Non può trovare accoglimento l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro ancora pendente qualora, sebbene la domanda risarcitoria derivi dallo stesso sinistro stradale, diverse sono le parti dei due giudizi.
Tribunale di Roma, sentenza del 24.5.2023, n. 8105
…omissis…
GG Italia s.p.a. ha chiesto sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma (in sede di gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 22132/2019), promosso dalle congiunte da parte di madre di omissis per lo stesso sinistro; nel merito, ha rilevato la sussistenza di una responsabilità concorsuale dell’attore e ha dedotto la insussistenza di un rapporto parentale tale da meritare il ristoro del danno non patrimoniale invocato da parte attrice.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, non può trovare accoglimento l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, tenuto conto del fatto che, sebbene la domanda risarcitoria derivi dallo stesso sinistro stradale, diverse sono le parti dei due giudizi.
Venendo all’an debeatur, in sede penale è stata accertata la responsabilità del Be. nella determinazione del sinistro oggetto di causa; tale accertamento, trasfuso nella sentenza di condanna dell’imputato alla pena di anni uno di reclusione nonché al ristoro del danno da liquidarsi in separata sede civile, che astrattamente non esonera il giudice civile investito della successiva domanda risarcitoria dal compiere una valutazione, in termini di accertamento, del nesso di causalità, delle conseguenze dannose e dell’entità del danno, può tuttavia ritenersi satisfattivo in termini di riconoscimento della colpa esclusiva del omissis nella determinazione del sinistro.
Dal rapporto di incidente in atti risulta che il omissis attraversò l’intersezione stradale nonostante l’impianto semaforico segnalasse per lui luce rossa; inoltre l’odierno convenuto era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ossia in condizioni di assoluta ed oggettiva ingovernabilità del mezzo da lui condotto, non avendo la necessaria lucidità alla guida, anche e soprattutto in termini di reazione e/o compimento di eventuali manovre di emergenza.
Dal omissis, che era il conducente favorito proprio a cagione dell’impianto semaforico segnalante luce rossa posto sulla corsia percorsa dal omissis, non poteva esigersi una condotta di guida diversa, che era cioè quella di attraversare l’incrocio.
Non si ravvisano pertanto elementi di una responsabilità concorsuale in capo all’attore nella determinazione del sinistro.
Venendo al quantum, va disattesa l’eccezione di prescrizione (biennale) sollevata dalla convenuta Ca., in considerazione del fatto che il fatto è previsto come reato sicchè si applica il più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 comma 3 c.c. (v. Cass. 26958/2018 che testualmente: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”).
Ciò posto, ritiene il Tribunale satisfattivo l’importo corrisposto all’attore da parte di GG Italia s.p.a. a titolo di ristoro del danno auto e, quanto al danno da fermo tecnico, lo stesso va allegato e provato (ad esempio deducendo la necessità di ricorrere ad una vettura sostitutiva), non potendo configurarsi un danno in re ipsa, allegazione e prova che nella fattispecie sono mancate, sicchè nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, osserva il Tribunale che dal diario clinico omissis.
L’assenza di respiro nonché la riscontrata atonia depongono per la irreversibile mancata effettuazione di atti di vita autonoma del neonato, sicchè non può parlarsi di rapporto parentale con un neonato ma di rapporto con il prodotto del concepimento.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, la perdita del rapporto parentale, in caso di feto premorto, è solo potenziale, non effettiva (Cass. Civ. Ord. 22859/2020).
Occorre infatti distinguere, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno subito dai genitori da perdita di figlio, inteso come soggetto fisico concepito e nato con il proprio autonomo bagaglio di vita, dal danno subito dalla coppia che è ancora in attesa di diventare genitore.
Secondo la Corte nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita; la giurisprudenza ritiene, infatti, che la qualità dell’intensità della relazione affettiva con la persona perduta, in caso di feto nato morto, sia decisamente più modesta ed anche inesistente data la “non nascita” dell’individuo, seppur formatosi nel grembo materno.
Occorre, quindi, considerare l’instaurarsi o meno di un oggettivo rapporto con i genitori perché si concretizzi un evento di danno importante nella vita dei futuri genitori; conseguentemente, la morte del feto non può essere equiparata a quella di un figlio nato vivo.
Per nascita, e venuta in vita di un nuovo essere, in senso giuridico è stato considerato in giurisprudenza il verificarsi del distacco del feto dal corpo materno con la respirazione spontanea e l’emissione del primo vagito; talché il neonato è pertanto il soggetto nato vivo, con la conseguenza che, qualora si verificasse il suo decesso anche dopo pochi istanti dalla nascita, tale evento andrebbe inquadrato quale “morte del neonato“.
Il concepito che, invece, estratto dal grembo materno non respiri, si considera nato morto, ancorché qualificabile come feto; si registra, quindi, una distinzione tra la morte del neonato, alla quale si riconduce la perdita di un rapporto parentale effettivo, e la morte del feto, alla quale si riconduce solo la perdita di una “aspettativa” di rapporto parentale, con ciò manifestando l’interpretazione che il figlio morto prima della propria nascita non sia evento concretizzante un danno importante nella vita dei futuri genitori.
La liquidazione di tale voce di danno, da compiersi con criteri necessariamente equitativi, tenendo presente come parametro di riferimento le tabelle romane per il ristoro della perdita del rapporto parentale, e considerando tutte le circostanze del caso concreto, porta a ritenere satisfattivo l’importo di € 50.000,00 versato da GG Italia s.p.a. all’attore prima della instaurazione del presente giudizio, importo nell’ambito della quale vanno ricomprese le spese funerarie come documentate da parte attrice con la fattura allegata all’atto di citazione.
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda risarcitoria e, conseguentemente, il rigetto della domanda di ristoro del danno emergente inteso come refusione delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali le stesse vanno compensate per la metà tra le parti, avuto riguardo alla liquidazione e corresponsione di somme nella fase stragiudiziale da parte di omissis, mentre l’altra metà va posta a carico di parte attrice, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda; compensa per la metà le spese di causa inter partes e pone la restante metà, che si liquida- per ciascuna parte costituita-, in € 2500,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, a carico di parte attrice.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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