Il quadro normativo: dal 2007 al documento del 2024
Il Garante si era già espresso nel 2007 con le Linee guida per posta elettronica e Internet, che fissavano le prime indicazioni su navigazione e utilizzo degli strumenti informatici in azienda. Successivamente, con il documento di indirizzo del 6 giugno 2024 (“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”), l’Autorità aveva stabilito che il termine massimo ordinario di conservazione dei metadati non dovesse superare i 21 giorni, salvo comprovate esigenze tecniche e di sicurezza. Il provvedimento del 2025 segna però un passaggio ulteriore: per la prima volta, le indicazioni del documento di indirizzo diventano la base di un procedimento sanzionatorio.Il caso: ente regionale e conservazione dei metadati
Dall’istruttoria del Garante sono emerse tre violazioni principali:- Conservazione dei metadati della posta elettronica per 90 giorni senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, sebbene successivamente l’ente vi abbia provveduto.
- Raccolta e conservazione sistematica della cronologia Internet dei dipendenti per un anno, con possibilità di ricostruzione delle attività individuali, anch’essa in assenza iniziale di accordo sindacale e valutazione d’impatto.
- Conservazione illimitata dei dati di assistenza tecnica, mantenuti dal 2016 fino alla cessazione del servizio, in contrasto con il principio di minimizzazione.
L’interpretazione del Garante: art. 4 Statuto dei Lavoratori e GDPR
Il nodo centrale riguarda l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori:- Comma 2: legittima trattamenti connessi a esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, senza necessità di accordo sindacale.
- Comma 1: impone invece garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato).
Implicazioni pratiche per enti e imprese
Il provvedimento n. 243/2025 conferma che:- Il termine di 21 giorni per i metadati è lo standard di riferimento; ogni estensione richiede rigorosa prova tecnica.
- La conservazione sistematica della cronologia Internet configura un controllo a distanza, quindi necessita di accordo sindacale o autorizzazione.
- La data retention policy deve rispettare il principio di minimizzazione e accountability, evitando conservazioni illimitate.
Conclusioni
Il provvedimento del Garante del 29 aprile 2025 rappresenta un punto di svolta: per la prima volta le indicazioni orientative del 2024 vengono tradotte in una sanzione effettiva, destinata a incidere sulle pratiche organizzative di enti e imprese.
La gestione di metadati e cronologia Internet non è più soltanto un tema tecnico, ma un ambito dove si intrecciano privacy, diritto del lavoro e compliance aziendale.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno