Il limite di valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa. Pertanto, non rientrano fra queste le opposizioni a sanzioni amministrative. In questi tipi di procedimento, ancorché ci si trovi innanzi al giudice di pace e ancorché il valore della controversia non ecceda € 1.100,00, la sentenza deve essere adottata secondo diritto. Di conseguenza, è legittimo che venga meno il limite valoriale per la liquidazione delle spese, essendo richiesta, e svolta, dall’avvocato, una vera e propria difesa tecnica (viene pertanto, nella specie, giudicato ammissibile l’appello proposto nella controversia azionata con opposizione avverso ordinanza di ingiunzione prefettizia relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, limitatamente al capo che ha statuito la compensazione delle spese di giudizio).
NDR: in senso conforme Cass. 182/2018.
Tribunale di Roma, sentenza del 21.9.2023, n. 13363
…omissis…
L’impugnazione proposta dall’appellante omissis è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nel presente giudizio, l’appellante omissis ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace omissis avente ad oggetto l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia omissis (relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada), dell’importo di € 115,90, limitatamente al capo che ha statuito la compensazione delle spese di giudizio.
In via preliminare, si deve innanzitutto rilevare che l’appello proposto risulta ammissibile, in quanto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il limite di valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa. Pertanto, non rientrano fra queste, le opposizioni a sanzioni amministrative, oggetto del procedimento de quo. In questi tipi di procedimento, ancorché ci si trovi innanzi al Giudice di Pace e ancorché il valore della controversia non ecceda € 1.100,00, la sentenza deve essere adottata secondo diritto. Di conseguenza, è legittimo che venga meno il limite valoriale per la liquidazione delle spese, essendo richiesta e volta dall’avvocato, una vera e propria difesa tecnica (cfr. da ultimo, Cassazione ordinanza n. 182/2018).
Nel merito dell’appello, occorre evidenziare come, con riguardo alla regolazione delle spese di lite, le eccezioni alla regola della soccombenza sono tassative.
L’art. 92, comma II, c.p.c. – nel testo vigente – consente infatti la compensazione nei soli casi in cui “vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Dunque, nel caso di specie:
1) non risultava configurabile alcuna parziale soccombenza, stante l’integrale accoglimento dell’opposizione proposta dall’appellante – seppur sotto un unico profilo – finalizzata ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione;
2) la controversia non presentava alcun profilo di novità e/o di possibile contrasto giurisprudenziale;
3) nella controversia non erano configurabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione individuate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; ed infatti, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 10042/2018).
Ne consegue che, per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado è viziata ed illegittima, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra le Parti e, quindi, deve essere riformata con la statuizione di condanna dell’appellata Prefettura di Roma al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, in accoglimento della domanda di parte appellante, spese liquidate come di seguito indicato.
Anche le spese di lite del secondo grado di giudizio devono, di conseguenza, seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. nr. 55/2014, come aggiornati con D.M. nr. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, secondo i valori “minimi” (stante la natura seriale della causa e l’assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00).
In particolare, per il primo grado di giudizio, le spese sono pari: per la fase di studio = € 33,00; per la fase introduttiva = € 33,00; fase istruttoria = € 46,00; per la fase decisionale = € 68,00, per un compenso tabellare pari ad € 180,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, oltre rimborso contributo unificato.
Per il presente grado di giudizio, le spese sono pari: per la fase di studio = € 66,00; per la fase introduttiva = € 66,00; fase istruttoria = € 100,00; per la fase decisionale = € 100,00, per un compenso tabellare pari ad € 332,00, oltre rimborso forfettario spese generali (al 15%), IVA e CPA e rimborso contributo unificato.
Le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio vanno, infine, distratte in favore dell’avvocato omissis, dichiaratosi procuratore antistatario nei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma omissis in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza omissis, condanna l’appellata Prefettura di Roma al pagamento, in favore dell’appellante omissis, delle spese di primo grado, che si liquidano in complessivi € 180,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, disponendosi il pagamento in favore dell’avvocato omissis, dichiaratosi procuratore antistatario; condanna l’appellata Prefettura di Roma al pagamento omissis dichiaratosi procuratore antistatario.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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