La mancata chiusura della strada, sulla quale si svolge una gara ciclistica, comporta l’obbligo, anche per i partecipanti, del rispetto delle norme del codice della strada. Va altresì ribadito che la gara ciclistica effettuata su una strada aperta al pubblico (cd. “circuito aperto”) è caratterizzata da intrinseca pericolosità e che, in linea generale, gli organizzatori rispondono dei danni qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte dalle autorizzazioni amministrative oppure non abbiano adottato tutte le cautele del caso (secondo una previsione prudenziale connessa al concreto svolgimento della gara e ciò anche se non vi sia stata una espressa previsione nel provvedimento autorizzatorio). Nel caso che ci occupa, non essendovi prova del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’autovettura sconosciuta ed i danni subiti dal ciclista attore, deve ritenersi che il sinistro occorsogli vada ascritto alla manovra di spostamento a destra dell’altro ciclista, in quanto il danneggiato l’attore è caduto non per essere stato investito dall’autovettura, ma a causa di un movimento brusco di un altro corridore, che ha cercato di evitare l’autovettura, spostandosi alla sua destra, urtandolo.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 7.6.2023, n. 874
…omissis…
Orbene, è ius receptum che la mancata chiusura della strada, sulla quale si svolge la gara, comporti l’obbligo, anche per i partecipanti, del rispetto delle norme del codice della strada.
La gara ciclistica effettuata su una strada aperta al pubblico (cd. “circuito aperto”) è caratterizzata da intrinseca pericolosità.
In linea generale, gli organizzatori rispondono dei danni qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte dalle autorizzazioni amministrative oppure non abbiano adottato tutte le cautele del caso, secondo una previsione prudenziale connessa al concreto svolgimento della gara e ciò anche se non vi sia stata una espressa previsione nel provvedimento autorizzatorio.
Nel caso che ci occupa, non essendovi prova del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’autovettura sconosciuta ed i danni subiti dall’appellante, deve ritenersi che il sinistro occorsogli vada ascritto alla manovra di spostamento a destra dell’altro ciclista.
La condotta di guida dell’autovettura rimasta sconosciuta non appare essere direttamente la causa del sinistro.
Secondo la narrazione dei fatti di causa, infatti, il omissis è caduto non per essere stato investito dall’autovettura; ma a causa di un movimento brusco di un altro corridore, che ha cercato di evitare l’autovettura, spostandosi alla sua destra urtando l’appellante.
La dinamica è stata descritta da un unico teste, omissis, che il Tribunale ha ritenuto non essere attendibile attese le molteplici incongruenze che ha rilevato nel suo racconto.
Il teste omissis ha riferito quanto segue: “Posso riferire su detti fatti in quanto partecipavo alla gara ciclistica in questione e mi trovavo dietro il omissis, nelle prime posizioni del gruppo (…) preciso che stavamo percorrendo un tratto in pendenza e che mentre noi eravamo in curva in discesa, la macchina saliva in senso opposto nella sua corsia di marcia (…) un corridore, che non ricordo chi fosse, posizionato nella parte più esterna del gruppo e, quindi, sulla sinistra nella corsia di marcia percorsa dall’autovettura, per evitare l’impatto con essa improvvisamente si spostava sulla destra urtando il omissis, non ricordo in quale punto. Vedevo cadere il omissis che ruotando e strisciando sull’asfalto si fermava solo all’impatto con l’autovettura. Specifico che andava a finire con le gambe sotto la macchina (…) posso dire di aver visto le gambe sotto la ruota dell’auto nel mentre passavo di fianco con la bicicletta” (cfr. verbale di udienza del 20.5.2016).
Il racconto presenta, oggettivamente, dei punti oscuri che portano a ritenere corretta la patente di inattendibilità del teste, affibbiatagli dal Tribunale.
Ed invero, non si comprende come sia possibile che l’autovettura sconosciuta, che procedeva regolarmente nella sua corsia di marcia a sinistra (rispetto alla direzione tenuta dal gruppo di corridori), abbia potuto investire l’appellante.
Questi, secondo la narrazione del teste omissis, era nel gruppo di testa dei ciclisti e fu urtato da altro corridore che effettuò una repentina svolta alla sua destra, per evitare il veicolo che, per l’appunto, proveniva alla sua sinistra.
Il ciclista, quindi, spostandosi dalla sinistra del gruppo ha colpito il omissis, che era alla sua destra; questi, quindi, sospinto a sinistra è rovinato al suolo sul proprio lato destro.
Quanto sopra è confermato dal fatto che egli subì la frattura biossea della gamba destra con ferita lacero contusa al ginocchio destro.
Se egli fosse caduto alla sua sinistra, avrebbe evidentemente riportato contusioni e lacerazioni all’altro ginocchio.
Orbene, se ciò è vero, allora non si comprende come sia possibile che l’appellante “ruotando e strisciando sull’asfalto” (sono parole del teste omissis) si sia spostato da destra a sinistra, finendo sotto le ruote dell’autovettura.
Se egli ha ricevuto un colpo alla sua sinistra, ed è caduto sulla sua destra, è verosimile che sia scivolato sull’asfalto verso destra, non verso sinistra.
Né si comprende come sia stato possibile che, sempre secondo la deposizione del teste omissis, il omissis finì con entrambe le gambe sotto le ruote; ma abbia subito lesioni ad una soltanto (la destra, che è quella del lato sul quale egli cadde, a seguito dell’urto infertogli alla sua sinistra dall’altro ciclista).
Si badi bene, la manovra del ciclista avvenne “improvvisamente” (avverbio utilizzato sempre dal teste omissis) il che lascia supporre che questi si trovò inaspettatamente dinanzi all’ostacolo e dové repentinamente porre rimedio all’imprevisto.
Se ciò è vero, allora non si comprende nemmeno come il sig. omissis possa essere finito sotto le ruote dell’autovettura sconosciuta, con entrambe le gambe, se nel momento in cui egli è caduto (sulla sua destra) l’auto doveva aver già superato sulla sinistra della carreggiata la posizione del ciclista che se l’era vista parare innanzi “improvvisamente”.
Sono dubbi che, in parte, anche il Tribunale ha sollevato; ma che l’appellante non ha affatto sciolto e che portano a ritenere che, al di là della evidente inattendibilità della deposizione, non sia stata fornita la prova del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’autovettura sconosciuta e le lesioni fisiche riportate dall’appellante.
In conclusione, deve ritenersi non provato il nesso di causalità tra la condotta di guida dell’autoveicolo rimasto sconosciuto e le lesioni personali subite dall’appellante, dovendo piuttosto ritenersi che possa configurarsi la responsabilità del ciclista che, avendo cambiato improvvisamente la propria traiettoria, abbia impattato contro l’appellante, facendolo rovinare al suolo.
Ciò in quanto suddetta manovra è stata eseguita in violazione delle regole dell’ordinaria diligenza e benché non sia ravvisabile un collegamento funzionale tra la condotta negligente e la finalità sportiva.
L’appello va conclusivamente rigettato e l’appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall’appellante nell’atto di gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello omissis rigetta l’appello; condanna il sig. omissis al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata (ed una sola volta per la omissis e la omissis S.p.a.), delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all’avv. omissis (per la omissis); dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell’erario, da parte dell’appellante, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato versato per la proposizione del presente gravame, se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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