Può un genitore affetto da disturbi psichiatrici, che rifiuti sistematicamente ogni forma di cura e supporto, conservare la responsabilità genitoriale?
Una domanda scomoda, ma quanto mai attuale, che la Corte di Cassazione ha affrontato con l'ordinanza n. 12289/2025.
Tutto ha origine da una segnalazione scolastica: una bambina di appena sette anni manifestava comportamenti oppositivi, episodi di aggressività e gravi difficoltà relazionali. Le insegnanti, però, avevano anche notato l'atteggiamento della madre — ostile, diffidente, polemico — che riversava la propria conflittualità verso chiunque cercasse di intervenire in aiuto della figlia.
All'esito di una lunga istruttoria, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto la decadenza di entrambi i genitori – per motivi diversi - dalla responsabilità genitoriale, nominando tutore il Sindaco e confermando il collocamento della minore[1] in casa famiglia, con divieto di contatti, anche telefonici, con la madre.
Quest'ultima, infatti, si era sempre opposta a qualsiasi forma di intervento terapeutico o psicologico, rifiutando il percorso di sostegno indicato dai Servizi sociali e dal CTU.
Le decisioni del Tribunale venivano poi confermate anche dalla Corte d'Appello di Roma, contro la quale la madre proponeva ricorso in Cassazione.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto legittima la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
Non perché la donna avesse "sbagliato" in senso morale o giuridico, ma perché si era mostrata incapace e non disponibile ad assumere un ruolo genitoriale effettivamente protettivo, finendo per arrecare un pregiudizio irreversibile alla crescita psichica della figlia.
La Cassazione ha dunque riconosciuto che la persistente negazione della malattia psichica, unita al rifiuto di ogni terapia, costituiva elemento sufficiente a dimostrare l'incapacità di esercitare la responsabilità genitoriale in modo conforme all'interesse della minore.
La Cassazione ha confermato la decadenza della madre poiché ha rifiutato ogni cura, vissuto il processo come una persecuzione, mostrato gravi carenze genitoriali, ostacolato il recupero della figlia e causato un profondo trauma psicologico alla minore.
CONCLUSIONI
La sentenza fissa un principio fondamentale:
"Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione per il genitore, ma è funzionale alla tutela del figlio. Quando il genitore rifiuta sistematicamente ogni percorso di recupero, non può più essere considerato idoneo a prendersi cura del minore."
Nel caso di specie, non è il rifiuto in sè ad essere preso in considerazione - vige pur sempre il principio dell'autodeterminazione - ma le conseguenza sulla minore di questa condotta.
NOTE
[1] Nel frattempo, la bambina viveva un'esistenza drammatica, sballottata tra otto diverse comunità in sei anni, con conseguenze gravissime sul piano emotivo e comportamentale: crisi d'ansia, fobie persecutorie, ritardo evolutivo marcato. Non sapeva masticare, si nutriva solo di alimenti liquidi, non riusciva a fidarsi né a costruire relazioni stabili.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.