Va confermato che in tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi; con la ulteriore precisazione che nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa — vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità — il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale.
NDR: sulla prima parte della massima si veda Cass. 30989/2015; sulla seconda 8526/2015.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 29.5.2023, n. 3857
…omissis…
Deve anzitutto chiarirsi che, indipendentemente dalla condivisibilità dei relativi assunti, l’appello è ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., essendo adeguatamente individuate le parti della decisione di primo grado censurate, le ragioni della censura e la diversa statuizione propugnata. E, del resto, del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. non deve farsi un’applicazione eccessivamente formalistica, essendo necessario e sufficiente che l’appellante faccia comprendere, attraverso un’esposizione argomentata organicamente ed in modo chiaro, quali siano le parti della pronuncia che intende censurare, quali siano i vizi da cui sostiene sia affetta la decisione e, soprattutto – questo essendo l’aspetto più rilevante della riforma – quali le conseguenze che intenda far scaturire in termini di modifica delle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. in proposito Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4541; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Sez. 3 – , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019; Sez. 3 – , Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020).
I gravami, sia principale che incidentale, vanno congiuntamente esaminati, entrambi essendo incentrati sulla ricostruzione, evidentemente diversa da quella compiuta dal primo giudice, della ricostruzione del sinistro per cui è causa, al precipuo fine di affermare l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
Va premesso alla disamina dei motivi di appello innanzi riportati che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431/14; in senso conforme, Cass. n. 7479/20).
Il Giudice di prime cure ha fatto buon governo di tali principi sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, di quanto evincibile dalle dichiarazioni contenute nel modello CA., sottoscritto da ambedue le parti coinvolte, siccome le stesse hanno trovato conferma, ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente, nella considerazione dei danni riportati dal veicolo condotto nell’occasione dall’odierno appellante.
In effetti, le dichiarazioni rese nel predetto modello, seppure liberamente apprezzabili, devono ritenersi aventi particolare valenza probatoria ove confermate da inconfutabili dati oggettivi, quali la natura ed entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente stradale considerato.
In concreto risulta allegato in atti e non contraddetto da elementi oggettivi in senso contrario che l’autoarticolato di proprietà della società appellata omissis Group s.r.l., condotto nell’occasione da omissis, si è immesso sulla omissis nel punto ove le sue strade si intersecano, attuando una manovra di svolta a destra senza dare la dovuta precedenza al veicolo condotto dall’appellante, proveniente dalla sua sinistra, per non essersi fermato allo “STOP”, così ponendo in essere una condotta gravemente imprudente, in violazione dell’art. 145 del C.d.S.
D’altro canto, non può escludersi la concorrente responsabilità del omissis, che percorreva la predetta via omissis velocità tale da non essere riuscito ad arrestare la sua marcia in tempo ad evitare che l’immissione del veicolo antagonista sulla sua corsia di marcia in modo imprudente e repentino non costituisse pericolo; tal che, pur essendo in posizione retrostante all’autoarticolato dopo la sua immissione, evidentemente proprio per la velocità non adeguata, è stato costretto a porre in essere manovre azzardate e anomale, quali la brusca sterzata a sinistra, che lo facevano strusciare violentemente contro il muro posto, per l’appunto, sulla parte sinistra della carreggiata percorsa, di ciò essendo evidenza nelle ammaccature e strusciature dell’autovettura condotta dal Da., tutte interessanti la fiancata sinistra del mezzo.
Al proposito deve anche considerarsi il principio giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui: in tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi (Cass., n. 30989/2015), tal che, si deve ritenere contraria ai generici limiti di velocità e alla regola di comune prudenza, ai sensi degli artt. 140 e 141 C.d.s., la condotta mantenuta dal medesimo appellante.
Con la ulteriore precisazione che “nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa — vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità — il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale” (Cass. n. 8526/2015).
Riguardo poi alla lamentata mancata considerazione da parte del primo giudicante della dichiarazione sottoscritta dal conducente l’autoarticolato, omissis, appare appena il caso di chiarire che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile auto (ex mulitis Cass. civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023), per cui, essendo la stessa contraddetta dai dati oggettivi più innanzi considerati non può che essere considerata di nessuna valenza ai fini avuti di mira dall’appellante principale.
Le valutazioni che precedono sono assorbenti anche rispetto ai rilievi esposti a fondamento dell’impugnativa incidentale, rimanendo solo da chiarire che le censure veicolate con il primo motivo posto a suo fondamento non rivestono portata decisiva per la ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di esame e la conferma delle conseguenze che ne sono derivate, poiché il teste Da. Ma. ha riferito circostanze relative al contegno tenuto dal padre, odierno appellante, successivamente all’incidente per cui è causa e, pertanto, in nulla smentiscono le relative modalità di accadimento; mentre, riguardo alla entità e alla consistenza delle lesioni riportate a seguito dell’evento, siccome queste sono state medicalmente accertate e refertate nell’immediatezza dei fatti di causa nonché considerate del tutto compatibili con la dinamica che ne ha caratterizzato la verificazione a seguito del disposto accertamento medico legale nel corso della precedente fase della lite (cfr. pag. 6 della relazione peritale in atti redatta dal CTU omissis), non può che confermarsi la valutazione resa dal primo giudice, sia pure con le precisazioni innanzi esposte.
Entrambe impugnative vanno quindi rigettate e, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, si giustifica la compensazione delle spese di giudizio del grado, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 bis DPR cit. a carco delle parti che le hanno proposte.
Nulla va statuito per le spese quanto alla parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da omissis nei confronti di Assicurazioni omissis S.p.A. e omissis Group S.r.l. nonché sull’appello incidentale proposto da Assicurazioni omissis S.p.A. nei confronti di omissis e omissis Group S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21322/16, pubblicata in data 15/11/16, così provvede: dichiara la contumacia della omissis Group s.r.l. omissis, in persona del legale rappresentante p.t.: rigetta l’appello principale e l’appello incidentale; compensa integralmente le spese di lite del grado fra le parti costituite; nulla quanto all’appellata contumace. Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell’appellante principale e incidentale.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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