Tale approfondimento tratta del c.d. potere di “disapplicazione” dell’atto amministrativo del giudice ordinario. Questi, accertata l’illegittimità dell’atto amministrativo, decide la controversia considerandolo nullo.
Disapplicare significa, quindi, considerare l’atto, ai fini della controversia in corso, privo di effetti, senza disporne l’eliminazione: la disapplicazione consente di mantenere immutata l’esistenza dell’atto nell’ordinamento, pur rimanendone impedita la produzione di effetti nel caso concreto.
Qui il video di approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=iuFhtHlq-qc&feature=youtu.beTi è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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