invero, in caso di difformità o vizi, il primo comma della norma prevede la possibilità di ottenere la eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo; solo nel caso di difformità o vizi tali da rendere l'opera "del tutto inadatta alla sua destinazione", il secondo comma legittima l'azione di risoluzione. Inevitabile conseguenza logica è che la risoluzione del contratto di appalto implica un inadempimento più grave rispetto a quello fissato dalla normativa generale di cui all'art. 1455 c.c., ove per risolvere il contratto è sufficiente che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, o dalla normativa speciale dell'art. 1492 c.c. per la compravendita, ove per risolvere il contratto basta la presenza di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore . Il secondo elemento differenziale è dato dall'assenza, in tema di appalto, di un espresso divieto, quale quello imposto dall'art. 1492, comma 2, c. c. relativamente alla vendita, di irrevocabilità della domanda fatta con domanda giudiziale.
Alla luce di tale doppia peculiarità, dottrina e giurisprudenza deducono la non reciproca incompatibilità tra le domande di risoluzione, riduzione del prezzo ed adempimento, in tema di appalto, e la conseguente possibilità di proporle subordinatamente in un unico giudizio. In particolare, da una prima angolazione ben è possibile proporre la quanti minoris in subordine alla risoluzione, posto che, da un lato, non essendo la quanti minoris una domanda di esatto adempimento, non opera il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c. c.; da altra angolazione, non esiste un'apposita norma quale l'art. 1492 c. c.; da ultimo e soprattutto, concettualmente è ben possibile che il vizio venga ritenuto non tale da integrare i parametri di cui all'art. 1668, comma 2, c. c., che legittimano la risoluzione, ma tale da integrare almeno quelli di cui all'art. 1668, comma 1, c. c., che legittimano la quanti minoris , e pertanto risulterebbe eccessivamente limitativa della tutela del committente una soluzione che imporrebbe ab origine la scelta di una sola tra le due azioni. Relativamente invece al cumulo tra domanda di risoluzione e di eliminazione vizi, è ben vero che sembrerebbe dover operare il generale divieto posto dall'art. 1453, comma 2, c. c., considerando che l'azione di eliminazione vizi rientra certamente nel genus di quella di esatto adempimento. Tuttavia, l'ultima argomentazione sopra svolta, e cioè la possibile presenza di vizi che legittimino la sola richiesta di esatto adempimento ex art. 1668, comma 2, c. c. e non anche la risoluzione ex art. 1668, comma 2, c. c., impone di preferire la tesi che consente la proposizione di una subordinata di eliminazione vizi rispetto alla principale di risoluzione; e di ritenere quindi che la disciplina speciale dell'appalto codificata dall'art. 1668 c.c. deroga ai principi generali posti dall'art. 1453 c. c..
Quanto invece al possibile cumulo tra quanti minoris ed eliminazione dei vizi, la risposta dovrebbe essere negativa, posto che è ben vero che non opererebbe il divieto di cui all'art. 1453 c.c. capoverso, non essendo nessuna delle due azioni finalizzata alla risoluzione del contratto; ma è altrettanto vero che i presupposti per l'accoglimento delle due domande sono, giusto il disposto dell'art. 1668 c.c., assolutamente identici, e pertanto il rigetto della principale comporterebbe inevitabilmente il rigetto della subordinata. D'altro canto, sempre possibile è invece il concorso cumulativo tra le domande, proponendo l'azione di esatto adempimento relativamente a taluni vizi e l'azione di riduzione del prezzo relativamente ad altri.
La cumulabilità tra le azioni di risoluzione e quanti minoris , nonché di risoluzione ed esatto adempimento, non risolve peraltro il distinto e diverso problema circa la possibilità di passare da una all'altra domanda in corso di causa. In tutta evidenza, infatti, altro è ammettere la possibilità di proporre sin dall'inizio ed in modo gradato diverse domande; altro è consentire la possibilità di formulare una sola di queste domande, e successivamente sostituirla con un'altra o prevederne una subordinata inizialmente non spiegata. Sul punto, non devono trarre in inganno le molteplici massime della Suprema Corte presenti nelle riviste e nelle banche dati, che sembrano ammettere la modifica tra le domande di risoluzione, riduzione del prezzo ed esatto adempimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi infatti di massime dettate nel vigore del cosiddetto vecchio rito, cioè per controversie iniziate prima dell'entrata in vigore delle leggi n. 353/1990 e n. 534/1995.
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