"Prego, favorisca patente, libretto e assicurazione."
Una formula che abbiamo sentito mille volte durante un controllo. Ma se vi capitasse ancora oggi, sappiate che dal 2015 il contrassegno assicurativo non esiste più: è stato sostituito dal certificato di assicurazione, completamente dematerializzato.
Eppure, il protagonista di questa vicenda è dovuto arrivare fino in Cassazione per vedersi annullare una sanzione ex art. 180, comma 7, C.d.S., inflitta per non aver esibito – entro 30 giorni – il "contrassegno assicurativo" richiesto dagli agenti, un documento che in realtà non esisteva più già da tempo.
CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE E CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
A questo punto appare opportuno distinguere tra:
Contrassegno assicurativo
- Cos'era: il tagliando cartaceo che, fino al 18 ottobre 2015, doveva essere esposto sul parabrezza del veicolo;
- Funzione: dimostrava visivamente la copertura assicurativa RCA;
- Contenuto: riportava numero di polizza, targa, compagnia e data di scadenza;
- Obbligo: previsto dagli articoli 127 ed art. 181 del Codice della Strada;
- Abolizione: l'obbligo è cessato dal 18 ottobre 2015.
Certificato di assicurazione
- Cos'è: il documento che attesta l'esistenza e la validità del contratto RCA;
- Funzione: deve essere tenuto a bordo ed esibito solo se non è possibile verificare la copertura tramite banca dati (art. 180 C.d.S.);
- Contenuto: dati del contraente, veicolo, compagnia, periodo di validità e estremi della polizza;
- Forma: rilasciato in formato digitale o cartaceo stampabile;
- Valore probatorio: documento ufficiale idoneo a dimostrare la regolarità assicurativa anche in caso di sinistro.-
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha annullato la sanzione, chiarendo che, a seguito del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo, è cessato – dal 18 ottobre 2015 – l'obbligo di esposizione e rilascio del tagliando cartaceo.
Da quella data, le compagnie assicurative rilasciano esclusivamente il certificato di assicurazione, che attesta l'avvenuta stipula del contratto e il pagamento del premio. Il contrassegno, pertanto, non poteva essere esibito perché non più previsto né disponibile per l'assicurato.
La violazione dell'art. 180, comma 7, C.d.S., contestata per mancata esibizione del "contrassegno assicurativo", risulta dunque priva di fondamento giuridico, essendo stato richiesto un documento ormai abrogato e sostituito dal certificato.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.