Donazione tipica ad esecuzione indiretta attraverso l’impiego di strumenti finanziari.
L’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisce una donazione diretta o indiretta ?
La donazione è un tipico atto a titolo gratuito, caratterizzato dallo spirito di liberalità del donante verso il donatario, il quale riceve beni mobili o immobili e diritti, senza versare un corrispettivo al donante.
Requisito essenziale della donazione è la solennità della forma, che la legge indica nell’atto pubblico, redatto dal notaio alla presenza di testimoni; il mancato rispetto della forma solenne comporta come conseguenza la nullità della donazione. È possibile raggiungere lo scopo di liberalità anche attraverso atti diversi, detti donazioni “indirette”, accomunati dallo scopo dell’arricchimento del beneficiario e del connesso impoverimento del disponente, senza che tuttavia sia stipulata una donazione formale, vale a dire il contratto nella forma dell’atto pubblico notarile.
Esempi di atti unilaterali riconducibili a donazioni indirette sono:“l'adempimento di un pagamento dovuto da altri, la rinuncia a un credito o a un diritto reale, la electio amici in dipendenza della stipula di un contratto “per persona da nominare”, il rilascio di una “delega” ad operare su un conto corrente senza obbligo di rendiconto, l'istituzione di un trust; esempi di contratti sono: la vendita con corrispettivo volutamente irrisorio, l'assicurazione o un altro contratto a favore di un terzo, l'accollo di un debito altrui) …”.
Deve essere preferita la tesi per cui siamo in presenza di una donazione tipica che richiede la forma dell’atto pubblico.
SIAMO IN PRESENZA DI UNA DONAZIONE TIPICA AD ESECUZIONE INDIRETTA.
La donazione indiretta richiederebbe tre soggetti autonomi: il donante, il terzo e colui che beneficia indirettamente della disposizione.
In questo caso il terzo è soggetto che è tenuto ad eseguire la disposizione del donante perché svolge per lui attività di intermediazione gestoria essendo ente creditizio.
Il terzo che dovrebbe essere destinatario della prestazione (donazione indiretta) che si riflette sul beneficiario riveste piuttosto il ruolo di mero esecutore. L’atto negoziale è esterno, al terzo (Banca) ed è intercorrente solo tra il beneficiante e il beneficiario (Cass. sez. un., 27.7.2017, n. 18725). Le sezioni Unite in particolare hanno affermato “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi del modico valore”. La Cassazione a Sezioni Unite ha posto la parola fine alle donazioni cosiddette “informali”, cioè a quelle donazioni di non modico valore effettuate senza atto pubblico.
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