Può l'ex coniuge titolare di assegno divorzile vantare diritti su una quota del TFR che l'altro ha interamente conferito in un fondo di previdenza complementare prima dell'avvio del giudizio di divorzio?
È questa la domanda al centro di un recente caso approdato in Cassazione (n. 20132/2025), in cui la moglie – già beneficiaria di assegno divorzile – chiedeva anche il 40% del TFR maturato dall'ex marito e versato in un'unica soluzione nel fondo pensione.-
LA SENTENZA
Con la decisione n. 20132/2025, la Cassazione ha respinto il ricorso della ex moglie, stabilendo un principio chiaro sull'applicazione dell'art. 12-bis della Legge n. 898/1970: "Il diritto alla quota del TFR sorge solo se l'indennità è ancora nella disponibilità dell'ex coniuge al momento della domanda di divorzio".
Nel caso specifico, il marito aveva già trasferito il TFR nel fondo di previdenza prima dell'inizio del giudizio: quindi, la moglie non poteva più avanzare pretese su quel capitale.
Attenzione però:
La Cassazione precisa che l'aumento patrimoniale dell'ex coniuge può essere considerato ai fini dell'assegno divorzile.
Quindi: niente TFR, ma possibile rivalutazione dell'assegno.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.