È inammissibile la censura in cassazione di violazione dell’art. 2607 c.c., in relazione all’art. 2051 c.c., formulata sul rilievo che la p.a. convenuta, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito qualora il giudice di merito, nell’escludere l’applicabilità alla vicenda sottoposta al suo esame della fattispecie della responsabilità per cose in custodia si sia arrestata “in limine“, escludendo che il danneggiato avesse provato – come era suo onere fare – l’evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia.
NDR: in argomento Cass. 6 aprile 2006 n. 8106, 25 luglio 2008 n. 20427, 22 dicembre 2017 n. 30775 e 30 ottobre 2018 n. 27724.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.2023, n. 12465
…omissis…
Ritenuto in fatto
– che A.D. ricorre, sulla base di un unico motivo, (sebbene nel ricorso se ne indichino due), per la cassazione della sentenza n. 225/22, del 25 febbraio 2022, del Tribunale di Potenza, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Anas S.p.a. avverso la sentenza n. 111/15, del 1 settembre 2015, del Giudice di pace di Vietri di Potenza – ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni, subiti dal proprio autoveicolo in ragione dello scontro con un cane vagante, avvenuto il — sul raccordo autostradale —; – che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio l’Anas per chiedere il ristoro dei danni materiali subiti in occasione del sinistro sopra meglio descritto; – che accolta la domanda dal primo giudice, la decisione veniva riformata in appello, su gravame della convenuta, sul rilievo che il danneggiato non avesse “assolto all’onus probandi su di lui gravante“, non avendo dimostrato “l’evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia“, escludendosi non solo l’efficacia privilegiata del rapporto redatto, a seguito del sinistro, dalla Polizia Stradale, ma pure che “gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado” fossero “sufficienti a fornire prova dei fatti costitutivi della responsabilità dell’Anas“; – che avverso la sentenza del Tribunale potentino ricorre per cassazione l’A., sulla base – come detto – di un unico motivo, sebbene articolato in più censure; – che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione dell’art. 2697 c.c., “in relazione alla ripartizione dell’onere della prova in fattispecie disciplinata dall’art. 2051 c.c.“, oltre “motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile“; – che la censura relativa al vizio motivazionale è formulata sul presupposto che il giudice di appello non abbia “assolutamente valutato il materiale acquisito al procedimento“, o meglio che abbia posto “in essere un processo deduttivo avulso dai riscontri istruttori“; – che la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., è formulata sul rilievo che Anas, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito; – che essa, per contro, non ha dato prova – assume il ricorrente – della tipologia di barriere utilizzate, della loro idoneità ad impedire l’aggiramento, l’attraversamento e/o lo scavalcamento da parte di uomini o animali, del loro carattere contiguo (o senza spazi), non avendo, inoltre, la convenuta neppure contestato le risultanze delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa; – che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Anas, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; – che lo scritto successivamente depositato dalla controricorrente non presenta i requisiti necessari per poter essere ritenuta memoria, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; – che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.Considerato in diritto
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola; – che in relazione al denunciato vizio motivazionale, deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis“, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); – che il difetto di motivazione è, dunque, riscontrabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente“, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma restando, in ogni caso, la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01); – che, nel caso di specie, la censura di “motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile“, lungi dall’evidenziare profili di intrinseca contraddittorietà o illogicità manifesta, è formulata sul presupposto che il giudice di appello non abbia “assolutamente valutato il materiale acquisito al procedimento“, o meglio che abbia posto “in essere un processo deduttivo avulso dai riscontri istruttori“; – che la censura è, dunque, prospettata attraverso quel confronto con le risultanze istruttorie, per definizione inidoneo ad evidenziare il vizio motivazionale (da ultimo, come detto, Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.); – che affetta da inammissibilità è pure la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; – che, difatti, neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell’art. 115 c.p.c. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – giacché essa “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); – che inammissibile è, parimenti, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, come si è detto, di profili di “irriducibile contraddittorietà” o di “inconciliabilità logica“, tali da rendere le sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento“; – che si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, essendo stato chiarito che la violazione dell’art. 116 c.p.c., non è denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò “posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il “suo” – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); – che, difatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo “suo” non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva“, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del “prudente” apprezzamento” (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di “suo apprezzamento”, ma di “suo prudente apprezzamento””), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116“, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); – che, in conclusione, l’art. 116 c.p.c., fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); – che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell’art. 2607 c.c., in relazione alla fattispecie dell’art. 2051 c.c., essendo stata formulata sul rilievo che Anas, per esonerarsi da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito; – che l’inammissibilità di tale censura discende dalla constatazione che la sentenza impugnata – nell’escludere l’applicabilità, alla vicenda sottoposta al suo esame, della fattispecie della responsabilità per cose in custodia (nella specie, il tratto di strada teatro del sinistro) – si è arrestata “in limine“, escludendo che il danneggiato avesse provato “l’evento dannoso e la sua riconducibilità alla cosa in custodia” (ciò che era suo onere: Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 58858201; Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 64719701; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 65137401); – che, in conclusione, il ricorso si palesa inammissibile; – che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; – che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando A.D. a rifondere, alla società Anas S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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