In tema di segnaletica stradale, la differenza di dimensioni del cartello installato rispetto a quelle normativamente prescritte, determina la illegittimità del segnale solo quando tale differenza sia tale da rendere il cartello inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne consegue che solo quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono sollevarsi le corrispondenti questioni afferenti la “disapplicazione” del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero la sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alla funzione di rendere nota all’utente della strada la regola da osservare.
NDR: in tal senso Cass. n. 2763 del 23/03/1994 e n. 9438 del 21/09/1998, nonché, con riferimento alla seconda parte della massima, Cass. n. 18415 del 2006.
Tribunale di Bari, sentenza del 21.7.2023, n. 3073
…omissis…
La sentenza resa dal Giudice di prime cure appare sostanzialmente costruita su una motivazione del tutto apparente: la stessa si esaurisce nel vaglio di un’unica censura (ossia quella con cui l’opponente Li. Ro. denunciava, tra l’altro, che il procedimento di installazione della Z.T.L. fosse stato disarticolato e fuorviante, “si da indurre in errore scusabile gli utenti della strada sulla corretta portata dei limiti alla circolazione istituiti dall’Amministrazione”) ritenuta assorbente in ragione dell’asserita violazione dell’art. 97 Cost.; tale disposizione risulta richiamata in maniera assolutamente vaga, generica e senza alcun riferimento effettivo rispetto alla fattispecie dedotta, per le ragioni di seguito evidenziate.
In particolare, il Giudice di Pace testualmente affermava che “la censura è fondata e, in quanto tale assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze” esposte dalle parti costituite.
Tanto premesso, mette conto rilevare che tutti i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato non solo nell’ipotesi in cui la motivazione sia totalmente mancante ma anche quando essa risulti meramente apparente, ovvero allorquando essa, come nel caso di specie, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile).
In tali casi, dunque l’atto del giudice è affetto da nullità processuale e dev’essere rimosso (giurisprudenza pacifica: ex multis, cfr. Cass. n. 22598/2018).
Nulla la decisione impugnata, occorre riesaminare la fondatezza del ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione al Codice della strada, in virtù del c.d. effetto devolutivo del gravame risalente all’art. 346 c.p.c., da ritenersi spiegato in forza della riaffermazione espressa dalle parti costituite delle ragioni dedotte con il ricorso in opposizione di primo grado.
Orbene, al riguardo, la pronuncia gravata appare altresì contraddittoria ed illogica.
Premesso che risulta versato in atti il verbale di accertamento e contestazione n. Z100131 del 22.10.2010 e notificato in data in data 21.12.2010, con il quale il Comune di omissis – Comando di Polizia Municipale accertava nelle suddette circostanze di tempo e luogo l’infrazione all’art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada e irrogava la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, i motivi di impugnazione spiegati in prima istanza dal sanzionato e ribaditi nella comparsa di risposta in appello attengono essenzialmente la sussistenza di un contegno amministrativo dell’Ente appellante ritenuto ondivago, confusionario e, quindi, errato, dal punto di vista tanto sostanziale quanto procedurale, tale da escludere la responsabilità del soggetto sanzionato nel caso in esame.
Le tesi dell’opponente-appellato non possono essere condivise con riguardo ad una pluralità di profili.
In primo luogo, risulta sostanzialmente incontestata la presenza dell’autovettura di proprietà tg. — in fase di transito e circolazione all’interno della Z.T.L., così come accertato dai sistemi elettronici di rilevazione automatica degli accessi nelle circostanze di tempo e di luogo meglio indicate nel verbale.
Di fatto, il Giudice di Pace di omissis disponeva l’annullamento del verbale sul mero presupposto che nella vicenda in esame il modus procedendi (di installazione e messa in esercizio dei varchi elettronici di rilevazione) dell’Amministrazione fosse stato, in tesi, fuorviante.
In buona sostanza, il primo Giudice riteneva la violazione ascritta alla Li. Ro. “scusabile” alla luce dell’iter amministrativo osservato dal Comune di omissis, che – in quanto articolato e complesso – avrebbe ingenerato nella cittadinanza (e nella Li., in particolare) il convincimento della liceità del proprio comportamento.
Più in generale, il procedimento in parola, contraddistinto peraltro anche dal coinvolgimento della cittadinanza, avrebbe creato confusione nella comunità ed indotto in errore gli utenti della strada.
Tali circostanze sarebbero state aggravate, in tesi di parte appellata, anche da una mancata adeguata informazione dei cittadini e dall’utilizzo di segnaletica stradale non visibile o, in ogni caso, non correttamente installata.
Tali prospettazioni non appaiono condivisibili, con pieno accoglimento delle censure svolte, anche in sede di gravame, dalla odierna appellante.
Invero, l’iter in parola si contraddistingueva effettivamente per un elevato grado di complessità proprio in ragione della esigenza e della volontà di garantire il massimo livello di partecipazione, coinvolgimento e condivisione della comunità omissis nella assunzione di siffatte scelte amministrative, particolarmente impattanti sulla quotidianità cittadina. Ne consegue un’errata valutazione dei fatti di causa da parte del primo Giudice.
Tanto si rinviene dalla ricostruzione svolta in entrambi i gradi di giudizio sia dal ricorrente (ed odierno appellato) che dalla Amministrazione, anche alla luce della ampia produzione documentale versata in atti.
Sul punto, giova ricostruire, per quanto qui di interesse, i passaggi salienti del procedimento amministrativo de quo, ritenuto rilevante ai fini della presente decisione e, ad avviso di questo Giudice, non tenuto in debita considerazione nella sentenza di primo grado.
Più in dettaglio, con deliberazione n. 2 del 02.02.2009, la Giunta Comunale di Al. istituiva nel territorio di Al. una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e, all’interno della medesima, un’ulteriore area di esclusiva destinazione ad uso pedonale (A.P.).
In seguito, con decreto dirigenziale prot. n. 47450 del 12.05.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto dell’istituzione della ZTL, autorizzava l’installazione ed esercizio di otto impianti per la rilevazione dell’accesso di veicoli nella ZTL, indicando anche i varchi ove dislocare le apparecchiature (trattavasi, nello specifico, del sistema autorizzato ed omologato con decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DD.DD. nn. 3473 del 31.5.2001 e 40434 del 22.4.2009)), le prescrizioni sulla segnaletica da utilizzare e le modalità di informazione degli utenti; con il succitato provvedimento di autorizzazione, il Ministero stabiliva, altresì, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni da effettuare con il presidio di unità della Polizia Municipale, da dislocarsi in corrispondenza dei varchi di accesso alla istituita Z.T.L..
Con deliberazione n. 52 del 29.10.2009, il Consiglio comunale approvava il regolamento per la concessione di autorizzazioni al transito nell’A.P. e nella Z.T.L., dando mandato alla Giunta Comunale di stabilire la data e il numero delle ore di messa in esercizio della Z.T.L..
Con successiva delibera n. 98 del 03.08.2010, la Giunta Comunale dava inizio alla prescritta fase di pre-esercizio della ZTL del centro storico di Al., fissando l’operatività dei varchi e i rilevamenti per tutti i giorni con orario 00:00-24:00. Le predette indicazioni erano tutte contenute nei cartelli di segnaletica stradale verticale posta in prossimità dei varchi di accesso (cfr. documentazione fotografica allegata in atti).
Conseguentemente, in pari data, il Dirigente della Polizia Municipale emetteva l’ordinanza n. 156 del 03.08.2010 attuativa della disciplina di accesso e sosta nella ZTL.
La fase di pre-esercizio veniva avviata in data 02.08.2010 e terminava in data 10.10.2010: pertanto, il periodo di pre-esercizio aveva una durata complessiva pari n. 70 giorni, superiori al termine minimo previsto dal Ministero.
Durante tale fase, gli agenti di Polizia Municipale presidiavano i varchi, procedendo alla distribuzione di materiale informativo, fornendo chiarimenti all’utenza circa il contenuto del pieghevole rilasciato ed invitando gli aventi diritto a dotarsi del relativo permesso per l’accesso al centro storico.
In particolare, anche con il supporto di associazioni di volontariato all’uopo contattate (con le quali erano stipulate specifiche convenzioni, giusta ordinanza n. 156 del 03.08.2010), si procedeva alla sensibilizzazione della Comunità circa l’ubicazione dei varchi, gli orari di esercizio della Z.T.L., la spiegazione dei relativi cartelli, l’inizio effettivo dell’esercizio ordinario dei sistemi di rilevamento, le eventuali sanzioni in caso di trasgressione e la procedura per il rilascio dei permessi permanenti e dei pass temporanei.
Al riguardo, giova altresì specificare che l’Amministrazione procedeva alla affissione di manifesti, alla distribuzione di oltre 10.000 pieghevoli, alla trasmissione di spot radiofonici e televisivi.
Orbene, sin dall’analisi di tale fase propedeutica all’operatività a regime della Z.T.L., appare evidente che alcun vizio caratterizzava il modus operandi della Amministrazione: detto diversamente, quest’ultima garantiva con ogni mezzo la corretta e completa informazione di tutti gli utenti.
Ancora, in accoglimento delle molteplici istanze pervenute durante la fase di pre-esercizio da commercianti ed artigiani operanti nel centro cittadino, con successiva ordinanza dirigenziale n. 301 del 06.10.2010, era disposta la modifica degli orari di operatività della ZTL (originariamente stabiliti con la delibera giuntale n. 98/2010), prevedendoli per tutti i giorni dalle ore 14:00 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 alle ore 8:00, con conseguente variazione (aggiornamento) dei pannelli della segnaletica verticale con le nuove indicazioni degli orari di esercizio della ZTL.
Su ulteriore sollecitazione del comitato dei commercianti e artigiani, in data 29.10.2010 il Consiglio Comunale invitava la Giunta a sospendere il funzionamento degli impianti per addivenire, attraverso una fase di concertazione, ad una nuova definizione degli orari di esercizio della ZTL.
Accogliendo, ancora una volta, le istanze dei cittadini con successiva delibera n. 13/2010 la Giunta Comunale disponeva la sospensione del telerilevamento delle targhe in entrata e in uscita dei varchi fino ad alla definitiva approvazione dei nuovi orari con predisposizione di nuova segnaletica luminosa.
Sulla base di quanto sin qui esposto, risulta che alcuna illegittimità o violazione può essere ascritta alla Amministrazione con riguardo all’adozione delle citate delibere e all’adeguamento della relativa segnaletica stradale ai fini della attivazione della Z.T.L., come peraltro ricostruito dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, in modo del tutto contraddittorio rispetto al decisum.
Del resto, nel caso di specie emerge la costante osservanza della specifica disciplina pubblicistica dettata in materia, atteso che la complessità dell’intero iter amministrativo era determinata proprio dall’intento di assicurare costantemente la massima trasparenza, la puntuale sensibilizzazione e la più ampia partecipazione dei comitati cittadini.
In altri termini, il Comune di omissis ottemperava a tutte le prescrizioni di attivazione ed esercizio della ZTL imposte dal competente Ministero, utilizzava e costantemente adeguava la segnaletica prescritta dal Codice della Strada (oltre che dal Ministero) e stabiliva un periodo di pre- esercizio più che doppio rispetto a quello prescritto dal Ministero (ossia pari a n. 70 giorni, invece di 30 giorni) al fine di consentire agli utenti della strada di conformarsi alle nuove disposizioni.
Ciò posto, sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che la violazione accertata dal Comando di P.M. aveva luogo nella giornata del 22.10.2010 e, cioè, evidentemente nel periodo – dall’11.10.2010 all’8.11.2010 – intercorrente tra l’inizio della fase di esercizio ordinario e la sua sospensione e, peraltro, in orario (ore 15:26 circa) in cui la ridetta segnaletica doveva risultare senz’altro visibile.
In definitiva, al momento dell’accertata infrazione era definitivamente decorso il lungo periodo di pre-esercizio teso, ut supra, alla sensibilizzazione e alla informazione dei cittadini.
In altre parole, risulta dimostrato che l’infrazione era rilevata dall’Amministrazione nella fase di esercizio ordinario della ZTL, all’esito della campagna informativa sopra richiamata.
Orbene, l’iter amministrativo al quale la P.A. è vincolata non poteva essere oggetto di deduzioni e valutazioni di opportunità dal parte del Giudicante in ordine agli effetti “prodotti” sul comportamento della cittadinanza (di osservanza o trasgressione delle consequenziali disposizioni), dovendo questi limitarsi a verificare la regolarità procedurale seguita dal Comune e ad accertare la eventuale sussumibilità della condotta concreta rispetto alla violazione contestata dalla Polizia Municipale; e tanto, ancora una volta, anche in ragione del fatto che l’ampia documentazione afferente l’iter in parola (anche con riferimento all’adeguata informazione, secondo i criteri imposti dalle normative ratione temporis applicabili) mai veniva specificamente contestata dal sanzionato.
E ancora, le considerazioni sin qui svolte destituiscono di fondamento anche le generiche censure, a più riprese svolte da Ce. Mi. in entrambi i gradi di giudizio, con cui si contestava l’assenza di idonea informazione e sensibilizzazione dei cittadini: in sostanza, il sanzionato si sarebbe trovato nella impossibilità di conoscere la sussistenza degli obblighi conseguenti alla attivazione della Z.T.L. per via della indecisione dimostrata dalla Amministrazione appellante.
Sotto ulteriore profilo, corrette appaiono altresì le censure svolte dal Comune di omissis in ordine alla piena adeguatezza della segnaletica adoperata nel caso in esame: la stessa risultava conforme alla normativa di settore e, dunque, idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento, posto che in materia di Z.T.L. l’Amministrazione è tenuta a rispettare unicamente le speciali norme stabilite con il D.P.R. n. 250/1999, in base al quale il segnale strettamente obbligatorio è quello di “Zona a traffico limitato“, cui debbono aggiungersi i pannelli integrativi atti a specificare l’orario di vigenza del divieto ed eventuali categorie di utenti e/o automezzi autorizzati ad accedere.
Al riguardo, peraltro, è sufficiente richiamare quanto sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui in tema di segnaletica stradale, la differenza di dimensioni del cartello installato rispetto a quelle normativamente prescritto, determina la illegittimità del segnale solo quando tale differenza sia tale da rendere il cartello inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 2763 del 23/03/1994; cfr. anche Cass. civ., Sez. 1, n. 9438 del 21/09/1998).
Ne consegue che solo quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono sollevarsi le corrispondenti questioni afferenti la “disapplicazione” del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero la sussistenza, in capo all’autore, dell’elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alla funzione di rendere nota all’utente della strada la regola da osservare (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 18415 del 2006).
Ne deriva, dunque, che eventuali violazioni delle prescrizioni devono essere imputate unicamente al singolo utente, il quale disattendeva il contenuto della segnaletica stradale installata e delle informazioni fornite nel lungo periodo di pre-esercizio, in assenza di qualsivoglia vulnus di legittimità del contegno amministrativo concretamente osservato della P.A..
In definitiva, qualora avesse rispettato la segnaletica stradale installata, l’odierno appellante non sarebbe incorso in sanzioni amministrative e tanto a prescindere dalla conoscenza o meno da parte dello stesso dei ridetti esiti procedimentali.
Sotto ulteriore profilo, completa appare la documentazione fotografica versata dall’Ente appellante: risulta agli atti, allegato alla copia del verbale di accertamento (documenti in cui è identificabile l’autovettura di sua proprietà tg. —), il fotogramma relativo al transito oggetto della infrazione de qua; trattasi di documentazione versata dalla resistente sin dal primo grado di giudizio.
Sulla base di quanto argomentato, l’opposizione spiegata in primo grado deve ritenersi infondata, non sussistendo i presupposti che consentano di qualificare come illegittimo il verbale di accertamento dell’accertata infrazione.
In conclusione, dalle esposte ragioni deriva l’accoglimento dell’atto di appello, con assorbimento degli ulteriori argomenti di doglianza meglio dettagliati in narrativa, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, il modestissimo valore economico della causa, la natura delle questioni sollevate, il lungo tempo decorso dall’elevazione del verbale, tale da impedire ogni ragionevole approfondimento istruttorio ulteriore sul fatto oggetto dell’infrazione, integrano giusti motivi di compensazione delle spese processuali del presente giudizio di appello, ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 77/2018 (con riguardo alle ipotesi in cui ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, configurabili dal Giudice come rilevanti ai fini della decisione sulla compensazione, parziale o integrale, delle spese tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto di citazione notificato in data 26.06.2012 dal Comune di omissis – Comando di Polizia Municipale nei confronti di Li. Ro., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie l’appello proposto dal Comune di omissis – Comando di Polizia Municipale e, per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata; rigetta il ricorso in opposizione proposto da Li. Ro., per l’effetto, conferma la legittimità del verbale di accertamento e contestazione — elevato in data 22.10.2010 dal Comune di omissis– Comando di Polizia Municipale per la violazione della normativa in materia di zona traffico limitatoex art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.) e notificato in data 21.12.2010; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF