Per “fermo tecnico” si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario derivante dall’impossibilità temporanea di utilizzare un bene. Si tratta di un danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere spese per far fronte alla sua inutilizzabilità, così determinando una perdita economica. Sicché a fini risarcitori è richiesta la prova specifica del danno, con la diminuzione patrimoniale lamentata dal danneggiato direttamente collegata al “fermo tecnico”, che va allegato e provato, non trovando ingresso nell’ordinamento i c.d. “danni in re ipsa”.
NDR: in argomento Cass. 13.12.2012 n. 22890 e 14.03.2023 n. 7358.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 20.9.2023, n. 730
…omissis…
1. Vengono sottoposti all’esame della Corte tre motivi di appello.
1.1. Con il primo motivo ci si duole non aver il Tribunale tenuto conto della richiesta risarcitoria dei danni per fermo tecnico dell’alloggio per 40 giorni, come emerso dall’istruttoria, nonché dei danni morali.
1.2. Con il secondo motivo si lamenta come il Tribunale si sia attenuto alle risultanze del c.t.u. ing. Il. omissis, basata su uno stato dei luoghi e materiale fotografico dell’epoca dei fatti, ma senza tener conto delle eccezioni e lacune rilevate dal consulente di parte, omissis, nonché senza valutare i danni agli arredi ammalorati, tra cui in particolare un letto ottocentesco restaurato al costo di Euro 17.000,00. Le lacune peritali richiederebbero una rinnovazione della consulenza, su cui si insiste.
1.3. Con il terzo motivo si afferma come occorreva parametrare la liquidazione delle spese di soccombenza al valore della controversia, pari ad Euro 69.840,00.
2. In via preliminare la Corte prende atto di quanto le viene devoluto, così determinandosi il passaggio in giudicato sulla percentuale di responsabilità in capo all’omissis, pari al 70%, prevalente rispetto a quella concorrente del Comune di Brindisi, non evocato in giudizio e, dunque, non destinatario di alcuna condanna. Inoltre, si è altresì formato il giudicato sulla responsabilità dell’AN. per gli allagamenti a causa non già dell’erronea realizzazione delle condotte, ma della omessa manutenzione delle stesse, con condanna alla esecuzione costante di opere di pulizia e manutenzione.
2.1. La Corte rileva come in effetti dalla lettura della sentenza emerge la mancata pronunzia sulla domanda risarcitoria per fermo tecnico dell’alloggio.
A tal riguardo le prove testimoniali avevano confermato sia come la famiglia omissis si fosse spostata per 40 giorni presso altra abitazione (della sorella di omissis) per l’impossibilità di vivere nell’immobile allagato, sia come la vicenda avesse cagionato un pregiudizio psicofisico a tutta la famiglia.
Tuttavia la domanda non può accogliersi perché non adeguatamente provata.
Invero, per “fermo tecnico” si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario derivante dall’impossibilità temporanea di utilizzare un bene. Si tratta di un danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere spese per far fronte alla sua inutilizzabilità, così determinando una perdita economica. Sicché a fini risarcitori è richiesta la prova specifica del danno, con la diminuzione patrimoniale lamentata dal danneggiato direttamente collegata al “fermo tecnico”, che va allegato e provato, non trovando ingresso nell’ordinamento i c.d. “danni in re ipsa” (Cass., III, 13.12.2012, n. 22890; sul “fermo tecnico”, Sez. III, 14.03.2023, n. 7358).
Quanto ai “danni morali” subiti dal nucleo familiare dell’attore, la domanda giudiziale non contiene elementi e criteri valutativi e, pertanto, neanche nel presente grado di giudizio è possibile alcuna determinazione.
2.2. Il Tribunale, rimandando alle quantificazioni eseguite dal primo c.t.u., omissis (successivamente deceduto, con supplemento d’indagine affidato all’omissis), ha quantificato i danni agli oggetti in Euro 14.820,04 e quelli all’immobile in Euro 14.445,00, poi liquidati tenendo conto della incidenza eziologica nella misura del 70% (come riferito non fatta oggetto di impugnazione).
L’appellante, a parte generiche contestazioni di richiamo alle deduzioni offerte dal consulente di parte (ing. omissis), non offre nuovi elementi valutativi che valgano a mutare il giudicato. Dunque, la Corte non trova ragioni di non condivisione delle conclusioni dell’ausiliario del Giudice – già da questo fatte proprie –, alle quali, non rilevando incongruenze, occorre correttamente rinviare.
Giova solo precisare che le quantificazioni agli oggetti sono omnicomprensive, anche con riferimento al “letto d’epoca”, per il quale le c.t.u. indicano il costo del restauro.
Né, da ultimo, agli atti non risultano documenti (fotografie, ricevute o fatture) che certifichino o comunque agevolino il lavoro di quantificazione dei danni, sicché proprio non vi sono elementi per discostarsi dalle citate valutazioni peritali, né di ritenere sussistenti lacune tali da indurre al supplemento di indagine richiesto.
2.3. Le spese di soccombenza risultano liquidate sul decisum, criterio che la Corte, in contrario avviso rispetto all’appellante che reclama la liquidazione sul disputatum, giudica corretto in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari rispetto al contenuto effettivo della decisione, verificandosi nella fattispecie una ipotesi di accoglimento parziale della domanda (si rimanda a Cass., III, 22.03.2022, n. 9237; II, 09.01.2020, n. 197).
3. L’appello va, pertanto, rigettato, dovendosi meramente integrare la sentenza nella parte in cui non si pronunzia sulla domanda risarcitoria per il “fermo tecnico” di 40 giorni all’immobile di proprietà dell’attore, domanda comunque qui giudicata infondata.
4. La Corte ritiene giusto compensare le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura di due terzi, onerando l’omissis, comunque responsabile dell’occorso, del pagamento del residuo terzo in favore dell’attore – odierno appellante. Alla liquidazione si provvede in dispositivo.
5. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce omissis rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; compensa tra le parti e per due terzi le spese del presente grado di giudizio, onerando e condannando al pagamento del residuo terzo l’omissis in favore dell’attore – appellante omissis, spese che nell’intero liquida in Euro 3.000,00 oltre oneri di legge tutti; da atto – ai sensi dell’art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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