Un pomeriggio di shopping tra amiche, un rientro a casa tranquillo, le buste della spesa nel bagagliaio.
Nulla lasciava immaginare che quel gesto di routine si sarebbe trasformato in un doloroso incidente.
A Manduria, una donna stava scaricando la spesa dal portellone posteriore di una Smart quando, all'improvviso, questo si richiudeva di colpo, schiacciandole il mignolo della mano sinistra.
Un episodio apparentemente banale, ma con conseguenze tutt'altro che lievi: la donna riportava la lesione del tendine estensore e un trauma da schiacciamento con limitazioni funzionali permanenti.
Nonostante gli accertamenti ospedalieri e una consulenza medico-legale, la vittima non otteneva in via stragiudiziale un risarcimento ritenuto congruo.
Assistita dall'Avv. Sara Piccione, decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Manduria, citando in giudizio il proprietario della vettura – marito della conducente – e la compagnia assicurativa.
Alla fine è emerso che il portellone si è chiuso per la ripartita improvvisa dell'autovettura ed il Giudice di Pace ha accolto il ricorso.
Un incidente davvero singolare, forse raro, se non addirittura unico nel suo genere, che merita di essere approfondito. Un caso che offre l'occasione per soffermarsi, seppur brevemente, su alcuni istituti di particolare rilievo nel diritto assicurativo e nella prassi giudiziaria.
GLI ISTITUTI GIURIDICI IN GIOCO
La decisione del Giudice di Pace Antonia Macrì si fonda su alcuni istituti chiave del nostro ordinamento
- Art. 141 Codice delle Assicurazioni Private: tutela il terzo trasportato prevedendo che, in caso di incidente, egli abbia diritto al risarcimento diretto dall'assicuratore del veicolo, senza necessità di provare chi fosse responsabile del sinistro. Una norma che semplifica la vita al passeggero, evitando lunghe dispute tra guidatore e assicurazione.
- Il danno biologico: la perizia medico-legale ha stimato un'invalidità permanente del 2% e oltre due mesi di inabilità temporanea. Il danno biologico, disciplinato dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, comprende le lesioni all'integrità psico-fisica della persona che incidono sulla vita quotidiana, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali.
- Inabilità temporanea: riguarda il periodo in cui la persona non può svolgere normalmente le proprie attività a causa della lesione. È valutata in giorni e percentuali e va risarcita come voce autonoma.
- Perché è stato citato anche il marito della conducente, proprietario dell'auto? Perché la responsabilità civile auto ricade sul proprietario del mezzo e non solo sul conducente. In questo caso, essendo l'auto intestata al marito della guidatrice, è stato chiamato in giudizio per completezza, pur restando centrale la condanna dell'assicurazione.
La compagnia assicurativa, infatti, non poteva sottrarsi all'obbligo di risarcire, proprio in virtù dell'art. 141.
CONCLUSIONI
Dall'apertura di un bagagliaio all'ingresso in aula di giustizia: il passo, a volte, è più breve di quanto si immagini.
E se il diritto trae ispirazione dalla vita di tutti i giorni, questa vicenda ne è la prova più curiosa.
Si spera soltanto che, al di là del trauma… almeno l'amicizia tra le amiche abbia resistito al colpo del portellone!
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.