Colui al quale venga irrogata la sanzione amministrativa per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa può far venir meno il sequestro preordinato alla confisca, ottenendo così la restituzione del bene confiscato pagando il premio per almeno sei mesi, pagando la sanzione amministrativa anche in misura ridotta e sostenendo le spese di prelievo, deposito e custodia del veicolo sequestrato. La confisca, dunque, non scatta in automatico come pena accessoria alla sanzione pecuniaria inizialmente irrogata, ma è un provvedimento consequenziale al sequestro e che ne stabilizza gli effetti, in caso di inerzia del sanzionato, verificatasi nel caso concreto.
Tribunale di Milano, sentenza del 22.9.2023, n. 7194
…omissis…
Sul sindacato di proporzionalità delle sanzioni.
L’appellante rileva in primo luogo l’illegittimità costituzionale della previsione della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 193 co. 3 e 4 cds in quanto tale meccanismo lede in maniera sproporzionata il diritto di proprietà del trasgressore in assenza di un corrispondente interesse pubblico; ciò con riferimento agli artt. 3,42,117 Cost.. Ciò in ragione sia dell’automatismo nella fase dell’irrogazione della sanzione della confisca, sia della sproporzione tra confisca e inadempimento del trasgressore, consistente nel solo mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
Si osserva in proposito che:
– il difetto di proporzionalità può essere astrattamente sindacato in relazione al bene giuridico leso, non al valore del bene che viene sottoposto alla sanzione; i termini di raffronto consistono eventualmente nell’entità della sanzione edittale a fronte della tutela del diritto di proprietà (termine di paragone espressamente assunto come riferimento dall’appellante);
– sotto questo profilo, nessun profilo di illegittimità costituzionale della norma è ravvisabile: la sanzione edittale varia da € 848,00 a € 3.393,00, il valore del bene giuridico leso è in sé indeterminabile e non può fungere da idoneo termine di raffronto; non si può assolutamente escludere che il valore della sanzione edittale possa essere pari o superiore a quello del veicolo (veicolo che può essere sostanzialmente di qualsiasi natura, data la formulazione pressoché omnicomprensiva dell’art. 193 co.1 cds), né a maggior ragione può escludersi che il valore del veicolo superi in misura non rilevante quello della sanzione; non possono essere inoltre assunti concreti parametri di rifermento per stabilire fino a quale limite il valore del veicolo possa considerarsi congruo e proporzionale – dunque a partire da quale limite tale valore non sia più proporzionale – rispetto a quello della sanzione irrogata;
– il sindacato di proporzionalità sulle sanzioni è inoltre ammesso in relazione a quelle che hanno natura punitiva sostanzialmente penale; in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria il legislatore prevede ex art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 ed ex art. 7 co. 11 D. Lgs 150/2011 la possibilità di riduzione giudiziale, ma sempre nei termini previsti dalla legge e solo in caso di sanzione pecuniaria, dunque graduabile, non di confisca; il ragionamento relativo alla confisca non può dunque essere automaticamente mutuato da un sistema normativo che riguarda diversi aspetti;
– per quanto concerne le sentenze richiamate dalla difesa dell’appellante anche nel corso dell’udienza del 25.10.2022 (Corte Cost. 112/19, 185/21, 95/22), inerenti il sindacato di proporzionalità della sanzione amministrativa di natura sostanzialmente punitiva, la Corte Cost. con sentenza n. 95/2022 rileva che “La recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell’art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019). Tali sanzioni «condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato, evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (sentenza n. 185 del 2021; in senso conforme, ancora la sentenza n. 112 del 2019, nonché le sentenze n. 212 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)”; la Corte tiene pertanto in considerazione la sanzione rispetto all’illecito, non la sanzione rispetto al valore concreto di un bene, così come non raffronta la sanzione rispetto alla condotta tenuta in concreto dal trasgressore dopo l’illecito.
L’appellante evidenzia inoltre che la sanzione amministrativa deve considerarsi irragionevole, essendo irragionevole equiparare il soggetto che, a seguito di accertamento della violazione ex art. 193 co. 1 cds corrisponde il premio assicurativo – sia pure in ritardo – e adempie alla sanzione pecuniaria a quello che non corrisponde il premio e non paga la sanzione; si rileva in proposito che la questione non è rilevante nel presente giudizio; nella fattispecie in esame il 2.10.2018 vengono irrogate al trasgressore la sanzione pecuniaria e quella interdittiva del sequestro del veicolo; il 2.10.2018 (quindi in pari data) egli rinnova la polizza, ma non paga la sanzione pecuniaria; il 23.2.2021 il veicolo viene confiscato ex art. 193 co. 3 e 4 cds; solo il 7.9.2021 il ricorrente paga la sanzione pecuniaria; dunque, la questione proposta è diversa da quella qui in esame, ove la confisca è stata disposta quando il trasgressore non aveva pagato la sanzione pecuniaria; non si pone un problema di ritardato pagamento, ma di omesso pagamento, sia in misura ridotta, sia con le modalità ordinarie al momento in cui il provvedimento che dispone la confisca viene emesso e notificato.
L’appellante assume inoltre che la norma sia irragionevole tenuto conto del disposto degli artt. 186 co. 2 lett b) e c) (guida in stato di ebbrezza) e 187 cds (guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope) , individuati quali termini di comparazione; pur trattandosi di condotte connotate da maggior disvalore sociale, integrando fattispecie penali, esse prevedono la confisca solo a seguito di sentenza di condanna o patteggiamento; il proprietario di un veicolo autore di una condotta costituente reato è quindi più garantito. Si osserva in proposito che in tali casi la confisca può essere evitata sia in caso di svolgimento di lavori di pubblica utilità, sia in caso di esito positivo della messa alla prova; secondo quando previsto dagli artt. 189 co. 9 bis e 187 co. 8 bis cds il proprietario di un veicolo autore di una condotta costituente reato sarebbe più garantito. L’art. 193 co. 4 cds prevede, così come gli artt. 186, 187 cds, un meccanismo premiale nel caso in cui vi sia un determinato comportamento del trasgressore, espressamente regolato; il tema non è la previsione della confisca in un caso e non nell’altro; così come la confisca ricorre in tutti i casi di accertata violazione di determinati precetti, analogamente è possibile che tale conseguenza sia evitata nel caso di condotte ritenute meritevoli di apprezzamento da parte del legislatore (messa alla prova con esito favorevole in un caso, rinnovo della polizza/pagamento della sanzione nell’altro, o in alternativa presentazione del ricorso); si aggiunge che, parallelamente alla previsione di conseguenze diverse in ragione della natura penale delle fattispecie ex art. 186, 187 cds e di quella amministrativa ex art. 193 cds, anche il comportamento richiesto per evitare la confisca è di minore intensità e gravosità nel caso dell’art. 193 1 Le norme richiamate prevedono che: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
2 “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”
3 “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato” cds; non è quindi ravvisabile un profilo di illegittimità derivante da diversi trattamenti nei termini descritti dall’appellante.
Si osserva, da ultimo, come la ratio sottesa alla confisca in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti è quella di sottrarre al responsabile del reato il mezzo del quale si è servito per commetterlo, unitamente ad esigenze preventive dell’incolumità della collettività. Ad essere pericoloso non è il veicolo in sé, ma la condotta del conducente, tanto che la confisca non è ordinata se il veicolo non è di proprietà del reo.
Diversamente, in caso di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ad essere pericolosa è ex se la circolazione dello stesso, a prescindere del soggetto che ne è alla guida.
La differente disciplina risponde, quindi, a scelte di discrezionalità legislativa, non sindacabili dal giudice se non manifestamente irragionevoli. Non vi è violazione diretta dell’art. 3 Cost. in quanto non sono disciplinate in modo difforme due ipotesi equipollenti, ma due ipotesi differenti.
Sulla violazione del divieto di automatismi sanzionatori.
Quanto alla evidenziata violazione del divieto di automatismi sanzionatori, dedotta dall’appellante, si rileva che tale divieto – che la giurisprudenza costituzionale ritiene esteso anche alle sanzioni amministrative (cfr. Corte cost 22 2018 e 161/2018) – non è sussistente nella fattispecie in esame; come già evidenziato, colui al quale venga irrogata la sanzione amministrativa per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa può far venir meno il sequestro preordinato alla confisca, ottenendo così la restituzione del bene confiscato pagando il premio per almeno sei mesi, pagando la sanzione amministrativa anche in misura ridotta e sostenendo le spese di prelievo, deposito e custodia del veicolo sequestrato.
La confisca, dunque, non scatta in automatico come pena accessoria alla sanzione pecuniaria inizialmente irrogata, ma è un provvedimento consequenziale al sequestro e che ne stabilizza gli effetti, in caso di inerzia del sanzionato, verificatasi nel caso concreto.
L’eventuale eliminazione dall’art. 193 co. 4 cds della previsione inerente la confisca lascerebbe inoltre la relativa condotta (cioè la circolazione del veicolo senza che nei termini previsti sia stato effettuato il pagamento e sia stato proposto ricorso) senza una specifica sanzione, quindi senza una regolamentazione sulle conseguenze di tale omissione, che include ampi margini di discrezionalità legislativa.
Le questioni di legittimità costituzionale poste dall’appellante sono pertanto inammissibili.
Nel merito, l’appellante pone in evidenza il fatto che il provvedimento di confisca sia stato tardivamente adottato.
Si rileva in proposito che l’art. 213 cds, che costituisce norma speciale all’interno di un corpo normativo autonomo, non prevede termini successivi al sequestro al fine di disporre la confisca del veicolo. Quando il legislatore, nell’ambito del codice della strada, ha inteso imporre dei termini alla possibilità di adozione di provvedimenti da parte della P.A., lo ha espressamente disposto.
Non è applicabile la norma di cui all’art. 204 co. 1 cds – richiamato dall’appellante, anche in relazione all’art. 210 cds – che riguarda la sola ipotesi di ordinanze che ingiungano il pagamento di una somma.
Nel presente procedimento viene contestata la legittimità del provvedimento di confisca più che una violazione di natura procedimentale, peraltro sprovvista di specifica conseguenza giuridica. L’art. 210 cds fa inoltre riferimento all’ipotesi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, invece prevista nella fattispecie in esame.
L’unico termine applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, è quello di cui all’art. 28 L. 689/81, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 21881/2009, secondo cui si applicano “le disposizioni di cui all’art 213 C.d.S., che non prevede alcun termine, se non nella ipotesi di ricorsi, restando così applicabile il termine generale di prescrizione”), aggiungendo che “l’irragionevolezza del tempo trascorso tra sequestro e confisca non assume alcun rilievo”, essendo note al proprietario del veicolo le conseguenze della propria inerzia, in tal modo fornendo una indicazione anche in ordine al pregiudizio, lamentato dall’opponente, in merito alla mancanza di un termine per l’adozione del provvedimento di confisca.
Indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 28 L. 689/81, non vi sono comunque termini più brevi applicabili alla fattispecie in esame.
Il sistema disciplinato dall’art. 193 cds contempla un meccanismo sanzionatorio autonomo, prevedendo una forma di tutela per il proprietario del veicolo (con la restituzione del medesimo) che si attiva nei termini ivi previsti e disponendo, al contrario, la conseguenza della confisca quando tale meccanismo non viene osservato.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto: del rigetto delle domande dell’appellante; della particolarità e novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’appello proposto da Ci. Ro. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 6977/21 del Giudice di Pace di Milano, depositata il 18.11.2021; compensate per metà le spese processuali, condanna Ci. Ro. alla rifusione delle stesse in favore del Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. relative al presente grado di giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%: IVA e CPA come per legge. Motivazione entro 15 giorni.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF