Viviamo nell'epoca in cui ogni momento dei nostri bambini può diventare un post. Dalla prima ecografia al primo giorno di scuola, i genitori di oggi condividono sui social immagini, video e aneddoti dei propri figli, spesso mossi da orgoglio e affetto.
Ma dietro questo gesto apparentemente innocuo si nasconde una questione seria: quella del diritto dei minori alla privacy e alla propria identità digitale.
È il fenomeno conosciuto come sharenting (fusione di share – condividere – e parenting – genitorialità), una pratica tanto diffusa quanto sottovalutata, che merita una riflessione non solo etica, ma anche giuridica.
L'identità digitale del minore viene così costruita dai genitori ben prima che egli possa esprimere un consenso informato, generando una sorta di "biografia virtuale non scelta".
I pericoli legati allo sharenting non sono soltanto teorici. La pubblicazione di contenuti relativi ai minori può comportare gravi violazioni della privacy e dell'immagine personale, esponendo i bambini a rischi di furto d'identità, cyberbullismo, uso improprio delle immagini o addirittura pedopornografia digitale.
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la diffusione non autorizzata di foto di minori sui social può costituire violazione della privacy e giustificare la rimozione dei contenuti o un risarcimento del danno, specie quando la pubblicazione è motivo di contrasto fra genitori, si pensi ad esempio una coppia separata.
IL CASO DELLA BABY INFLUENCER FIGLIA DI DUE VIP
Una nota influencer e modella, ex moglie di un cantante molto conosciuto, è finita sotto processo per aver pubblicato sui social foto e video della figlia minorenne senza il consenso del padre.
L'ex marito aveva infatti sporto denuncia parlando di sfruttamento dell'immagine della figlia e violazione degli accordi presi in sede di separazione, in quanto la donna avrebbe utilizzato l'immagine della bambina per promuovere brand di moda e collaborazioni pubblicitarie, senza alcuna autorizzazione paterna.
LA DISCIPLINA
Indipendentemente dall'esito del caso sopra descritto, è bene ricordare che per pubblicare immagini di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche in assenza di fini economici.
Quindi se un genitore è contrario, e palesa questa sua posizione, l'altro non può pubblicare, ma se lo fa lo stesso?
Il genitore contrario può chiedere al giudice:
- la rimozione immediata delle immagini;
- il divieto di ulteriore diffusione;
- il risarcimento del danno morale e reputazionale del minore.
LE TUTELE CIVILI E PENALI
Quando un genitore pubblica immagini o informazioni di un minore senza consenso, o in modo lesivo, sono previste tutele sia civili che penali.-
Sul piano penale, è possibile presentare querela, per una serie di reati.
Sul piano civile, si può agire in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di ordinare la rimozione immediata dei contenuti e il divieto di ulteriore diffusione, come confermato da:
- Trib. Mantova, 19.9.2017;
- Trib. Trani, ord. 30.08.2021.
In caso di danno alla reputazione o alla sfera personale del minore, è possibile chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Nei casi di genitori separati o divorziati, la pubblicazione senza consenso può costituire violazione della responsabilità genitoriale, con conseguenze nei procedimenti di affidamento.
L'INTERVENTO DEL GARANTE
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che la pubblicazione online di immagini di figli minori di 14 anni richiede il consenso espresso di entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 320 c.c..
Tale atto non rientra nell'ordinaria amministrazione, ma costituisce atto di straordinaria amministrazione riguardante il trattamento dei dati personali del minore.
Anche in caso di affidamento condiviso, se i genitori non convivono, è sempre necessario l'accordo di entrambi.
Solo i ragazzi dai 14 anni in su possono decidere autonomamente sulla pubblicazione della propria immagine.
Sul sito del Garante è disponibile un vademecum ufficiale: https://www.garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting
LE INTENZIONI DEL LEGISLATORE: IL DISEGNO DI LEGGE N. 1136/2025
Il Disegno di Legge n. 1136/2025 interviene su due fronti:
- l'accesso dei minori ai social network;
- la regolamentazione dei contenuti in cui i minori sono protagonisti a fini economici.
Il Ddl disciplina le attività dei minori influencer e i contenuti digitali che generano ricavi.
Secondo il progetto di legge, nel caso in cui la presenza online del minore dovesse produrre guadagni superiori a 10.000 euro annui, sarà necessaria un'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, che potrà imporre limiti di orario e vincoli legati alla frequenza scolastica.
I proventi dovranno confluire in un conto vincolato intestato al minore, utilizzabile solo al raggiungimento della maggiore età o su autorizzazione del giudice.
CONCLUSIONI
La pubblicazione di foto dei figli sui social è ormai una tematica che entra spesso negli accordi di separazione e divorzio, proprio per prevenire futuri conflitti.
In caso di disaccordo, la giurisprudenza tende a tutelare il genitore più attento alla riservatezza e dignità del minore, disponendo la rimozione delle immagini e vietandone la diffusione.
Il minore, una volta divenuto maggiorenne, può agire per ottenere:
- la rimozione delle immagini pubblicate;
- il divieto di ulteriore diffusione;
- e persino un risarcimento del danno morale e reputazionale, se prova che la pubblicazione gli ha arrecato un pregiudizio (es. derisione, esposizione indesiderata, diffusione incontrollata).
Il pregiudizio può consistere non solo in un danno economico, ma anche nel turbamento, nella compromissione della reputazione o nella violazione della libertà di autodeterminazione digitale.
In definitiva, il diritto alla privacy dei minori prevale sul desiderio di condivisione dei genitori: la rete non dimentica, e un click in più può diventare, per un bambino, un segno indelebile.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.