L’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell’art. 141 cod. ass.” L’azione promossa dai congiunti del de cuius, ai fini del risarcimento del danno iure proprio dagli stessi patito, deve quindi essere ricondotta alla disciplina di cui all’art. 144 cod. ass., non trovando applicazione il favor probatorio di cui beneficia il danneggiato ai sensi dell’art. 141 cod. ass.
NDR: in tal senso Cass. 14388/2019, 3729/2019, nonché Cass. SU 35318/2022.
Corte di appello di Milano, sentenza del 28.9.2023, n. 2776
…omissis…
L’eccezione di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. è in questa fase processuale priva di rilievo.
La Corte, fissando l’udienza di precisazione delle conclusioni, ha superato implicitamente tale eccezione formulata dagli appellati, non avendo ritenuto di avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere in prima udienza con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e avendo manifestato preferenza per un giudizio a cognizione piena quale è quello definito con sentenza.
Va parimenti rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte ED. 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L’atto di appello di cui è causa consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell’ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste.
Venendo dunque all’esame del merito, il 1° motivo d’impugnazione non è passibile di accoglimento.
Come emerge dagli atti di causa, AA Assicurazioni S.p.a. in qualità di compagnia assicurativa del veicolo condotto dal sig. Ma. Ro., ha corrisposto in favore dei congiunti della vittima primaria dapprima la complessiva somma di € 290.000,00 e successivamente, ad integrazione di questa, l’ulteriore somma di € 138.640,00 (oltre compensi professionali) come da quietanze prodotte in data 26.11.2018. In particolare è stata riconosciuta a ciascun genitore la somma di € 137.500,00, a ogni sorella la somma di € 50.000,00 e la somma di € 12.500,00 a ciascuno dei nonni, oltre ad un rimborso per le spese legali in parte corrisposte direttamente al difensore.
I summenzionati importi trovano titolo in un accordo transattivo intercorso tra AA Assicurazioni S.p.a. e gli odierni appellati, in base al quale i congiunti della vittima primaria dichiarano “di non avere null’altro a pretendere né dalla AA Assicurazioni S.p.A., né dai suoi assicurati, né da altri coobbligati, né da Enti o persone giuridicamente partecipi alla stipulazione ed agli effetti del Contratto di Assicurazione rinunciando ad ogni azione in sede sia civile che penale ed impegnandosi allo svolgimento di quelle attività formali che all’uopo si rendessero necessarie. Il presente atto assume forma e sostanza di quietanza finale e liberatoria con rinuncia di ogni diritto di azione civile e penale nei confronti della società solvente, del suo assicurato e di chicchessia, dopo la corresponsione della somma concordata. Il/i percipiente/i cede alla società solvente il diritto di surroga dei propri diritti verso qualsiasi coobbligato e/o autore del danno. Quanto sopra, fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dell’assicurato”.
Il tribunale ha ritenuto non attribuibile alla quietanza sottoscritta dagli appellati efficacia liberatoria nei confronti di Generali, interpretando la dicitura “né da altri coobbligati”, apposta sulla quietanza, come riferibile solo “”ai coobbligati dell’assicurato quali ad esempio il conducente, se persona diversa, non certo al titolare dell’obbligazione sostitutiva ovvero di Generali quale impresa designata da FGVS che resta del tutto estranea all’accordo transattivo””.
La Corte condivide l’interpretazione che il giudice di I grado offre della quietanza sottoscritta dagli appellati.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l’accordo transattivo concluso tra i familiari del sig. Ab. Om. e AA Assicurazioni S.p.a. impedirebbe la proposizione di ulteriori azioni giudiziarie nei confronti di Generali Italia S.p.a. (in veste di impresa designata a rappresentare il FGVS), avendo le parti inteso con detta scrittura porre fine ad ogni ulteriore controversia concernente l’obbligazione risarcitoria sorta a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 5.06.2013 e dovendo considerarsi prodotti gli effetti della transazione, anche nei confronti della coobbligata solidale estranea all’accordo, in virtù della volontà, da quest’ultima manifestata in udienza, di voler profittare della stessa ai sensi dell’art. 1304 co 1° c.c..
La tesi sostenuta da Generali Italia S.p.a. non è condivisibile, poiché contraria ad un’interpretazione dell’accordo secondo le regole ermeneutiche dettate dal codice civile. In primo luogo in alcun passaggio dell’atto di transazione si afferma che l’oggetto della transazione è l’intero debito solidale. I “coobbligati” nei confronti dei quali i danneggiati rinunciano a fare valere ogni pretesa sia in sede civile che in sede penale sono esclusivamente i coobbligati dell’assicurato, come ad esempio, quali ad esempio gli eventuali eredi, oltre al conducente del veicolo.
Tale conclusione trova conferma nella lettura complessiva della quietanza di pagamento in cui solo nella seconda pagina trova spazio un espresso riferimento al FGVS, laddove si indica che: “i beneficiari si impegnano tassativamente a comunicare l’avvenuta transazione con la scrivente nella causa instaurata nei confronti del FGVS. Gli stessi beneficiari in ogni caso manlevano AA da eventuali future richieste da parte del FGVS”. Generali è dunque menzionata quale terzo estraneo alla transazione e solo al fine di prevedere l’obbligo dei danneggiati di tenere indenne AA da una eventuale azione di regresso promossa da FGVS nei confronti dell’altra impresa assicuratrice. Del resto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, gli importi riconosciuti da AA, per quanto appresso si dirà, non possono certamente reputarsi satisfattivi del danno parentale patito dai familiari di Ab. Om. e sono coerenti con una liquidazione del danno nei limiti della quota di responsabilità del 50% idealmente imputabile all’assicurato AA Ro. Ma. . Va inoltre chiarito che la dichiarazione dei sigg.ri omissis, formulata in comparsa conclusionale, di non avere nulla da pretendere dal Fondo Garanzia Vittime della St., in quanto soddisfatti dai pagamenti ricevuti da AA, non può certo produrre effetti nei confronti degli altri danneggiati. La mutata condotta processuale dei sigg.ri omissis è frutto di loro valutazioni personali non estensibili alle attrici e agli altri intervenuti e non può quindi giustificare una differente interpretazione del contenuto della transazione.
Che la transazione copra solo la quota di responsabilità di AA è peraltro circostanza che trova conferma nella esplicita affermazione contenuta nell’atto di quietanza della esistenza di una “responsabilità concorsuale al 50%”.
Da tutto ciò consegue l’erroneità del richiamo all’art. 1304 c.c.. Difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: “l’art. 1304 c.c., comma 1, che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente ad oggetto l’intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all’art. 1304 c.c., (Cass. 17 gennaio 2008 n. 868, 27 marzo.1999, n. 2931; 19 dicembre 1991, n. 13701). Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori, estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell’oggetto della transazione (l’intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante)” (Cassazione civile sez. III, 24/01/2012, n.947). Piuttosto, la menzionata quietanza di pagamento trova disciplina nell’art. 1311 c.c., potendo questa essere qualificata quale ipotesi di rinunzia alla solidarietà con conseguente sopravvivenza della quota relativa all’altro debitore.
Analoga sorte spetta al 2° motivo d’appello.
La domanda risarcitoria promossa con atto di intervento dai genitori del terzo trasportato va qualificata quale “intervento litisconsortile” legittimamente effettuato in virtù del disposto dell’art. 105 c.p.c. Prive di rilevanza sono le contestazioni opposte da parte appellante in relazione all’assenza di terzietà in capo ai genitori della vittima primaria rispetto alle originarie parti processuali, essendovi un’ontologica distinzione tra la parte che agisce in proprio e quella che agisce nell’esercizio della potestà genitoriale del figlio minorenne.
Non può invece farsi applicazione, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, della disciplina prevista dall’art. 141 cod. ass.
Come di recente chiarito dalla Sez. Unite della Corte di Cassazione “l’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. In tal senso si è espressa Cass. n. 14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che “la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un’applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello (… di) danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro”. Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell’art. 141 cod. ass.” (Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, (ud. 13/09/2022, dep. 30/11/2022), n.35318).
L’azione promossa dai congiunti del de cuius, ai fini del risarcimento del danno iure proprio dagli stessi patito, deve quindi essere ricondotta alla disciplina di cui all’art. 144 cod. ass., non trovando applicazione il favor probatorio di cui beneficia il danneggiato ai sensi dell’art. 141 cod. ass..
L’erroneo riferimento operato dal primo giudice alla disciplina prevista dall’art. 141 cod. ass. comporta tuttavia una mera integrazione della parte motiva della sentenza. Pur condividendo quanto asserito dal Tribunale in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio in relazione al fatto storico dell’avvenimento del sinistro ed al nesso di causalità tra evento e danno patito (pag. 8 sentenza di primo grado), occorre interrogarsi circa la responsabilità del motociclo sui cui viaggiava, quale trasportato Ab. Om., nella causazione del sinistro. La presunzione di corresponsabilità in egual misura dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sancita dall’art. 2054 c.c. non è smentita dalle perizie rese in sede penale ed acquisite nel presente giudizio, le quali evidenziano, da un lato, il mancato rispetto delle norme in materia di precedenza, da parte del sig. Ma. Ro. e, dall’altro, la trasgressione da parte del sig. Ta. Yo. del limite di velocità. Né l’appellante ha allegato alcun elemento concreto idoneo a superare la presunzione di pari responsabilità.
Del resto il sig. Ta. Yo. risulta avere definito la sua posizione in sede penale mediante rito abbreviato, all’esito del quale è stato ritenuto responsabile, in concorso con Ro. Ma. della morte di Ab. Om., per avere condotto il motociclo Ho. Ho. benché sprovvisto della patente di guida e senza osservare il limite di velocità di 50km/h, bensì procedendo alla velocità di circa 80km/h. Gli esiti del processo penale costituiscono prove atipiche che ben possono essere utilizzate in ambito civile e comprovano, in assenza di evidenze contrarie, la corresponsabilità del Ta. nella misura del 50%.
Venendo all’esame del 3° motivo, l’obbligazione risarcitoria sorta a seguito dell’illecito altrui rende legittima la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, e segnatamente da perdita del legame parentale, proposta dai congiunti della vittima.
In particolare, in relazione alla prova dell’intensità del rapporto familiare la Cassazione ha chiarito che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 30/08/2022), n.25541). L’intensità e il grado di tale sofferenza deve in ogni caso essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, da chi ne assume il patimento. Tale prova può essere data anche a mezzo presunzioni, mediante l’allegazione di fatti rispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 25843 del 13/11/2020). La giurisprudenza ammette pertanto la possibilità di provare il danno parentale mediante il ricorso a presunzioni, tanto più nel caso in cui vittima primaria e secondaria siano componenti della medesima famiglia nucleare.
Fatta questa premessa di carattere generale la sentenza di I grado si limita ad affermare che gli importi richiesti in comparsa conclusionale dai genitori e dalle sorelle si considerano “”pienamente satisfattivi in relazione all’età del defunto, giovane Om., dei genitori e delle sorelle e della reciproca convivenza””. Si tratta di affermazioni generiche, che non danno contezza degli elementi considerati dal giudice a prova del rapporto di parentela e dello stato di convivenza, né dei criteri utilizzati nel quantificare il danno.
Occorre dunque verificare se, sulla base delle allegazioni fattuali attoree e dei documenti di causa, sia dovuta la somma riconosciuta in sentenza.
Nel caso di specie, l’estratto per riassunto degli atti di nascita prodotto dagli attori risulta idoneo a fornire la prova del vincolo parentale sussistente tra i congiunti e l’assenza di puntuali contestazioni mosse da parte appellante impedisce di smentire l’esistenza, ricavata dall’id quod plerumque accidit, di una sofferenza interiore patita dai congiunti della vittima, dato lo stretto legame di parentela.
Quanto alla prova della convivenza, dagli atti di causa risulta che Om. Ab. fosse residente con la famiglia. Nell’annotazione redatta dalla Polizia Giudiziaria intervenuta nell’immediatezza sul luogo teatro del sinistro, sono riportate le generalità della vittima primaria che viene identificata a mezzo documento di identità e di cui viene indicata la residenza a Varese in via (omissis). Il medesimo indirizzo, coincidente con la residenza riportata sullo stato di famiglia dei genitori e delle sorelle, è riportato nella visura camerale dell’impresa individuale omissis di cui la vittima primaria era titolare. Tali evidenze non risultano scalfite dal certificato di stato di famiglia prodotto da Generali, che attesta la composizione del nucleo familiare al 15.06.2013, data successiva al decesso di Om. risalente a due giorni prima.
Venendo poi al sistema utilizzabile nel procedimento di quantificazione del danno, occorre a tal fine abbandonare le tabelle ambrosiane del 2018 basate su un “sistema a forbice” (cfr Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 10579 del 21/04/2021) e fare riferimento alle recenti tabelle milanesi rielaborate nel 2022, fondate su un “sistema a punti”, sulla cui legittima applicazione si è recentemente pronunciata la Cassazione (Cass 37009/2022).
Fermo l’automatismo del punteggio correlato all’età della vittima primaria e secondaria, allo stato di convivenza e alla sopravvivenza di altri 4 componenti del nucleo familiare, questa Corte ritiene non riconoscibile alcun punteggio in relazione al parametro “qualità e intensità della relazione affettiva”. Si tratta infatti della voce per la quale è attribuito un punteggio variabile da 0 a 30 da correlarsi all’allegazione e prova da parte del danneggiato del concreto atteggiarsi del suo rapporto affettivo con la vittima primaria. Da. cioè presunta la sofferenza, in considerazione dello stretto legame di parentela con la vittima primaria, è poi onere del danneggiato circostanziare la domanda risarcitoria, fornendo al giudice gli strumenti per monetizzare tale sofferenza in considerazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva. In assenza di una precisa allegazione, la liquidazione non potrà che essere basata esclusivamente sui parametri provati.
Alla luce di tali considerazioni ai genitori spettano 71 punti e alle sorelle 69 punti corrispondenti rispettivamente a € 239.000,00 e a € 100.500,00.
Di conseguenza mentre l’importo di € 100.000,00 liquidato alle sorelle è conforme a tali criteri, quello di € 280.000,00 riconosciuto ai genitori è superiore alla somma spettante.
La censura va dunque in parte accolta, nella misura in cui il primo giudice ha riconosciuto integralmente il danno richiesto dai genitori, liquidando a ciascuno -dedotto l’acconto ricevuto da AA- l’importo di € 142.500,00 in luogo della minore somma di € 101.500,00.
Anche 4° motivo d’appello è parzialmente fondato.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione dei nonni non esime il giudice dal regolare tra le parti le spese di lite applicando la regola della soccombenza virtuale. La pronuncia non segue a una definizione convenzionale e consensuale della lite, bensì è dovuta alla dichiarazione dei sigg.ri omissis, formulata solo in comparsa conclusionale di non avere nulla da pretendere dal Fondo Garanzia Vittime della Strada. La condotta degli appellati, che in primo grado rivestivano la posizione di intervenuti, non è tuttavia basata su un fatto nuovo sopravvenuto al processo, ma sul mero rilievo del carattere satisfattivo degli importi ricevuti da AA.
Dovendo pertanto regolamentarsi le spese sulla base della soccombenza virtuale, si osserva che non è stato dimostrato il legame parentale dedotto in giudizio.
omissis non hanno minimamente documentato di essere i nonni della vittima, mentre con riferimento a omissis è stata prodotta una copia poco leggibile di una traduzione libera di un certificato che dovrebbe dimostrare la sua qualità di madre di Ga. Su. Il documento è tuttavia privo di valore ufficiale e dunque non può essere considerato prova sufficiente dell’esistenza di un legame parentale.
Non vi sono dunque ragioni per compensare le spese di un processo che avrebbe dovuto concludersi con il rigetto della domanda proposta dagli intervenuti. Vanno pertanto poste a carico dei sigg.ri Ab. omissis le spese legali del giudizio di I grado.
E’ invece legittima la maggiorazione degli importi effettuata dal giudice ex art. 4 comma 2 DM. 55/2014, pur in assenza di specifica domanda di parte, rientrando nella discrezionalità del giudice la determinazione dei compensi (Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n.37930).
Prive di pregio risultano essere le ulteriori contestazioni sollevate da parte appellante relative alla parte della sentenza in cui viene dato atto che i danneggiati hanno percepito da AA la somma di € 3.640,00 a titolo di compensi professionali in luogo dell’importo di € 35.048,00. La questione è infatti del tutto irrilevante ai fini di causa, posto che l’importo riconosciuto da AA ai danneggiati, a titolo di spese legali, riguarda la prestazione professionale svolta dall’Avv. Di Lo. in loro favore nell’ambito delle trattative stragiudiziali condotte nei confronti di AA. La sentenza impugnata invece si occupa di liquidare i compensi al difensore degli appellati per l’assistenza prestata nel giudizio contro l’appellante ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Non si configura pertanto una duplicazione nella liquidazione dei compensi.
In conclusione in riforma della sentenza, Generali Italia spa deve essere condannata a corrispondere a Mo. Ab. e Ga. Su., a titolo di danno parentale per la perdita del figlio Om., la minore somma di € 101.500,00 ciascuno, oltre interessi, come liquidati nella sentenza di I grado. omissis devono invece essere condannati a rifondere a Generali Italia le spese di lite liquidate tenuto conto del disputatum (valore indeterminato di causa, complessità media in I grado, bassa in II grado). Non può essere accolta la domanda di restituzione formulata da Generali Spa solo in comparsa conclusionale (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021).
Il parziale accoglimento dell’impugnazione, anche con riferimento alla posizione dei sigg.ri Mo. Ab. e Ga. Su., determina per essi la necessaria revisione delle spese di lite, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (così Cass 3 – , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Va pertanto disposta la compensazione parziale delle spese nei limiti di un quarto per entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano avuto riguardo al decisum (260.001-520.000), con condanna di Generali a rifondere a Ab. Mo., Ga. Su., Ab. Ra., Ab. Hejer, Ab. Sa. i tre quarti residui per entrambi i gradi di giudizio.
Ai fini della liquidazione delle spese occorre fare riferimento alle nuove tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Generali Italia Spa avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 917/2022 pubblicata il1 4.9.2022, in parziale riforma così provvede: in parziale accoglimento dell’impugnazione condanna Generali Italia spa a corrispondere a Mo. Ab. e Ga. Su., a titolo di danno parentale per la perdita del figlio Om., la somma di € 101.500,00 ciascuno oltre interessi come liquidati nella sentenza di I grado; condanna omissis a rifondere a Generali Italia le spese del giudizio di I grado liquidate in € 5.431,00 per compensi professionali oltre Iva, cpa se dovuti e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; previa compensazione di un quarto condanna Generali Italia spa a rifondere a Ab. Mo., Ga. Su., Ab. Ra., Ab. Hejer, Ab. Sa. i tre quarti residui delle spese del I grado liquidate per l’intero in € 34.984,70 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali; conferma nel resto; condanna omissis a rifondere a Generali Italia le spese della presente fase processuale che si liquidano in € 3473,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA se dovuti e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; previa compensazione di un quarto condanna Generali Italia spa a rifondere a Ab. Mo., Ga. Su., Ab. Ra., Ab. Hejer, Ab. Sa. i tre quarti residui delle spese del presente grado spese liquidate per l’intero in € 16.000,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali.