La scena è fin troppo familiare. Cena tra amici, atmosfera allegra, un brindisi che diventa due, poi tre. L'auto è parcheggiata lontano, ma c'è il monopattino elettrico: silenzioso, agile, apparentemente innocuo.
"Che vuoi che sia? Non è mica una macchina."
E invece no. Attenzione: quel brindisi di troppo può costare caro, anche se l'idea è rientrare a casa scivolando sull'asfalto urbano con due ruote elettriche.
La giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo: il monopattino non è una zona franca. E l'alcol, quando si guida, non fa sconti nemmeno alla guida di un monopattino.
IL CASO AFFRONTATO DALLA CASSAZIONE
Un uomo viene sorpreso alla guida di un monopattino elettrico dopo aver assunto bevande alcoliche e, non solo: provoca anche un incidente stradale.- Condanna in primo grado, conferma in appello. La difesa tenta l'ultima carta: ricorso in Cassazione.
La tesi? Semplice (e diffusa):
Il monopattino non è un veicolo. Quindi niente guida in stato di ebbrezza.
Una tesi che molti, probabilmente, condividono istintivamente. Ma che non regge davanti alla Corte Suprema.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 11 novembre 2025 (RGN 28657/2025) ha chiarito senza possibilità di equivoci un principio destinato a incidere sulla vita quotidiana di molti:
Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche conducendo un monopattino elettrico.
Questo perché la legge (art. 1, comma 75-quinquies, l. 160/2019) equipara espressamente i monopattini elettrici ai velocipedi, di conseguenza, le norme sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche a chi guida un monopattino.
È bene chiarire un punto che spesso genera confusione. Guidare un monopattino elettrico dopo aver bevuto alcol non è consentito e può comportare responsabilità penale. Tuttavia, a differenza di quanto accade per l'automobile, non è prevista la sospensione della patente di guida.
Il motivo è semplice: per condurre un monopattino non serve alcuna patente. Di conseguenza, non può essere sospeso un titolo che l'ordinamento non richiede.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.