Tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza rientra il furto, reato previsto e punito dall’articolo 624 del codice penale, a rigore del quale: “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n.7 e 625”.
In origine, nelle XII Tavole, proprio per lo stretto legame esistente con categorie e concetti del diritto civile, il furto e` stato considerato per lungo tempo illecito privato, la cui tutela era affidata alla vendetta o alla sanzione risarcitoria.
Il reato di furto è procedibile a querela della persona offesa, a meno che ricorra l'aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità (art. 61 n.7 c.p.) o una delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p.
La riforma attuata con la legge Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103) è intervenuta anche con riferimento al reato di furto per aggravarne la risposta sanzionatoria: per le fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), già punite con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032, si passa alla reclusione da tre a sei anni ed alla multa da euro 927 a euro 1.500. Per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma (già punite con reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549) viene prevista la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000.
Viene, infine, aggiunto, con l’introduzione di un nuovo comma, il divieto di equivalenza e prevalenza delle attenuanti con le aggravanti di cui all’art. 625 c.p. (ad eccezione delle attenuanti di cui agli articoli 98 e 625-bis c.p.), con la conseguenza che le relative diminuzioni di pena si opereranno sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti di cui all’art. 625. Rispetto alle stesse aggravanti ex art. 625 c.p. si prevede un più severo aumento di pena, passandosi dall’attuale reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a euro 1.032 alla reclusione da due a sei anni e multa da euro 927 a euro 1.500.
Oggetto materiale della condotta di sottrazione ed impossessamento è la cosa mobile altrui.
Per la definizione giuridica di cosa mobile si deve fare riferimento all'art. 812 c.c.che elenca quali sono i beni immobili, ritenendo beni mobili tutti gli altri. Inoltre, in base all'art. 624, comma 2 c.p., agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che ha valore economico. L'art. 814 c.c. dispone che sono da considerarsi beni mobili anche le energie naturali che hanno valore economico quali l'energia termica, radio-elettrica, genetica e da lavoro.
La condotta tipica descritta dalla norma è di sottrazione e di impossessamento.
Per sottrazione si deve intendere l'azione che priva il soggetto passivo non consenziente della disponibilità di una determinata cosa. Per la configurazione del delitto di furto, tale azione deve essere priva di violenza sulla persona e di spirito intimidatorio.
Per impossessamento deve intendersi il momento in cui il soggetto agente acquista un potere autonomo sulla cosa.
Sulla coincidenza o meno di questi due momenti, la dottrina dibatte da anni. Secondo l'orientamento maggioritario, sono due momenti logicamente e cronologicamente distinti e, quindi, non è sufficiente per verificarsi l'impossessamento, che un soggetto sottragga una cosa, ma è necessario che sulla cosa stessa egli acquisti una signoria autonoma ed indipendente.
Secondo l'orientamento minoritario, invece, questi due momenti coincidono poiché il momento consumativo del furto coinciderebbe con il conseguimento della disponibilità materiale della cosa da parte dell'agente, essendo irrilevante sia l'elemento spaziale che temporale.
La sottrazione, dunque, se guardata dal lato del soggetto passivo coincide con lo spossessamento, mentre da quello del soggetto attivo è la condizione che consente l'instaurazione di una nuova relazione di godimento con la cosa, ovvero l'impossessamento (Manuale di diritto penale – parte speciale, 2016, Roma 2015, Caringella, De Palma, Farini, Trinci,1236).
La giurisprudenza può dirsi consolidata sulla scissione della sottrazione dall'impossessamento come si desume dalla sentenza delle Sezioni unite n. 52117/2014 che si analizzerà più avanti nel capitolo “furto nel supermercato”.
Le Sezioni Unite hanno privilegiato la soluzione più soft, affermando che si tratta soltanto di furto tentato, in continuità con la richiamata pronuncia delle sezioni unite in tema di rapina impropria.
La decisione ha evidenziato che la definizione della azione di impossessamento della cosa altrui di cui all’art. 624 c.p. (si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene) è caratterizzata dal sintagma impossessamento – sottrazione, ed è a questo che occorre riferirsi pur in presenza di una condotta dell’agente che, oltrepassando la cassa senza avere provveduto al pagamento, dimostra un incontestabile intento furtivo.
Infatti, sostiene la Corte, in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva a favore dell’agente deve escludersi che il reato possa considerarsi consumato.
Sul punto non vi è dubbio che l’impossessamento richieda il raggiungimento della piena signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’autore del furto. Condizione che viene esclusa dalla concomitante vigilanza della persona offesa dimostrata dall’intervento esercitato a difesa del bene, certamente appreso dal ladro, ma non ancora uscito completamente dalla sfera di controllo del soggetto passivo del reato.
A sostegno della propria scelta le Sezioni Unite hanno altresì richiamato il principio di offensività che ulteriormente giustifica il collegamento della consumazione del reato alla completa rescissione della “signoria che sul bene esercitava il detentore”.
In considerazione di quanto sopra le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per il quale “il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o della forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo”.
L'art. 625 c.p. prevede un'elencazione di ipotesi di aggravanti ad effetto speciale per il delitto di furto:
- Quando viene usata violenza sulle cose, configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio;
- Se il soggetto attivo, durante la commissione del reato, porta indosso armi o narcotici senza farne uso.
- Se il fatto viene commesso con destrezza. n tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, 1° comma n. 4 c.p., deve ravvisarsi destrezza quando la condotta dell’agente sia connotata da particolare agilità, da sveltezza e da manovre particolarmente ingannevoli, tali da eludere l’attenzione dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso, opponendovisi tempestivamente. L’aggravante della destrezza sussiste quindi qualora l’agente abbia posto in essere, sia prima che durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla bene.
- Il comma 1 n. 4 prevede tre ipotesi:
- Se il fatto è commesso da tre o più persone.
- Se il fatto è commesso da persona travisata, dove per travisamento deve intendersi l'alterazione delle sembianze del volto e dell'aspetto esteriore tale da rendere irriconoscibile il soggetto attivo.
- Se il fatto è commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Tale aggravante sussiste se il soggetto attivo non ricopre tale qualità. Nel caso in cui, invece, la ricopra effettivamente ma ne abusa, si configura l'aggravante prevista dall'art. 61,comma 1 n.9 c.p.
- Se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali o nelle banchine, negli alberghi o in altri esercizi dove si somministrano cibi o bevande.
- Il comma 1 n. 7 prevede quattro ipotesi:
- se il fatto è commesso su cose che si trovano all'interno di un ufficio pubblico;
- Se le cose sono sottoposte a sequestro o pignoramento.
- Se le cose sono esposte alla pubblica fede per necessità o per consuetudine o per destinazione.
- Se le cose sono destinate a pubblico servizio, intese come quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (ad esempio la sottrazione di cavi serventi alla circolazione ferroviaria); alla pubblica utilità cioè le cose che assolvono funzioni utili alla collettività (ad esempio gli alberi appartenenti ad un comune e adibiti a una funzione ornamentale); alla pubblica difesa, cioè i beni di carattere militare e le cose predisposte a difesa di pericoli per la incolumità delle persone (ad esempio uscite di sicurezza, semafori, antenna radar); alla pubblica reverenza, cioè le cose che hanno una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettate dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che esse si trovino in un luogo di culto ( ad esempio sono escluse le ginocchiere, le cassette per le elemosina).
- Se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; tale aggravante è stata inserita al n. 7-bis del comma 1 dall'art. 8 del d.l. 93/2013 conv. nella l. 119/2013.
- Il comma 1 n. 8 prevede due ipotesi:
- se oggetto del reato di furto sono tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria;
- Se oggetto del reato sono animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
- Se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto. Tale aggravante è stata inserita al n. 8 bis del comma 1 dall'art. 3, comma 26, della l. 94/2009.
- Se il fatto è commesso nei confronti di un soggetto che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Tale aggravante è stata inserita al n. 8-ter del comma 1 dall'art. 3, comma 26, della l. 94/2009.
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