IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA EX ART. 494 C.P.
L'art. 494 del Codice Penale punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare danno ad altri, si sostituisce ad altra persona o attribuisce a sé o ad altri un falso nome o un falso stato.- Nel caso in esame, l'indagato aveva creato un falso profilo su un social, identificandosi con il nome di un candidato alle elezioni politiche, associandolo ad una diversa lista politica, rispetto alla quale era in effetti candidata.
La condotta era, quindi, potenzialmente idonea a integrare la fattispecie del reato di sostituzione di persona, in quanto finalizzata a indurre in errore gli elettori e potenzialmente a danneggiare l'immagine del candidato.
LA DIFESA DELL'INDAGATO
A seguito dell'avviso di conclusione delle indagini[1], l'indagato, assistito dall'avvocato Davide Tutino, aveva presentato una memoria difensiva in cui, pur riconoscendo di aver creato il falso profilo, rivendicava con fermezza di non aver agito con l'intento di trarre vantaggio o arrecare danno alla candidata; sottolineava, altresì, che il profilo non aveva follower, non conteneva immagini della persona offesa e non aveva prodotto effetti concreti. La memoria, a tutela della posizione dell'indagato, richiamava precedenti giurisprudenziali che escludevano la configurabilità del reato di sostituzione di persona in assenza di un effettivo vantaggio o danno, evidenziando come il fatto non avesse avuto alcun impatto reale sugli elettori.
L'ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO EX ART. 131-BIS C.P.
L'indagato, contestualmente, richiedeva l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato dall'art. 131-bis c.p.; questo articolo introduce una causa di non punibilità per i reati che, pur configurandosi astrattamente come tali, risultano nella pratica caratterizzati da una minima offensività, un danno o pericolo esigui, e una condotta occasionale. Per applicare l'art. 131-bis c.p., è necessario che la pena edittale prevista non sia superiore a 5 anni di reclusione o a 5.164 euro di multa e che il fatto sia di particolare tenuità, considerando la modalità della condotta e la limitata gravità del danno.
IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP
Il GIP Dott.ssa Simona Ragazzi, nel decreto di archiviazione, accoglieva integralmente la richiesta del PM, ritenendo che, sebbene la condotta integrasse la fattispecie di reato prevista dall'art. 494 c.p., fosse di particolare tenuità e, pertanto, non punibile. Per il GIP il reato contestato rientrava nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis c.p., l'indagato non aveva precedenti penali, né un'abitualità nella commissione di reati, ed il breve lasso di tempo, in cui il falso profilo era rimasto attivo, erano tutti elementi che valorizzavano l'archiviazione
NOTE
[1] Questo atto formale comunica all'indagato che le indagini sono concluse e che il PM intende esercitare l'azione penale o, come in questo caso, presentare una richiesta di archiviazione. L'emissione dell'avviso permette all'indagato di presentare una memoria difensiva, fornendo ulteriori elementi per la valutazione del caso.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.