Durante la prima prova scritta di italiano, una studentessa veniva sorpresa dalla commissione mentre utilizzava un secondo telefono cellulare, portato di nascosto in aula. oltre a quello regolarmente consegnato e per tale motivo veniva allontanata dalla prova.
La ragazza impugnava l'esclusione davanti al T.A.R. Umbria, che in via cautelare le consentiva di partecipare alle prove suppletive, concluse con un voto finale di 81/100.
Tuttavia, con sentenza del 30 luglio 2025, il T.A.R. respingeva il ricorso, "congelando" il superamento della prova.
La candidata proponeva appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la commissione non avesse il potere di escluderla, che non vi fosse stato un reale "uso" ma solo un "maneggiamento" del cellulare, che la sanzione fosse sproporzionata e che i propri stati d'ansia dovessero valere come attenuante.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Con sentenza n. 07341/2025, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la decisione del T.A.R., ritenendo legittima l'espulsione. I giudici hanno evidenziato che la normativa vigente attribuisce chiaramente alla commissione il potere di disporre l'esclusione in casi simili. È stato considerato provato l'uso del cellulare, risultante dal verbale mai contestato con querela di falso; irrilevante, inoltre, la distinzione tra uso e semplice maneggiamento. La sanzione è stata ritenuta proporzionata, poiché la condotta mostrava la volontà di eludere i controlli mediante la consegna di un cellulare "ufficiale" e l'occultamento di un secondo.
Respinta anche la rilevanza degli stati d'ansia, mai comunicati prima all'istituto. Infine, è stato chiarito che i risultati conseguiti alle prove suppletive, ottenuti grazie alla tutela cautelare, vengono automaticamente meno con la sentenza definitiva di rigetto.
CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio chiaro: l'utilizzo, o anche il solo occultamento strumentale di dispositivi elettronici, rappresenta una violazione grave e idonea a compromettere la parità di trattamento tra i candidati. Le ragioni soggettive della candidata – dall'ansia allo stress – non possono incidere sull'oggettiva lesione delle regole.
In definitiva, l'uso del telefonino è costato caro in questo caso: non solo l'espulsione immediata dalla prova, ma anche la perdita dei risultati successivamente conseguiti grazie alla misura cautelare.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.