IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 84 e l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v)
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è il primo strumento internazionale che mira ad eliminare la violenza contro le donne, comprese le ragazze di meno di 18 anni, come causa principale della persistente disparità tra uomini e donne, istituendo un quadro completo di misure giuridiche e politiche per prevenire la violenza contro le donne e per tutelare e assistere le vittime di tale violenza. La convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2014. In conformità dell'articolo 75 della convenzione, l'Unione può diventarne parte.
(2) Conformemente alle decisioni (UE) 2017/865 e (UE) 2017/866 del Consiglio, la convenzione è stata firmata il 13 giugno 2017 a nome dell'Unione per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e per quanto riguarda l'asilo e il non respingimento, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
(3) La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti.
(4) La conclusione della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne non è solo un reato, ma anche una violazione dei diritti umani delle donne e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza la sua attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto processuale penale, che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.
(5) Nella convenzione rientrano materie di competenza esclusiva dell'Unione e altre materie di competenza degli Stati membri.
(6) L'Unione dovrebbe aderire alla convenzione solo per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva, vale a dire nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata. Allo stato attuale delle cose, ciò riguarda in particolare determinate disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e le disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. L'adesione dell'Unione alla convenzione per quanto riguarda le materie per le quali ha competenza esclusiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.
(7) Nella fase di attuazione della convenzione, l'Unione sarà responsabile dell'attuazione delle disposizioni della convenzione per le quali ha competenza esclusiva, mentre gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione saranno i soli responsabili dell'attuazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella loro competenza nazionale.
(8) Le basi giuridiche cui si fa riferimento nella presente decisione costituiscono un'indicazione pertinente, allo stato attuale delle cose, dell'ambito di competenza dell'Unione per quanto riguarda la convenzione e la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.
(9) La presente decisione riguarda soltanto le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sull'asilo e il non respingimento nella misura in cui tali disposizioni incidono sulle norme comuni o ne modificano la portata. Essa non riguarda le istituzioni o l'amministrazione pubblica dell'Unione, le quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio da adottarsi in parallelo alla presente decisione.
(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(12) Il Consiglio, gli Stati membri che sono parti della convenzione e la Commissione hanno redatto un codice di condotta che stabilisce le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della convenzione ("codice di condotta"). Tali disposizioni regolano tra l'altro il ruolo della Commissione in qualità di organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 10 della convenzione per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento, il meccanismo di controllo, ivi compresa la presentazione di rapporti al gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), la partecipazione dell'Unione alle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, specialmente il Comitato delle parti di cui all'articolo 67 della convenzione, la definizione di posizioni dell'Unione, comuni o coordinate per tali riunioni, e la stretta cooperazione in occasione di tali riunioni, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento e di votazione. Il codice di condotta è dunque concepito quale strumento pratico e interno che consente all'Unione e agli Stati membri di pervenire a una rappresentanza esterna coerente, globale e unitaria per quanto concerne la convenzione.
(13) È opportuno approvare la convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è approvata a nome dell'Unione per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. 2. L'adesione dell'Unione alla convenzione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 75, paragrafi 2 e 4, della convenzione.Articolo 3
La Commissione funge da organismo di coordinamento dell'Unione conformemente all'articolo 10 della convenzione e adempie agli obblighi di informazione di cui al capitolo IX per le materie della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri e l'autonomia delle istituzioni dell'Unione per le questioni connesse al loro funzionamento.Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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