Il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è quindi gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
NDR: in tal senso Cass. 25164/2020.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 19.5.2023, n. 1630
…omissis…
Il primo motivo, col quale la parte appellante si duole della reiezione della domanda di risarcimento per danno tanatologico/terminale, non è fondato.
Il danno tanatologico o terminale è il danno non patrimoniale riportato dalla vittima primaria e costituito da “…ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente…”. (SS.UU. sent. n. 15350/2015).
Non si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente.
La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima abbia versato in stato di incoscienza.
Nel caso che ci occupa omissis.
Correttamente quindi la domanda risarcitoria formulata iure hereditatis dai familiari sopravvissuti è stata respinta.
Il secondo motivo, dolentesi della mancata ammissione delle prove dedotte, non è fondato.
La decisione si è basata sulle allegazioni di parte attrice, che vengono presuntivamente ammesse (erano una famiglia unita, si vedevano e sentivano spesso, trascorrevano festività di Natale e Pasqua e compleanni insieme), e sulla documentazione da questa prodotta (dai certificati, stati di famiglia e residenza).
Ulteriori richieste di approfondimenti (ad es. che quando i nipoti, ormai grandi, erano infanti, ella se ne fosse occupata) devono ritenersi superflue.
omissis
Il terzo motivo, che lamenta la limitata liquidazione in danno in favore dei quattro figli, non è fondato.
Ovviamente non è in discussione il rapporto eziologico, ma, assodato questo, la misura della liquidazione del danno.
Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione applicando i valori giurisprudenziali individuati dall’Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano nel 2022 con le Tabella basate sul “sistema a punti” (in ossequio ai principi fissati in Cass. sent. n. 579 del 2021), ma poi lo ha ridotto a 25.000,00 € ciascuno. Parte appellante insta per una maggiore liquidazione.
La decisione è corretta.
Si deve infatti ricordare che il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è -come sempre- gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sent. n. 25164/2020).
La valutazione operata dal Tribunale appare condivisibile perché considera tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l’età della vittima primaria e secondarie.
Tiene altresì doverosamente conto di ulteriore importante elemento, e cioè del fatto che l’aspettativa di vita di Lu. Bo. non era quella di persona sana, di età analoga, ma di persona già affetta da tumore in fase avanzata, che già aveva comportato la necessità di grave intervento demolitivo, al quale sarebbe necessariamente seguito periodo di pesanti cure chemioterapiche; situazione di fatto che non solo riduceva in modo consistente le aspettativa di vita, ma soprattutto riduceva gravemente la qualità della stessa, ed avrebbe comportato fase terminale di profonda sofferenza per la paziente, e, di riflesso, per coloro che le erano vicini, che non avrebbero goduto della presenza di congiunto in grado di interagire nella reciproca relazione con serenità, ma avrebbero assistito impotenti ad un faticoso spegnersi, forse anche in condizioni di limitata consapevolezza.
Ed invero, se si afferma che danno da perdita del rapporto parentale incide sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/3/2022, Rv. 664263), per la sua equitativa quantificazione devono essere considerati tutti gli elementi rilevanti appunto in concreto, tra i quali è sicuramente di capitale importanza quello della durata e, ancora più, quello della qualità della vita residua; è allora notorio che un paziente oncologico in fase avanzata può essere colpito da pesanti sofferenze, per attenuare le quali vengono attuate c.d. “terapie del dolore” che notevolmente affievoliscono lo stato di consapevolezza, e, conseguentemente, le capacità relazionali.
In questa situazione, chi resta, pur nella sofferenza per la repentina perdita, è comunque consapevole del fatto che, in assenza dell’evento lesivo, il rapporto non sarebbe proseguito in termini di ragionevole serenità, ma di inerte assistenza alle sofferenze di soggetto ogni giorno meno consapevole.
Situazione complessivamente tale non da elidere il diritto al risarcimento, ma sicuramente da ridurlo, come è stato fatto con sensibilità dal Tribunale.
Il quarto motivo, che contesta la reiezione del risarcimento in favore degli otto nipoti, non è fondato.
Il risarcimento del danno parentale per la perdita del nonno deve considerarsi del tutto eccezionale.
Si deve in primo luogo osservare che le tabelle predisposte dall’Osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del relativo danno, che costituiscono elaborazione di sintesi dei dati estrapolati da un numero il più possibile elevato di decisioni, attengono, la prima, alla perdita di un figlio/genitore/ coniuge/assimilati; la seconda alla perdita del parente di fratelli/nipoti; non è prevista l’ipotesi di perdita di un nonno.
È infatti fisiologica per un nipote in età adulta la perdita di un nonno ormai di età avanzata.
In situazioni particolari è stato riconosciuto il danno di perdita del rapporto parentale in favore di nipoti per la perdita del nonno, ma sono ipotesi residuali e relative a casi in cui il rapporto era particolarmente stretto di convivenza tra nonni e nipoti, questi ultimi erano piccoli ed i nonni, ancora giovani, se ne prendevano cura, di talchè il minore si è trovato a dover elaborare un evento luttuoso coi limitati strumenti consentitigli dall’età ancora infantile.
Nel caso di specie i nipoti di omissis erano al momento del decesso adulti o comunque adolescenti (omissis); nessuno abitava con la nonna; le nipoti omissis hanno un proprio autonomo nucleo familiare e a loro volta hanno figli, i nipoti omissis abitano in altra cittadina rispetto alla residenza della nonna.
Tutto ciò emerge dai certificati, stati di famiglia e residenza agli atti.
Si tratta comunque di una rete familiare molto allargata, che conta quattro figli, otto nipoti e tre bisnipoti, come tale in grado di fornire ai componenti sopravvissuti un reciproco ausilio nell’elaborazione dell’evento luttuoso.
Non si ritiene pertanto sussistano i presupposti per la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti.
Il quinto motivo, dolentesi del mancato riconoscimento del risarcimento per omissione di consenso informato non è fondato.
In data 29 gennaio 2016 risulta prestato consenso tanto all’intervento di laparoscopia che all’anestesia (pag. 40 e ss. e 46 e ss. della cartella clinica, doc. 7 fasc. di parte già attrice).
Il documento, predisposto a stampa, ed integrato con annotazioni a mano, appare completo, né viene specificamente contestato.
Prospettava in citazione parte attrice che “… se correttamente informata … si sarebbe sottoposta alle cure di altra struttura medica per poter essere tempestivamente e correttamente trattata …”; precisava, in memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che se fosse stata debitamente informata della necessità dell’intervento colpevolmente procrastinato, avrebbe immediatamente prestato il suo consenso.
La doglianza dunque non è quindi riferita a problematiche inerenti la prestazione del consenso – che è stato prestato il 29.1.2016, e si prospetta sarebbe stato prestato anche prima – quanto alla tardiva esecuzione della prestazione professionale, della quale già si è trattato.
Il sesto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle spese funerarie, è fondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda osservando trattarsi di un esborso che gli attori avrebbero comunque sostenuto in occasione del decesso della madre anche nell’ipotesi in cui questo si fosse a distanza di qualche anno, verificato per cause diverse dalla responsabilità professionale dei sanitari che l’ebbero in cura.
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/5/2014, Rv. 630951 ed altre ivi indicate).
La relativa domanda, per € 4.177,29, deve quindi essere accolta.
Il settimo motivo, dolentesi del mancato riconoscimento delle spese sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione, non è fondato.
È stato chiarito in giurisprudenza che le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 4/11/2020, Rv. 659763); che compete al danneggiato l’onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6422 del 13/3/2017, Rv. 643676); ancora, che la spesa sostenuta non può essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 13/4/2017 Rv. 643851).
Nel caso in esame vengono richiesti complessivi € 41.112,17 per spese stragiudiziali, ed € 7.531,89 per spese di mediazione, ma non è stata prodotta la fattura quietanzata a dimostrazione dell’effettivo pagamento delle somme in favore dell’avv. omissis.
Si tratterebbe comunque di attività che non hanno rivestito autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale.
È invero principio consolidato quello per cui in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 17357 del 24/7/2009, Rv. 609095); ancora, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 2/2/2006, Rv. 588091).
Le attività del tutto genericamente dedotte nelle note depositate 5.1.2021 non rivestono autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale, trattandosi di attività prodromiche al giudizio, le cui risultanze sono confluite negli atti processuali della parte.
L’ottavo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento spese del consulente di parte stragiudiziale e di CTP è, per le medesime ragioni appena esposte al punto precedente, infondata.
Non constano infatti fattura quietanzata o altra documentazione (bonifico etc.) attestante l’effettivo esborso della somma di € 6.100,00 per il compenso maturato dal dott. omissis per la consulenza medico-legale stragiudiziale, né analogamente fattura quietanzata per le spese di CTP nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Al solo parziale accoglimento dell’appello, limitatamente al motivo sesto, ed alla reiezione dei restanti motivi, consegue la reiezione della richiesta di rideterminazione delle spese liquidate in primo grado (formulata con un nono motivo), posto che la somma ulteriormente riconosciuta non vale ad immutare lo scaglione di valore.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, che resta sostanzialmente in capo a parte appellante, posto che viene accolta la domanda per € 4.177,29, e respinta per le restanti domande, che assommano a oltre 1.100.000,00 €. Né avrebbe senso una proporzionale compensazione.
Vengono liquidate in dispositivo, nei valori medi, per le sole fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’appello, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 7218/22 resa tra le parti in data 19 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, condanna l’Ospedale omissis spa a risarcire agli appellanti le spese funerarie, che liquida in € 4.177,29, conferma nel resto la sentenza impugnata; condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida per compensi defensionali in € 24.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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