Un semplice gesto quotidiano puo' diventare una prova schiacciante in un procedimento di separazione: stiamo parlando dello screenshot di un messaggio su WhatsApp, Telegram o qualsiasi altra app di messaggistica. Ma attenzione: non basta catturare qualche chat compromettente per ottenere l'addebito della separazione. La Corte di Cassazione ha chiarito il punto con una sentenza che traccia un confine netto tra il desiderio di giustizia (o vendetta) del coniuge tradito e il diritto alla privacy digitale dell'altro.
IL FATTO
Una moglie, stanca di sospetti e d'insonnia – fiduciosa del proprio istinto - aspettava pazientemente che il marito crollasse fra le braccia di Morfeo per intrufolarsi nel suo smartphone, setacciando chat e messaggi come un detective in cerca del colpo di scena. E in effetti il "colpo" l'aveva, poi, trovato: una conversazione talmente esplicita da non lasciare dubbi sul fedifrago, il quale veniva, poi, trascinato in Tribunale, a suon di screenshot, per una separazione con addebito.
La moglie confidava anche nella testimonianza di un'amica, pronta a dichiarare che i coniugi condividessero liberamente le password dei rispettivi telefoni, rendendo così lecita la raccolta dei messaggi: tesi che, nei primi due gradi di giudizio, si era rivelata vincente.
UNA QUESTIONE DI PASSWORD E DI FIDUCIA
La Corte di Cassazione ha ribaltato la prospettiva: anche se gli screenshot sembravano una prova schiacciante, non potevano essere utilizzati se non vi era la certezza che il dispositivo fosse stato consultato con il consenso del proprietario.
Senza un'autorizzazione esplicita o una comprovata abitudine alla condivisione delle password, le conversazioni rimangono protette e il loro utilizzo in giudizio è assai limitato. A sollevare dubbi sulla liceità dell'accesso era stata, peraltro, la testimonianza della stessa amica della moglie. Secondo i giudici di legittimità, la donna si era limitata a riferire ciò che le era stato raccontato dalla moglie, senza aver mai assistito personalmente a uno scambio di password. Una testimonianza di questo tipo – detta "de relato" – ha scarso valore probatorio se non supportata da riscontri diretti.
In sintesi: non basta dichiarare «Mi ha detto lei che condividevano le password». Serve una prova concreta e verificabile. Senza questa certezza, l'intero impianto accusatorio rischia di crollare, come in questo caso.
CONCLUSIONI
La Corte ha tracciato un confine chiaro: se il coniuge aveva il diritto di accedere al telefono, gli screenshot possono essere utilizzati come prova; se invece l'accesso è avvenuto senza autorizzazione, prevale la tutela della riservatezza e la prova del tradimento perde ogni valore.
In definitiva, anche un semplice screenshot — che potrebbe rivelare una relazione clandestina — non ha alcun peso in giudizio se ottenuto in modo illecito. Questa decisione della Cassazione ribadisce ancora una volta l'importanza di proteggere la sfera privata, specialmente in un'epoca in cui la tecnologia rende tutto più accessibile, ma non per questo meno tutelato.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.