Il giudizio tra origine dal ricorso presentato, da parte dei genitori di una studentessa di un liceo musicale, contro il provvedimento di non ammissione alla classe successiva. Le censure riguardavano presunte violazioni delle regole sulla trasparenza amministrativa, sull'applicazione del piano didattico personalizzato e sull'adozione di misure di recupero.
Il Tar ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi e legittima la valutazione scolastica. Tuttavia, la questione centrale della sentenza non è il merito della vicenda educativa: Il collegio concentra l'attenzione sulla condotta processuale del difensore e sull'utilizzo, confessato, dell'intelligenza artificiale per la ricerca di precedenti giurisprudenziali, risultati inesistenti.
PRECEDENTI CITATI… MA INCONFERENTI O INESISTENTI
L'atto introduttivo richiamava numerose decisioni a fondamento dell'illegittimità del provvedimento scolastico. Il controllo svolto dal Collegio ha invece rivelato che:
- molte pronunce erano del tutto inconferenti rispetto alla materia;
- talune massime apparivano riferite a orientamenti non riscontrabili in alcuna banca dati ufficiale;
- alcuni precedenti risultavano completamente estranei al diritto scolastico (casi edilizi, gestione di centri di accoglienza, pubblico impiego).
Per il TAR una simile condotta integra violazione dei doveri di lealtà e probità processuale, in quanto:
- può alterare il corretto svolgimento del contraddittorio e influenzare la decisione;
- impone al giudice e alle controparti un inutile aggravio nell'attività di verifica della giurisprudenza citata.
È COLPA DELL'IA": LA GIUSTIFICAZIONE CHE NON VALE
In udienza, alla richiesta di chiarimenti sulle fonti citate, il difensore ha ammesso di aver fatto ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, i quali avrebbero prodotto risultati errati.
Il TAR, pur riconoscendo la crescente diffusione di tali strumenti, nega alla motivazione qualsiasi effetto di giustificazione. La sottoscrizione dell'atto processuale attribuisce infatti al difensore piena e diretta responsabilità di quanto affermato, indipendentemente dalla modalità di redazione dell'atto e dall'ausilio utilizzato.
Richiamando il principio della "centralità della decisione umana" (Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di IA in ambito forense – COA Milano, 2024), il Collegio ribadisce l'obbligo per l'avvocato di verificare e controllare criticamente ogni contenuto prodotto dall'IA, in quanto possibile fonte di "allucinazioni", cioè risultati solo apparentemente coerenti e credibili.
LE CONSEGUENZE PROCESSUALI E DEONTOLOGICHE
Sul piano processuale, il TAR condanna i ricorrenti alle spese di lite per complessivi euro 1.500, in favore dell'Amministrazione resistente.
Sul piano disciplinare, la sentenza viene trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, affinché valuti l'eventuale rilevanza deontologica della condotta.
È un passaggio significativo: si afferma che l'uso dell'IA non è neutro e può tradursi in responsabilità disciplinare.
UN QUADRO GIURISPRUDENZIALE IN RAPIDA EVOLUZIONE
Il provvedimento si inserisce in un dibattito più ampio:
Nel marzo 2025 il Tribunale di Firenze aveva escluso la responsabilità aggravata, giustificando l'avvocato che aveva ammesso l'uso, distorto, dell'IA.
Diversamente, il Tribunale di Torino – sezione lavoro, a settembre 2025, ha applicato l'art. 96, III comma, c.p.c. ritenendo che l'atto, redatto con supporto dell'IA e privo di riscontri, costituisse un ricorso temerario.-
Il Tribunale di Latina, ugualmente, rilevata "la scarsa qualità degli scritti difensivi e la totale mancanza di pertinenza rispetto al thema decidendum: un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e inconferenti, oltre che manifestamente infondate", aveva condannato la parte (e non il difensore, va sottolineato), ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di € 1.000,00 in favore della controparte e di ulteriori € 1.000,00 a titolo di sanzione alla Cassa delle Ammende.
Il TAR Milano, con la sentenza in esame, compie un ulteriore passo: dallo stimare l'effetto processuale si passa a considerare la possibile violazione delle regole deontologiche dell'avvocatura.
Senza dimenticare che neanche la Magistratura appare immune, se è vero, come appare, che la Corte di Cassazione ha "rispedito" in Corte di Appello una sentenza, dove abbondavano richiami giurisprudenziali introvabili ed esistenti, probabilmente risultato di una ricerca con l'intelligenza artificiale.
NELL'ERA DELL'IA, IL PRESIDIO UMANO È ESSENZIALE
La sentenza n. 3348/2025 sancisce un principio che segnerà l'evoluzione della professione forense nel rapporto con l'intelligenza artificiale: la responsabilità disciplinare dell'avvocato.
CONCLUSIONI
L'intelligenza artificiale non è il problema. Il problema è – e resta – il modo in cui la si utilizza.
Le pronunce che stanno emergendo negli ultimi mesi trasmettono un messaggio potenzialmente fuorviante: che l'IA sia uno strumento da cui diffidare, qualcosa che mette in pericolo la correttezza del processo o la professionalità dell'avvocato. Non è così.
L'IA può essere un supporto prezioso. Può ampliare la capacità di ricerca, alleggerire il carico ripetitivo, aiutare nella prima sistematizzazione di un tema, esattamente come fanno da anni le banche dati o, prima ancora, i volumi cartacei delle nostre biblioteche.
È notorio che i modelli di intelligenza artificiale, almeno quelli non addestrati specificamente sul diritto, possano "inventare" precedenti o richiamare fonti inesistenti, pur sviluppando un ragionamento giuridico formalmente coerente.
È un fenomeno che, per paradosso, ricorda l'entusiasmo del praticante inesperto: pur di fare bella figura, pur di mostrarsi utile, cita ciò che non c'è. Ma anche in quel caso — ieri come oggi — il dominus aveva. e ha, il dovere di verificare, controllare, garantire il risultato finale.
L'altro rischio, ben più insidioso, è il messaggio che può filtrare verso l'esterno: che gli avvocati non facciano altro che copiare e incollare quanto suggerito dall'IA.
È un luogo comune ingiusto e mortificante.
Gli avvocati studiano. Vegliano. Si sacrificano.
Sono a pranzo e pensano all'opposizione da depositare; sono al cinema e ripensano alle prove da articolare; sono a cena con la famiglia e l'attenzione fugge a quel ricorso urgente da ultimare.
Solo chi è avvocato può capire.
La professione forense è fatta di dedizione totale, di tempo sottratto a sé stessi, di senso del dovere verso il cliente, verso il processo, verso la Giustizia.
L'IA non cancella nulla di tutto ciò. Non sostituisce l'avvocato: può esaltarne le capacità, se bene impiegata; ne rivela i limiti, se usata con superficialità.
È questa, in definitiva, la lezione che la sentenza del Tat Milano consegna alla comunità forense: non la paura della tecnologia, ma la riaffermazione del ruolo insostituibile dell'essere umano nel processo e nella prestazione professionale.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.