Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 emesso sulla base di cartella esattoriale volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, anche laddove con tale impugnazione si contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio. Tale iniziativa è infatti da qualificarsi come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 2.
NDR: in tal senso Cass. 20489/2018 e 14328/2023.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.10.2023, n. 29334
…omissis…
Fatti di causa
Il 23/3/2023 il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza a seguito della sentenza n. 2080/2022 di incompetenza per materia pronunciata dal Giudice di pace di Roma in esito al procedimento, instaurato da S.R., di opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle di pagamento emesse per violazioni del Codice della Strada (C.d.S.).Ragioni della decisione
1. Il Tribunale di Roma ritiene che sia il giudice di pace competente per materia a conoscere la causa in oggetto e chiede a questa Corte di regolare in tal senso la competenza. 2. Il regolamento d’ufficio è da accogliere. Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 emesso sulla base di cartella esattoriale volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, anche laddove con tale impugnazione si contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio. Tale iniziativa è infatti da qualificarsi come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 2 (così Cass. 20489/2018; sulla stessa linea, da ultimo, Cass. 14328/2023). Nel caso di specie risulta che il ricorrente abbia eccepito l’inesistenza nei suoi confronti dei crediti per i quali erano state emesse le cartelle ed era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 3. E’ accolto il regolamento di competenza d’ufficio, è dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma, per la riassunzione dinanzi al quale è fissato un termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass. SU 1202/2018).P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza di ufficio, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, per la riassunzione dinanzi al quale fissa un termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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