il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, Ufficio GIP/GUP, con ordinanza del 14 marzo 2025 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost. – dell’art. 624-bis co. 2 e 3 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell’azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.Art. 624 bis c.p.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
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L'articolo 624 bis ha natura plurioffensiva, giacché tutela sia l'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia, in subordine, quello della sicurezza individuale. La prima fattispecie disciplinata è quella del furto in abitazione, definita come privata dimora (concetto più ampio di quello di abitazione, perché comprende tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di natura professionale, culturale o politica). In merito alla introduzione va tenuto conto che essa non deve necessariamente essere accompagnata dalla mancanza di consenso della vittima, potendo avvenire anche a seguito di un consenso ottenuto con l'inganno. La seconda fattispecie riguarda il furto con strappo, con violenza, quindi, sulla cosa (elemento che differenzia la fattispecie dalla rapina ,in cui invece la violenza fisica è rivolta direttamente alla persona).A cura dell'avv. Pasquale Santoro
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