Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa e danno da lesione della cenestesi lavorativa: profili distintivi, criteri risarcitori e applicazioni giurisprudenziali
1. Inquadramento sistematico del danno alla persona nel diritto civile
Nel sistema della responsabilità civile, il risarcimento del danno alla persona si articola in una pluralità di voci, patrimoniali e non patrimoniali, che devono essere oggetto di autonoma valutazione, pur nel rispetto del principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Particolare rilievo assumono, nella prassi giudiziaria, le ipotesi in cui la lesione dell’integrità psico-fisica non incida direttamente sulla capacità di produrre reddito, ma determini una alterazione peggiorativa delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con maggiore affaticamento, usura e difficoltà operative. In tale contesto si colloca la distinzione tra danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa.2. Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica
Il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica presuppone un accertamento prognostico in ordine alla compromissione delle concrete aspettative reddituali future del soggetto danneggiato, valutate in relazione:- alle attitudini personali e professionali;
- al tipo di attività lavorativa svolta o potenzialmente svolgibile;
- alla possibilità di permanere nel mercato del lavoro con pari opportunità di guadagno.
3. Il danno da lesione della cenestesi lavorativa: natura e presupposti
Diversa è la natura del danno da lesione della cenestesi lavorativa, qualificabile come danno non patrimoniale. Esso consiste nella compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto che, pur conservando integra la propria capacità reddituale, è costretto a svolgere l’attività lavorativa con:- maggiore fatica;
- aumentata usura fisica o psichica;
- difficoltà operative non trascurabili.
4. Limiti di configurabilità e rapporto con il danno biologico
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il danno da lesione della cenestesi lavorativa è configurabile solo entro il limite del 30% del danno biologico, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie. Esso non costituisce una voce autonoma rispetto al danno biologico, ma ne rappresenta una specificazione qualitativa, rilevante nella fase di liquidazione. Ne deriva che tale danno deve essere liquidato in via onnicomprensiva come danno alla salute, ferma restando la possibilità per il giudice di valorizzare, in sede equitativa, la particolare incidenza della menomazione sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.5. Criteri di liquidazione: l’incremento equitativo del punto di invalidità
Qualora il giudice adotti il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, egli può procedere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, al fine di assicurare un ristoro adeguato alla concreta entità del pregiudizio subito. In tale prospettiva, la giurisprudenza di merito ha ritenuto legittimo un incremento percentuale del risarcimento del danno biologico permanente, laddove emerga, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che la lesione abbia determinato una significativa maggiore fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa, pur in assenza di perdita di reddito.6. Applicazione pratica in ambito di malpractice sanitaria
Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da malpractice sanitaria, il giudice ha accertato che il danneggiato, nonostante la conservata capacità di produrre reddito, aveva subito una alterazione peggiorativa delle condizioni di lavoro, traducibile in una maggiore difficoltà e usura nello svolgimento dell’attività professionale. Alla luce delle conclusioni della CTU e richiamato il principio sopra enunciato, il giudice ha ritenuto congruo un incremento equitativo del 10% del risarcimento del danno biologico permanente, quale modalità corretta per compensare la lesione della cenestesi lavorativa, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie.7. Conclusioni
La distinzione tra danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa assume un ruolo centrale nella corretta liquidazione del danno alla persona, soprattutto nei casi di responsabilità sanitaria. Essa consente di valorizzare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, assicurando un risarcimento equo, proporzionato e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno