IL FATTO
Un soggetto[1] impugnava, avanti la Magistratura amministrativa, il provvedimento, con il quale la sua domanda di partecipazione ad un concorso pubblico veniva esclusa con la motivazione che la stessa provenisse da un indirizzo pec riconducibile ad una società a responsabilità limitata, in evidente contrasto con quanto stabilito dal bando che prevedeva "l'inoltro da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato".
LA DECISIONE DEL TAR CALABRIA
Il Tar Calabria - sul presupposto che nel bando "non fosse, quindi, richiesto, a pena di esclusione, l'utilizzo di una casella di pec personale, dalla quale si evincessero chiaramente il nome ed il cognome del partecipante" e anche in applicazione del principio del "favor partetipationis" - aveva ritenuto illegittima l'esclusione, in quanto, nel caso di specie, l'indirizzo pec della società era riconducibile, come titolarità, proprio al candidato.
CONCLUSIONI
Il principio enunciato è molto importante, in quanto sancisce la non obbligatorietà dell'uso di una pec nominativa per l'inoltro delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico, purchè la stessa sia nella disponibilità (rectius titolarità) del candidato.
NOTE
[1] Assistito dall'Avv. Francesco Pitaro
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.