In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al C.d.S., introdotto a carico dei Comuni dalla Delib. Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 13, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal C.d.S., circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione.
NDR: in tal senso Cass. n. 8415 del 27/04/2016 e n. 26990 del 24/10/2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2023, n. 12678
…omissis…
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 24 febbraio 2021 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune XX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1139/20 del 14 luglio 2020, ha respinto l’opposizione proposta dall’Avv. L.A., in proprio, avverso il verbale di accertamento n. — emesso in data — dal Comando di Polizia Locale del Comune di Sammichele di Bari, col quale era stata contestata all’opponente, nella sua veste di proprietario del veicolo, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. Per quanto in questa sede ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, il Tribunale di Bari: – ha celebrato l’udienza di discussione con le modalità di trattazione scritta di cui al D.L. n. 34 del 2020, art. 22, commi 2 e 4; – in accoglimento del gravame del Comune ha ritenuto erronea la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto non rispettata la distanza di m. 250 tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo della velocita, osservando non solo che la documentazione disponibile evidenziava il rispetto della distanza ma anche che, trattandosi di strada extraurbana secondaria con limite di velocità a 90 Km/h, la distanza minima era di soli mt. 150; – ha ritenuto inammissibile il motivo di opposizione relativo all’illegittimità del trattamento dei dati personali da parte della società incaricata dello sviluppo delle risultanze fotografiche, in quanto il motivo non era stato dedotto in primo grado; – ha rideterminato la sanzione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 11; – ha condannato L.A. alla rifusione delle spese di lite, applicando l’aumento di un terzo delle medesime, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 8. 2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari ricorre ora L.A.. Il Comune XX è rimasto intimato. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..Considerato in diritto
1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo – articolato in tre sotto – motivi – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: a) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, commi 2 e 4, per avere il Tribunale disposto la trattazione scritta dell’udienza di discussione del 24 febbraio 2021 quando la celebrazione dell’udienza con tale modalità non era più consentita; b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 7, comma 11, per avere il Tribunale rideterminato la sanzione in sede di accoglimento dell’appello, dovendosi invece ritenere che la previsione in questione trovi applicazione solo nel giudizio di primo grado; c) la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8, per avere applicato alla liquidazione delle spese l’aumento di 1/3, omettendo di considerare che l’odierno ricorrente in primo grado aveva visto accogliere la propria opposizione, dovendosi, quindi escludere che l’opposizione fosse manifestamente infondata. 1.2. Con il secondo motivo – articolato in due sotto – motivi – il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: d) la “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, e del D.M. n. 282 del 2017, art. 7, comma 1, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rispettata la distanza minima tra la segnalazione della presenza della postazione di controllo ed il posizionamento di quest’ultima, anche a causa della inesatta classificazione della strada ove è stata effettuata la rilevazione all’origine della contestazione, dal momento che tale strada dovrebbe essere qualificata come strada extraurbana principale e non come strada extraurbana secondaria; e) la “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2700 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe attribuito valore di fede privilegiata agli apprezzamenti contenuti nel verbale di contestazione nonché ad indicazioni inserite a posteriori nelle riprese fotografiche. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale omesso di esaminare il profilo della dedotta violazione del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016. Il ricorrente deduce che l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità nonché la elaborazione delle immagini fotografiche risultano affidate ad una società privata che tuttavia non risulterebbe autorizzato al trattamento di tali dati con apposito protocollo conforme al GDPR. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto al sotto-motivo in precedenza indicato con la lett. a), è sufficiente che le deduzioni del ricorrente omettono di considerare che, tra le varie proroghe della vigenza del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, deve essere considerata anche quella fissata dal D.L. n. 137 del 2020 (conv. con mod., con L. 18 dicembre 2020, n. 176), il cui art. 23 (in vigore, art. 35, dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., avvenuta il 28 ottobre 2020), stabilisce testualmente che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo“. È quindi da escludersi la sussistenza del vizio processuale dedotto dal ricorrente. Quanto al sotto-motivo in precedenza indicato con la lett. b), l’affermazione del ricorrente – secondo il quale la determinazione della sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 11, sarebbe possibile solo in primo grado e non in sede di gravame – oltre ad essere espressa in modo financo perplesso (cfr. pag. 10 “non sembrerebbe legittimo, né previsto che al giudice del gravame sia consentito “allargare” l’esame (…)“) non viene in alcun modo a confrontarsi con la stessa lettera della previsione, la quale ricollega la determinazione della sanzione al dato obiettivo del rigetto dell’opposizione, senza vincolare la determinazione medesima alla circostanza che il rigetto sia stato disposto in primo grado, trattandosi, peraltro, di un potere che il giudice viene ad esercitare d’ufficio, indipendentemente dalla presenza di una istanza di parte. Quanto al sotto-motivo in precedenza indicato con la lett. c), questa Corte ha affermato in via generale che la possibilità di operare liquidazione dei compensi al di fuori dei parametri medi è subordinata unicamente al rispetto dell’obbligo di motivazione (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 89 del 07/01/2021), nella specie assolto, seppur sinteticamente. Né può ritenersi che l’applicazione dell’art. 4 comma 8, sia preclusa in sede di gravame, qualora in prime cure la parte poi soccombente abbia visto accogliere le proprie pretese. La finalità della previsione, infatti, non è di tipo sanzionatorio, in quanto la maggiorazione stessa non postula che la parte soccombente abbia agito o resistito con dolo o colpa grave – operando in quel caso, semmai, l’art. 96 c.p.c. – bensì è mirata a riconoscere un compenso supplementare al difensore della parte quando quest’ultimo, per il pregio e chiarezza delle difese, sia riuscito a palesare la fondatezza dei propri assunti e l’infondatezza delle tesi avversarie, contribuendo alla corretta e celere definizione della controversia. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato nelle sue due sotto-articolazioni. Quanto al sotto-motivo in precedenza indicato con la lett. d), lo stesso risulta radicalmente inammissibile, in quanto non si confronta con quella che è la vera ratio della decisione. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, la decisione del Tribunale barese non si è fondata sull’affermazione della sufficienza di una distanza di mt. 150 tra la segnalazione del controllo di velocità ed il posizionamento della postazione di controllo. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto dimostrata la circostanza che il cartello segnalante il controllo di velocità era stato collocato alla distanza di mt. 250 dalla postazione medesima, laddove le successive considerazioni sulla classificazione della strada e sulla possibilità di ritenere sufficiente una distanza di solo mt. 150 (pag. 5) si traducono in una ratio ulteriore e subordinata che tuttavia non è il vero fondamento della decisione, la quale, invece, ha operato le proprie valutazioni proprio con riferimento a quella distanza di mt. 250 che era stata individuata sia dal giudice di prime cure come distanza di legge che avrebbe dovuto essere rispettata sia dall’odierno ricorrente nel proprio ricorso (pag. 14). Quanto al sotto-motivo in precedenza indicato con la lett. e), lo stesso è marcatamente infondato, in quanto la decisione impugnata ha dato rilevanza non a meri apprezzamenti dei verbalizzanti ma a circostanze fattuali che i verbalizzanti dichiaravano di avere direttamente percepito cui si è poi aggiunto il dato obiettivo costituito dalla rilevazione elettronica avvenuta a mezzo di apparecchiatura omologata. Il rispetto della distanza minima per la segnalazione – e cioè lo specifico aspetto che il ricorrente pone in discussione nel momento in cui contesta la fidefacienza del verbale – è stato del resto ritenuto sussistente dal Tribunale anche sulla scorta di “documentazione prodotta in primo grado dall’amministrazione opposta” (pag. 4), da ciò risultando che la valutazione del Tribunale non si è basata solo sul verbale ma anche sul complesso delle prove fornite in giudizio. 4. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, il Tribunale di Bari ha direttamente esaminato il profilo di cui si lamenta l’omesso esame (pag. 5, punto 1), dichiarando tuttavia l’inammissibilità del motivo di gravame per omessa deduzione in sede di opposizione. Escluso, quindi, il vizio di omesso esame, in relazione alle deduzioni del ricorrente in ordine alla tempestiva deduzione del profilo sin dal giudizio di primo grado, si deve rilevare che le stesse – in disparte ogni questione circa l’esatta qualificazione del motivo di impugnazione venendo di fatto dedotto un vizio processuale e non l’omesso esame di un fatto – risulterebbero comunque superate dal principio, affermato da questa Corte, per cui “in materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al C.d.S., introdotto a carico dei Comuni dalla Delib. Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 13, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal C.d.S., circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8415 del 27/04/2016; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 26990 del 24/10/2018). 5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla sulle spese, dal momento che il Comune XX è rimasto intimato. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto“, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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