Qualora si contesti (in appello) l’omesso riconoscimento della liquidazione dei danni materiali subiti dal veicolo incidentato e non siano state prodotte foto, preventivi di riparazione o altri documenti idonei a provare non tanto l’an della pretesa risarcitoria, bensì il quantum del danno riportato dal mezzo, non è sufficiente ai fini della liquidazione equitativa del danno l’unica indicazione sulla tipologia di danni riportati derivante dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Roma Capitale a seguito dell’incidente.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 29.5.2023, n. 3864
…omissis…
Deve anzitutto chiarirsi che l’appello supera il vaglio della ammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., essendo adeguatamente individuate le parti della decisione di primo grado censurate, le ragioni della censura e la diversa statuizione propugnata. La Corte condivide l’interpretazione non formalistica della norma volta a privilegiare la comprensione delle parti della pronunzia che si intende censurare e dei vizi che affliggono la decisione desumibile dalla organica esposizione dei motivi (cfr. in proposito Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4541; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020).
Ciò premesso, gli appellanti fondano il gravame principalmente sulla errata valutazione delle prove e sulla non corretta applicazione della responsabilità presunta ex art. 2054, comma 2, c.c. (prove testimoniali e verbale).
Orbene durante l’istruttoria della causa in primo grado sono stati ascoltati due testimoni, dichiaratamente amici di —, i quali hanno dichiarato di aver assistito al sinistro, rispettivamente a 50 metri di distanza e a 20 – 25 metri. I due testi concordano sul fatto che — percorresse la corsia centrale, e che durante il tragitto, senza aver mai cambiato corsia di marcia, sarebbe stato tamponato dalla vettura condotta dalla —.
Da. —, anch’essa ascoltata in primo grado in sede di interrogatorio formale, descrive una dinamica del sinistro radicalmente differente da quella paventata da parte appellante. La convenuta , infatti, sostiene di non aver potuto evitare l’impatto con il motociclo condotto da —, in quanto questi le avrebbe tagliato la strada re-immettendosi nella corsia centrale da destra, rendendo l’impatto tra i veicoli di fatto inevitabile.
In parte è possibile ricostruire la probabile dinamica dell’incidente grazie al verbale redatto dalla polizia stradale a seguito del sinistro, il quale riporta la seguente descrizione dei danni riportati dalle vetture a causa dell’impatto: per quanto riguarda il veicolo condotto dalla — “rottura radiale del parabrezza anteriore parte destra. Gruppo ottico anteriore destro fuori sede. […] lacerazione e distacco dello spigolo destro del paraurti anteriore.”, per quanto riguarda il ciclomotore condotto da — invece si attesta la “rottura specchio lato sinistro. Rottura e parziale distacco del carter motore lato sinistro. Lacerazione della carena sottosella lato sinistro, con presenza di tracce di colore blu. Rottura freccia posteriore lato sinistro. Abrasioni sul parabrezza lato destro”.
Dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale di Roma Capitale risulterebbe quindi che l’incidente non sia consistito in un vero e proprio tamponamento bensì, più realisticamente, in uno scontro laterale tra i due mezzi che ha coinvolto la parte posteriore sinistra del motociclo e quella anteriore destra dell’autovettura.
Sembrano a questo punto smentite le ricostruzioni dei fatti addotte dai testi in primo grado, peraltro piuttosto generiche soprattutto considerato che dichiarano di non aver materialmente assistito al momento dell’impatto.
Tuttavia deve evidenziarsi che i verbalizzanti hanno potuto solo prospettare una versione della possibile dinamica del sinistro alla stregua delle risultanze (collisione frontale/laterale sinistra per motivi non accertati) che tuttavia non riveste un valore probatorio decisivo in quanto intervenuti solo dopo la collisione. Non essendo altresì possibile ricostruire quale sia stata l’effettiva dinamica del sinistro e dunque i conseguenti addebiti di responsabilità colposa, il Collegio ritiene di dover confermare l’attribuzione di responsabilità operata dal Giudice di prima istanza, il quale ha presuntivamente ritenuto responsabili le parti ciascuna in egual misura.
In effetti escludendo l’opportunità di ricostruire il sinistro di cui si discute come un tamponamento – dovuto perciò al mancato rispetto della distanza di sicurezza – né essendo tantomeno possibile ricostruire la dinamica precisa dell’incidente, sembra opportuno presumere – come ha correttamente inteso il Giudice in primo grado – che la dinamica e l’entità della colpa sia da ripartirsi in eguale misura tra le parti, a mente dell’art. 2054, c. 2 cc.
Invero, deve essere rilevato come parte appellante non abbia mai assolto ai propri oneri probatori né in merito alla prova negativa volta a documentare la mancanza di responsabilità in capo al conducente del motociclo (per l’osservanza delle norme di circolazione imposte dal codice della strada e di quelle di comune prudenza), né tantomeno in ordine all’ammontare dei danni riportati dal mezzo a seguito del sinistro.
Parte appellante ha inoltre formulato motivo di appello lamentando che il Tribunale non gli ha riconosciuto neanche la liquidazione dei danni subiti dal ciclomotore (asseritamente 500 euro), ancorchè dovuta almeno nella minor misura del 50% in ragione della applicazione della presunzione di pari responsabilità.
A tal proposito, giova sottolineare come non siano state prodotte foto, preventivi di riparazione o altri documenti idonei a provare non tanto l’an della pretesa risarcitoria, bensì il quantum del danno riportato dal mezzo (peraltro trafugato successivamente al sinistro).
L’unica indicazione sulla tipologia di danni riportati, deriva dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale di Roma Capitale a seguito dell’incidente che tuttavia non è sufficiente ai fini della liquidazione equitativa del danno.
Per quanto attiene al motivo relativo la doglianza concernente l’irrituale modalità di acquisizione della CTU effettuata in primo grado, causa il mancato rispetto da parte del Consulente d’Ufficio del termine indicato dal Giudice per depositare la perizia con conseguente perdita dei termini per proporre osservazioni al CTU, deve ritenersi che il termine concesso al consulente abbia carattere meramente ordinatorio e nel caso di specie non possano ravvisarsi violazioni tanto gravi da comportare la nullità della consulenza.
D’altronde, il contraddittorio si è correttamente instaurato tra le parti, avendo avuto modo gli attori di produrre e veder valutata la CTP dal giudice di prime cure, peraltro in buona sostanza allineata al parere espresso dalla CTP per quanto riguarda il profilo della quantificazione del danno sofferto dalla minore e quindi all’entità in punti percentuali dell’invalidità permanente.
Per quanto attiene all’ultimo motivo di appello, lo stesso deve ritenersi inammissibile non essendo dedotte le ragioni in base alle quali la compensazione parziale sarebbe erronea ex art. 342 c.p.c.
In conclusione l’appello deve essere respinto e confermata l’impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti appellanti/ appellate — e si liquidano secondo i parametri medi delle tariffe vigenti, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta, mentre si compensano nei rapporti con — in assenza di domande svolte nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Roma — rigetta l’appello; condanna — a rifondere a — Assicurazioni Spa (già —) le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00, oltre il 15% per il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna — a rifondere all’antistataria — le spese del presente grado che liquida in complessivi euro 2.055,00 e all’antistataria — la somma di euro 1.911,00 il tutto oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa le spese di lite del grado nei rapporti con — Assicurazioni Spa; dichiara gli appellanti tenuti in solido al pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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