Domanda di risoluzione, rilievo officioso della nullità e giudicato implicito.
La sentenza n. 14828 del 2012 è intervenuta su un dibattito che aveva visto diviso, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, in relazione all’individuazione di un punto di equilibrio tra il potere di rilevare di ufficio l’eccezione di nullità negoziale da un lato, e dall’ altro il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 99 c.p.c.).
Nel 2014, le Sezioni Unite tornano nuovamente sul tema completando il percorso. Secondo le sezioni unite, la ratio della rilevabilità officiosa della nullità non è quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico (in quanto altrimenti l'art. 1421 c.c. sarebbe stato scritto diversamente, con l’attribuzione della relativa legittimazione ad agire anche al pubblico ministero), ma quella di impedire che il contratto costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici. La Cassazione dunque afferma che, anche nel caso di nullità non di protezione, non è dovere sempre e comunque del giudice di dichiarare la nullità, dovendolo fare invece – oltre che in caso di domanda in tal senso di qualcuna delle parti - solo quando ciò risponda a criteri di economia processuale, ossia quando consenta di ottenere uno stesso risultato. In tal modo, inoltre, la Cassazione implicitamente afferma la legittimità della condotta della parte debole consistente nel mantenere consapevolmente in vita – non chiedendo che una nullità venga dichiarata - un contratto affetto da una nullità di protezione. Cass., sez. un., n. 14828 del 2012, cit., aveva affrontato il problema del se la nullità del contratto possa essere rilevata d’ufficio non solo qualora sia stata proposta domanda di esatto adempimento, ma anche se sia stata formulata domanda di risoluzione rescissione o annullamento del contratto. Cass., 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243 confermano le Sezioni unite del 2012. In relazione al principio della ragione più liquida, le sezioni unite della Cassazione si pongono altresì il problema di chiarire se la dichiarazione - o la non dichiarazione - di nullità del giudice possa passare o meno in giudicato e in quali casi. Può accadere infatti che il giudice, per ricercare la ragione più liquida, decida la causa su un punto (es. prescrizione) che presupporrebbe - seguendo non il criterio della ragione più liquida ma quello tradizionale secondo cui vanno affrontate prima le questioni di rito, poi le c.d. preliminari di merito (es. la nullità) e solo da ultimo le questioni di merito (es. prescrizione) – che il giudice abbia già valutato come valido il contratto, con la conseguenza che ci si potrebbe chiedere se tale punto relativo alla non nullità del contratto, passi o meno in giudicato. Vige infatti nel nostro ordinamento il principio per cui l’autorità del giudicato - istituto tendente a perseguire la certezza delle situazioni giuridiche impedendo un bis in idem ed un eventuale contrasto di pronunce - copre il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (ossia il dedotto, che dà luogo al c.d. giudicato esplicito: nell’esempio precedente la prescrizione del diritto) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune attinenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (ossia il deducibile, che dà luogo al c.d. giudicato implicito: nell’esempio precedente la non nullità del contratto). Il concetto di giudicato implicito è una creazione giurisprudenziale come il principio della ragione più liquida: tuttavia i due principi vanno coordinati con attenzione perché il primo, perseguendo un obiettivo di economia processuale, impone al giudice di non seguire un ordine preordinato nella trattazione delle questioni. Il secondo, al contrario – basandosi sul concetto che se il giudice si è pronunciato su di un determinato punto, ha evidentemente risolto in senso non ostativo tutti quelli il cui esame doveva ritenersi logicamente preliminare a quello esplicitamente deciso - presuppone, per la sua applicabilità, che le questioni vengano affrontate secondo un ordine rigidamente prestabilito. Le sezioni unite della Cassazione ritengono che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile debba essere ribadito, ma allo stesso tempo debba essere “temperato” in ragione del citato principio della ragione più liquida, con la conseguenza che il dedotto continuerà ad essere sempre coperto dal giudicato, ma il deducibile solo se la relativa questione sia stata realmente affrontata dal giudice per la soluzione della controversia. Pertanto nel caso in cui venga chiesto l’adempimento di un debito e il convenuto eccepisca l’avvenuta prescrizione, qualora il giudice ritenga di poter decidere nel senso del rigetto del ricorso dichiarando intervenuta la prescrizione sulla base del principio della ragione più liquida e quindi senza aver precedentemente affrontato la questione relativa alla validità o meno del contratto, non si formerà un giudicato implicito sulla non nullità del contratto. L’adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato, l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale) a fronte di una ipoteticamente ben più complessa istruttoria su di una eventuale nullità ha infatti come conseguenza che il giudice non esamini in alcun modo l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto. Discende da questi principi che, in seguito ad una impugnazione negoziale e alla rilevazione d’ufficio di una nullità non di protezione da parte del giudice, le parti possono decidere autonomamente se chiedere o meno al giudice che dichiari la nullità e se lo chiedono il giudice dovrà dichiararla nel dispositivo della sentenza; se però non lo chiedono il giudice sarà libero di dichiararla (l’obbligo di pronuncia nasce infatti soltanto in presenza di apposita domanda), ma se lo facesse ciò dovrà avvenire non nel dispositivo ma in motivazione. In entrambi i casi però la statuizione sulla nullità è suscettibile di passare in giudicato. Nel caso di nullità di protezione, invece, se la parte che può usufruire della nullità chiede al giudice di dichiararla, quest’ultimo deve dichiararla in dispositivo (e su tale nullità cade naturalmente il giudicato), mentre non può dichiararla (e dunque su tale nullità non cadrà il giudicato) se non riceve una richiesta in tal senso.
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