LA QUESTIONE
Quali sono gli oneri probatori in capo al lavoratore che agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori?
A fare una generale ricognizione sul punto, richiamando giurisprudenza di legittimità ormai uniforme[1], è stato, da ultimo, il Giudice del Tribunale di Bari, nella persona della Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, occupandosi di un ricorso, presentato da un aiuto cuoco[2] che, viceversa, rappresentava di aver effettuato un orario di lavoro maggiore di quello pattuito e indicato in busta paga, senza percepire il relativo trattamento economico, ma soprattutto di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro le mansioni di cuoco unico e capo reparto catering, corrispondenti ad una qualifica superiore.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI
Il Tribunale di Bari, accogliendo il ricorso, statuiva che:
"il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento".
Viceversa, il riconoscimento processuale della pretesa deve avvenire attraverso un procedimento logico-giuridico composto da tre fasi successive:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Naturalmente, tale procedimento logico-giuridico deve essere scrupolosamente osservato dal Giudice, ma l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore, che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
NOTE
[1] Ex plurimis Cass. SSUU 25837/2007
[2] Rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Triggiani.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile