Il relativo approfondimento attiene alla figura del 'Funzionario di fatto' nel campo del Diritto Amministrativo.
Nell’ambito dell'organizzazione amministrativa l’organo, generalmente, deve essere dotato di una investitura per l’emanazione di provvedimenti amministrativi. Diversamente, il funzionario di fatto, figura di creazione dottrinale, rappresenta il soggetto, privo di legittimazione, che adotta uno o più provvedimenti in nome dell’amministrazione.
Presupposti affinché l’attività del funzionario di fatto possa considerarsi produttiva di effetti sono:
- funzione pubblica essenziale o indifferibile;
- consapevolezza dei destinatari degli atti, compiuti nell’esercizio di tale funzione, dell’autorità di chi li ha posti in essere.
Il problema di fondo della tematica del funzionario di fatto è quello relativo alla tutela dei destinatari degli atti dallo stesso emanati. In particolare, secondo tale teoria, la soluzione del problema va differenziata a seconda che l’attività del funzionario di fatto abbia prodotto effetti favorevoli per i terzi o, al contrario, effetti sfavorevoli per essi.
Tra le questioni più dibattute, emerge quella relativa alla possibilità del funzionario di fatto di vantare un credito nei confronti dell’amministrazione, in virtù dell’attività svolta, attraverso l’azione di arricchimento senza causa ovvero l’istituto della gestione degli affari altrui.
Qui il video di approfondimento:
https://youtu.be/zq48YCDdXi0
Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF