La domiciliazione ex lege presso l’U.C.I. del responsabile civile del danno, essendo ipotesi eccezionale, si applica tuttavia alla sola ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’U.C.I. e non anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo.
Nell’ambito dell’azione diretta, proposta ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’U.C.I., all’assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 cod. ass., la notificazione dell’atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege, e cioè presso l’U.C.I. ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio; qualora, invece, si proponga azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge (ovvero ai sensi dell’art. 142 c.p.c.), non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all’art. 126 cod. ass. Qualora le due azioni fossero, invece, proposte cumulativamente, ovvero se viene proposta nel medesimo giudizio l’azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro l’U.C.I., allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest’ultimo si versa nell’ipotesi di cui all’art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all’art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui si è detto supra, consegue che se la notificazione dell’atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, è effettuata solo presso il domiciliatario ex lege e non anche nelle forme ordinarie di cui all’art. 142 c.p.c. si ha inesistenza della notificazione relativamente alla domanda di responsabilità aquiliana, tenuto conto che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la notificazione di un atto effettuata al domiciliatario nominato tale per la notifica di altri atti è inesistente, in quanto eseguita in un luogo e ad una persona non avente più alcun riferimento con il destinatario.
Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2023, n. 4605
…omissis…
Preliminarmente, in punto di diritto, giova rammentare che la Suprema Corte (v., funditus Cass. civ. 259/1999), in proposito, ha avuto modo di chiarire che la domiciliazione ex lege presso l’U.C.I. del responsabile civile del danno, essendo ipotesi eccezionale, si applica tuttavia alla sola ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’U.C.I. e non anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo.
Ciò comporta che nell’ambito dell’azione diretta, proposta ai sensi dell’art. 126 cod. ass. nei confronti dell’U.C.I., all’assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 cod. ass. (come espressamente richiamato al secondo comma dell’art. 126 cod. ass. “Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144”), la notificazione dell’atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege, e cioè presso l’U.C.I. ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio; qualora, invece, si proponga azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge (ovvero ai sensi dell’art. 142 c.p.c.), non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all’art. 126 cod. ass.
Qualora le due azioni fossero, invece, proposte cumulativamente (come è ammesso pacificamente), ovvero se viene proposta nel medesimo giudizio l’azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro l’U.C.I., come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. civ. 23716/2016; Ib. 4669/2016; Ib. 7932/2012; Ib. 3547/2009; Ib. 10564/2007; Cass. civ. 259/1999), vertendosi in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all’origine un’ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione dell’una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell’altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto meno con riferimento al giudizio di primo grado, ne consegue che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest’ultimo si versa nell’ipotesi di cui all’art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all’art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.).
In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui si è detto supra, consegue che se la notificazione dell’atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, è effettuata solo presso il domiciliatario ex lege e non anche nelle forme ordinarie di cui all’art. 142 c.p.c. si ha inesistenza della notificazione relativamente alla domanda di responsabilità aquiliana, tenuto conto che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la notificazione di un atto effettuata al domiciliatario nominato tale per la notifica di altri atti è inesistente, in quanto eseguita in un luogo e ad una persona non avente più alcun riferimento con il destinatario (v. ex multis Cass. civ. 259/1999) e, com’è noto, solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
3.2. Declinando tali principii alla fattispecie deve rilevarsi che parte attrice ha ritualmente notificato l’atto di citazione nei confronti del responsabile civile omissis nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c. come da documentazione depositata nel rispetto delle previsioni di cui alla Convenzione dell’Aja, dalla quale si evince che l’atto risulta essere stato notificato ritualmente in data 11.11.2019, purtuttavia non ha formulato in sede di atto di citazione domanda di accertamento della sua responsabilità ex art. 2054 c.c., formulando, invece, la stessa, per la prima volta, in sede di memoria assertiva, e dunque tardivamente.
La domanda formulata per la prima volta in sede di memoria assertiva nei confronti di omissis deve, dunque essere dichiarata inammissibile.
4. In sede di citazione parte attrice ha convenuto in giudizio altresì omissis s.p.a., quale compagnia assicuratrice del veicolo straniero, purtuttavia, in sede di memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. ha formulato espressa rinuncia alla domanda nei confronti della predetta compagnia, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche omissis s.p.a., in sede di precisazione delle conclusioni (pagina 2), ha formulato richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ebbene, tenuto conto che le parti del predetto rapporto processuale hanno dedotto la sopravvenienza di un atto di rinuncia all’azione, così palesando il difetto di sussistenza di una contestazione tra le stesse sul diritto sostanziale dedotto, deve pertanto ritenersi sussistente quel mutamento della situazione sostanziale che determina, quale riflesso processuale, la cessazione della materia del contendere.
Invero, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d’ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra omissis s.p.a. e omissis s.p.a.
5. Quanto al profilo della ritualità della domanda di condanna c.d. trasversale formulata dal convenuto omissis nei confronti dell’U.C.I., deve rilevarsi che, in adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la predetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. civ. 9441/2022, est. Ro.).
Nella specie omissis Deve al riguardo rilevarsi che, non avendo omissis riassunto il procedimento nel termine di legge (con instaurazione di un nuovo procedimento civile con relativa iscrizione a ruolo: cfr. art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.), il predetto procedimento promosso da omissis nei confronti di U.C.I. e omissis si è sostanzialmente estinto per inattività della parte ai sensi dell’art. 307, III comma, c.p.c., estinzione che, ex art. 310 c.p.c., non preclude in ogni caso l’azione medesima che, dunque, l’odierno convenuto ben avrebbe potuto ritualmente formulare nel presente giudizio nei termini perentori all’uopo previsti (prima difesa utile: udienza del 18.05.2021), non ostandovi alcun problema di eventuale litispendenza, la quale deve essere in ogni caso valutata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia (cfr. Cass. civ. 18252/2018).
6. Ciò posto, in relazione ai rapporti processuali validamente instaurati nel presente giudizio, giova osservare che sia il disposto normativo dell’art. 144 cod. ass. private che il disposto normativo di cui all’art. 126 cod. ass. presuppongono, unitamente all’azione ordinaria di cui all’art. 2054 c.c., la prova, a carico di chi agisce in giudizio a ciò onerato ex art. 2697 c.c., della dinamica del sinistro come da allegazioni fattuali in citazione.
6.1. Quanto alla dinamica del sinistro, invero, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti (doc. 1, fasc. att.) redatta dalla Polizia Locale di Milano ove sono confluite le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al fatto e i rispettivi conducenti dei mezzi nonché delle prove orali assunte nel presente giudizio. omissis
6.2. Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità esclusiva del signor omissis nella causazione del sinistro occorso in data 10.05.2018.
È indubbia, dunque, la responsabilità del conducente del veicolo Golf, omissis, in ordine alla causazione del sinistro ai sensi dell’art. 2054, I comma, c.c., non avendo lo stesso fornito prova, posta a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare il sinistro.
7. Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità esclusiva di omissis nella determinazione dell’evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
7.1. Con riferimento ai danni patrimoniali lamentati dalla società attrice, deve rilevarsi che la omissis s.p.a. ha formulato domanda di risarcimento del danno per i costi sostenuti per la riparazione del veicolo nella misura di Euro 23.791,11 all’uopo producendo fattura delle riparazioni (v. doc. 2) e contabile di pagamento (v. doc. 14, fasc. att.) oltre ad Euro 2.000,00 per diminuzione del valore commerciale del veicolo ed Euro 901,70 per i costi sostenuti per il noleggio, protrattosi per 20 giorni, di mezzo sostitutivo nelle more della riparazione del veicolo incidentato (v. doc. 3, fasc. att.).
Al riguardo, in ordine ai danni al veicolo non vi è contestazione in ordine alla riconducibilità eziologica dei danni accertati dalla Polizia Stradale di Vicenza nell’immediatezza del fatto sul mezzo attoreo al sinistro occorso il giorno 10.05.2018.
Generica (e non specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.) risulta, invece, la contestazione compiuta dal convenuto Ru. e dalla compagnia omissis Assicurazioni s.p.a. in merito all’antieconomicità delle riparazioni del mezzo (v. comparsa di costituzione omissis Assicurazioni s.p.a., p. 8 e comparsa di costituzione e risposta di En. Ru. in cui alcun riferimento al profilo del quantum è stato compiuto dalla difesa del convenuto).
In ogni caso parte attrice ha versato in atti sia la fattura relativa alle riparazioni compiute che la contabile del pagamento effettuato. Ebbene dall’esame della analitica fattura unitamente alla documentazione fotografica in atti (v. doc. 1, fasc. att.) si può ritenere che le riparazioni compiute sul mezzo attoreo fossero necessarie per il ripristino dello status quo ante del mezzo incidentato.
Quanto al tema della antieconomicità delle riparazioni medesime deve dunque rilevarsi che lo stesso sia stato tardivamente dedotto (per la prima volta in sede di scritti conclusivi) e pertanto la circostanza della non antieconomicità delle riparazioni medesime deve ritenersi pacifico in giudizio in relazione al rapporto processuale instaurato dalla società attrice e i convenuti omissis e omissis Assicurazioni s.p.a.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertato il lamentato danno patrimoniale nella misura di Euro 23.791,11 che rivalutata all’attualità dalla data dell’esborso deve liquidarsi nella misura di Euro 27.502,22.
7.2. Quanto alla domanda risarcitoria per diminuzione del valore commerciale del veicolo, parte attrice non ha versato in atti alcun elemento probatorio nemmeno idoneo ad accedere ad un ragionamento presuntivo. La domanda deve pertanto essere rigettata.
7.3. Avuto riguardo al danno c.d. da fermo tecnico, inteso quale pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, ritiene il Tribunale di aderire al più recente orientamento, ormai consolidatosi (cfr. da ultimo Cass. civ., 5447/2020), secondo il quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” sia del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi (dimostrando la spesa sostenuta per procacciarsi il mezzo sostitutivo), ovvero abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso del mezzo.
Orbene, nella specie parte attrice non ha fornito alcuna delle predette prove, nemmeno in termini presuntivi: parte attrice si è infatti limitata a versare in atti la sola fattura relativa al costo del noleggio del mezzo sostitutivo (v. doc. 3, fasc. att.). Né parte attrice ha offerto di provare la necessità di doversi servire del mezzo incidentato, limitandosi a fare ricorso a ragionamenti del tutto presuntivi.
Ebbene, stante l’inesistenza nel nostro ordinamento di danni c.d. in re ipsa, posta la necessità ai fini del risarcimento della sussistenza di un concreto pregiudizio a fronte della lesione di un diritto o interesse (c.d. danno conseguenza), la domanda risarcitoria formulata per il c.d. fermo tecnico deve essere integralmente rigettata.
7.4. Sulla predetta somma di Euro 27.502,22, già rivalutata all’attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all’epoca dell’evento lesivo (10.05.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 10.05.2018 fino alla presente sentenza; sull’importo come determinato all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7.5. Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento delle pretese attoree, En. Ru. e omissis Assicurazioni s.p.a. devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice e, in particolare, a pagare alla omissis s.p.a. la somma di Euro 27.502,22 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori.
omissis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta la responsabilità esclusiva del sinistro occorso in data 10.05.2018 in capo a omissis; condanna omissis e omissis Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti a omissis s.p.a. e, quindi, a pagare alla stessa la somma di Euro 27.502,22 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione; rigetta ogni ulteriore domanda formulata da omissis s.p.a. nei confronti di omissis e omissis Assicurazioni s.p.a.; rigetta la domanda formulata ex art. 2054 c.c. da omissis s.p.a. nei confronti di omissis; dichiara inammissibile la domanda tardivamente formulata ex art. 2054 c.c. nei confronti di omissis; dichiara assorbite le domande formulate da omissis s.p.a. nei confronti di U.C.I. e omissis in via subordinata all’accoglimento della domanda principale; dichiara la cessazione della materia del contendere tra omissis s.p.a. e omissis s.p.a.; dichiara inammissibile la domanda tardivamente formulata da omissis nei confronti di U.C.I.; condanna omissis e omissis Assicurazioni s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 7.387,00 per compensi, Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna omissis s.p.a. a rifondere all’U.C.I. le spese di lite che si liquidano in Euro 6.140,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; condanna omissis a rifondere all’U.C.I. le spese di lite che si liquidano in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa integralmente tra le parti omissis s.p.a. e omissis.p.a. le spese di lite; dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice nei confronti di omissis e di omissis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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