Al permesso di parcheggio per disabili deve assegnarsi rilievo ai fini della circolazione sulla corsia preferenziale alla luce del disposto di cui all’art. 381 disp. att. Codice della strada, da cui emerge, in primo luogo, che è erronea la procedura del Comune di rilevazione delle infrazioni sulla scorta di un sistema che prende in esame il numero della targa posteriore (e non «la parte anteriore del veicolo» in cui il contrassegno deve trovarsi esposto) e, in secondo luogo, che non assume alcun rilievo individuare la targa del veicolo cui il contrassegno viene abbinato (posto che si tratta di un adempimento che punta a rendere solo più agevole l’attività di verifica delle pretese infrazioni, ma non ha valore “costitutivo” del diritto della persona invalida di avvalersi di qualsivoglia mezzo di locomozione per provvedere alle proprie esigenze di mobilità urbana a norma dell’art. cit. comma 3. Deve quindi confermarsi che il possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto – senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio; tanto proprio alla luce dell’univoco disposto del detto art. 12, che rende evidente che non v’è necessità di alcun inserimento nell’archivio informatico del Comune per mandare esente il soggetto titolare del contrassegno da ogni conseguenza sanzionatoria (coglie nel segno, quindi, parte appellante laddove contesta l’esistenza di un tale adempimento come ostativo al diritto di transito in corsia riservata).
NDR: in argomento Cass. 14/09/2017 n. 21320.
Tribunale di Roma, sentenza del 11.9.2023, n. 12823
…omissis…
L’appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio la pronuncia del giudice di secondo grado ha enunciato il seguente principio di diritto di cui, ovviamente, si deve curare la puntuale applicazione nel presente grado di giudizio: «Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) – Sez. 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282. Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale pag. 4/8 opzione ermeneutica: l’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico … considerato che il Collegio condivide la proposta del Relatore, ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato».
In forza del detto enunciato nomofilattico – e tenuto conto della circostanza che certo non possa imporsi a un Comune come omissis «ove non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata» di «destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico», giacché un siffatto adempimento, proprio in forza della riconducibilità del tagliando al soggetto diversamente abile e non a uno specifico mezzo, paralizzerebbe l’attività sanzionatoria per la circolazione in corsia riservata – deve disporsi l’annullamento del verbale d’accertamento opposto e la conseguente riforma della sentenza n. 10303/2018 del Giudice di pace in accoglimento del corrispondente motivo di gravame.
Orbene emerge dagli atti di prime cure che il sig. Cr. (padre dell’odierna appellante) fosse titolare del permesso di parcheggio per disabili n. 668/17 rilasciato dal Comune di Frascati (cfr. allegato 5, invero l’anno non è perfettamente leggibile e non reca una data di rilascio, ma la circostanza non è stata contestata per come esposta in calce al ricorso di primo grado).
E’ del tutto evidente che, al citato permesso di parcheggio, deve assegnarsi rilievo ai fini della circolazione sulla corsia preferenziale di via — poiché l’articolo 381 disp. att. Codice della strada – con riferimento al disposto dell’art. 188 C.d.S.) espressamente prevede: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli pag. 5/8 a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili”
conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli» (comma 2). Dal disposto normativo in questione emerge, in primo luogo, che è erronea la procedura di Roma Capitale di rilevazione delle infrazioni sulla scorta di un sistema (SI.) che prende in esame il numero della targa posteriore e non «la parte anteriore del veicolo» in cui il contrassegno deve trovarsi esposto (donde l’inconferenza dell’argomento concernente l’asserita mancata esposizione sulla scorta della documentazione fotografica in atti); in secondo luogo che non assume alcun rilievo individuare la targa del veicolo cui il contrassegno viene abbinato, posto che si tratta di un adempimento che punta a rendere solo più agevole l’attività di verifica delle pretese infrazioni, ma non ha valore “costitutivo” del diritto della persona invalida di avvalersi di qualsivoglia mezzo di locomozione per provvedere alle proprie esigenze di mobilità urbana. L’articolo 381, comma 3, prescrive che «Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza» a conferma che l’indicazione del veicolo e della sua targa non assume alcun rilievo e che eventuali annotazioni e rilevazioni operate dai Comuni hanno il solo fine – come detto – di agevolare l’attività di controllo e di non recare disturbo ai titolari del contrassegno. Il punto di vista del giudice di primo e del secondo grado e della parte appellata ometteva di considerare che il formante giurisprudenziale ha costantemente affermato che «il possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto – senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio» (Cassazione civile sez. II, 14/09/2017, n.21320) e tanto in considerazione dell’univoco disposto del citato articolo 12 secondo cui – come noto – «Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale pag. 6/8 contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. 2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale». Quest’ultima disposizione rende evidente che non v’è necessità di alcun inserimento nell’archivio informatico di omissis per mandare esente il soggetto titolare del contrassegno da ogni conseguenza sanzionatoria. Coglie nel segno, quindi, parte appellante laddove contesta l’esistenza di un tale adempimento come ostativo al diritto di transito in corsia riservata.
La decisione di primo grado impugnata non appare, quindi, allineata al contenuto degli atti a disposizione del decidente dai quali emerge che l’appellante avesse a disposizione l’autorizzazione ad accedere alla via — almeno nei soli casi in cui trasportava il proprio padre. Potrebbe discutersi della ragionevolezza della prova (v. dichiarazione scritta allegata) dedotta per dimostrare che il sig. Cr. fosse effettivamente a bordo dell’auto della figlia il 29.9.2017, ma la questione non è stata contestata da omissis e il punto non è devoluto alla cognizione del decidente. Quanto al contrassegno la questione involge, come detto, le procedure di controllo di omissis non adeguate alla verifica relativa ai possessori di contrassegni per invalidità e ai veicoli da loro utilizzati. La locuzione per cui il detto contrassegno «non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale» rende chiara l’illegittimità di una contestazione elevata senza avere a disposizione un’apparecchiatura in grado di rilevarne la presenza sul cruscotto anteriore del mezzo a chiunque esso appartenga e l’inidoneità di qualsivoglia archivio informatico che non sia di portata nazionale (circostanza, questa, parimenti non addotta da omissis).
Ai fini delle spese di lite, mette conto rilevare soltanto come omissis non abbia dato corso all’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla sig.ra Cr. (allegato 4) che costituiva efficace indicazione per evitare la soccombenza in ben quattro gradi di giudizio con un’opinabile resistenza giudiziale, tenuto conto dell’evidente stato della giurisprudenza.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate ai sensi dell’art. 4 DM 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, attestandosi sui parametri minimi tenuto conto del valore della controversia e della scarsa rilevanza in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale omissis accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla il verbale di accertamento n.— condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese dei quattro gradi di giudizio, che liquida: in € 180,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato (ove corrisposto) quanto al primo grado; in € 354,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato (ove corrisposto) quanto al secondo grado; in € 339,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato (ove corrisposto) quanto al giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in quella sede (avvocato omissis); in € 332,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato (ove corrisposto) quanto al presente grado di giudizio.