Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell’altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro. Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito. Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa. Ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio, quali la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo impiego.
NDR: in argomento Cass. 20/3/2017 n. 7054, 06/02/2007 n. 2546, 13/03/2012 n. 3966, 20/11/2018 n. 29830 e 11/5/2010, n. 11353.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.9.2023, n. 27653
…omissis…
Svolgimento del processo
1. M.K.H. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e il sig. M.P. per ivi sentir accertare la esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella determinazione del sinistro stradale verificatosi in data —, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dalla morte del proprio coniuge, H.S.A., cagionata dal sinistro. 2. Nella resistenza della sola società UnipolSai Assicurazioni s.p.a., il Tribunale accolse parzialmente la domanda di parte attrice, dichiarando il M. responsabile del sinistro nella misura del 75% e dei danni sofferti dagli attori (altri prossimi congiunti del deceduto) in conseguenza del decesso di H.S.A., ritenuto responsabile a sua volta per il 25%. Per l’effetto, condannò il M. al pagamento, in solido con la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a., al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di parte attrice, con rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto la M.K.H. propose appello. 4. Il convenuto M. rimase contumace. 5. Con sentenza del 18/9/2018 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha disposto che le somme liquidate in favore degli attori fossero incrementate degli interessi legali, confermando per il resto la sentenza gravata. 6. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la M.K.H. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società UnipolSai s.p.a. resiste con controricorso, depositando anche memoria. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043,2054 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame su di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ravvisata la corresponsabilità del defunto H.. nella causazione del sinistro, laddove quest’ultimo al volante della propria bicicletta procedeva nella corsia di pertinenza secondo l’andamento del tracciato stradale, senza poter prevedere che un veicolo proveniente dall’opposta direzione invadesse la sua semicarreggiata. Il motivo è inammissibile. Va anzitutto osservato che, in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, , la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno della mossa censura. In particolare, della CTU disposta nel giudizio di primo grado e del supplemento di CTU riporta (a p. 7 del ricorso) soltanto uno stralcio. A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., sez. 6-3, ord. 01/07/2021, n. 18695; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 25/8/2003, n. 12444). Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519). Va ulteriormente posto in rilievo come sulla base delle risultanze probatorie la Corte territoriale abbia affermato che “il comportamento gravemente colposo accertato a carico del conducente del veicolo di parte convenuta ha giustificato l’attribuzione al medesimo della responsabilità del sinistro in misura di gran lunga prevalente, misura che dal primo giudice è stata congruamente determinata nella percentuale del 75%, con la conseguenza che il residuo 25% è rimasto a carico dell’ H.”. All’esito di una valutazione di fatto ad essa spettante la corte di merito è dunque pervenuta a determinare la percentuale di responsabilità del M. nel 75% e dell’ H.. nel residuo 25%. Orbene, l’odierna ricorrente si limita invero a riproporre al riguardo inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria tesi difensiva, laddove giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione, rimanendo estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato in base all’acquisito materiale probatorio, non consentendo esso di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (v. Cass., sez. II, ord. n. 20553/2021; Cass., sez. III, sent. n. 15276/2021). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione artt. 2056,1223 e 1226 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame su di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Lamenta che la corte di merito ha errato nel negare l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale sul presupposto del convincimento che, in virtù dei maggiori redditi conseguiti negli anni successivi al decesso del coniuge rispetto a quelli percepiti quando il marito era in vita, non vi sarebbe stato danno emergente e che, in considerazione dei maggiori redditi prodotti rispetto al coniuge deceduto, non sarebbe ipotizzabile che questi avrebbe destinato parte del proprio reddito per le necessità della moglie. Si duole che la corte territoriale abbia omesso di valutare il decremento reddituale subito all’esito della perdita dei redditi prodotti dalla società dei coniugi alla cui gestione si dedicava in via esclusiva il defunto coniuge H., società che per ben tre dei cinque anni successivi al decesso del medesimo ha chiuso gli esercizi in perdita, laddove nel biennio precedente la morte di quest’ultimo gli esercizi erano stati chiusi in utile. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ex art. 2043 c.c. spetta iure proprio ai congiunti di persona deceduta a causa dell’altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi risultino conseguentemente privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2007, n. 2546). Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966). Si è al riguardo precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830). Si è altresì sottolineato che in tema di presunzioni ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353), quali la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo impiego (essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte: cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200). Atteso che la presunzione solleva la parte ex art. 2697 c.c. onerata di provare il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), allorquando ammessa essa -in assenza di prova contraria- impone invero al giudice di ritenere il medesimo provato (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Provato presuntivamente (a fortiori in mancanza come nella specie di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalla parte a cui svantaggio opera la presunzione) l’an del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. Cass., 16/5/2013, n. 11968; Cass., 11/11/1996, n. 9835), il quantum va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, più recentemente, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211). Al riguardo, ben può il giudice far riferimento a quanto dedotto e posto a fondamento del fatto base. Tale danno (il cui risarcimento compete ai prossimi congiunti di soggetto deceduto per fatto illecito di un terzo allorquando esso si prospetti, sulla scorta di parametri di regolarità causale alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, come effettivamente probabile), è stato invero ravvisato configurabile anche in favore di soggetto disoccupato (v. Cass., 25/2/2020, n. 5099. Cfr. altresì Cass., 12/10/2018, n. 25370) di figli minori (v. Cass., 28/8/2007, n. 18177) e di moglie casalinga (v. Cass., 3/11/1995, n. 11453. A fortiori esso deve ravvisarsi sussistente in caso di morte di coniuge ex art. 143 c.c. tenuto all’assistenza morale e materiale dell’altro coniuge e alla collaborazione nell’interesse della famiglia nonché alla contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (v. Cass., 18/11/2014, n. 24471. Cfr. altresì Cass., 18/11/2014, n. 24471). Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza. In particolare là dove, dopo aver sottolineato che l’allora appellante ed odierna ricorrente è risultata essere nella specie “il coniuge economicamente più forte”, è pervenuta quindi a concludere che siffatta circostanza “porta ad escludere un sistematico contributo del marito a favore della M., così come dopo il decesso, alla luce delle risultanze reddituali, non è emerso alcun decremento della situazione reddituale della predetta, anzi””. Siffatta affermazione si appalesa in realtà contrastante con i richiamati obblighi del coniuge di assistenza, collaborazione e contribuzione ex art. 143 c.c. Senza sottacersi che nell’impugnata sentenza rimane non spiegata la valutazione operata in relazione al decremento reddituale subito dalla Hang a fronte della perdita dei redditi prodotti dalla società dei coniugi (alla cui gestione si dedicava -in vita- in via esclusiva il coniuge defunto) per ben tre dei cinque anni successivi alla morte dell’ H.. laddove nel biennio precedente alla morte di quest’ultimo la detta società aveva chiuso gli esercizi in utile, va in particolare sottolineato come non sia dato altresì evincere gli argomenti in base ai quali la corte di merito è pervenuta a ritenere la maggior abbienza della coniuge superstite odierna ricorrente deponente per l’esclusione dell’obbligo del defunto coniuge di assolvere agli obblighi di assistenza, collaborazione e contribuzione ex art. 143 c.c. sul medesimo incombenti, e la non configurabilità in capo all’odierna ricorrente del relativo corrispondente diritto. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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