Un evento calcistico tra ex glorie del calcio, biglietti dal prezzo stellare, pubblicità tutta incentrata sulla presenza di un ex Pallone d'Oro. Il pubblico corre allo stadio, i tifosi trascinano i figli per fare sognare loro con chi ha fatto la storia del calcio. Poi la sorpresa: il campione – il più forte di tutti, l'uomo evento - gioca appena mezz'ora, esce, nessuna interazione con il pubblico, nessun saluto, nessun giro di campo. Lo spettacolo c'è stato? Forse. Ma le aspettative? Decisamente deluse.
Il giorno dopo, uno spettatore infuriato pensa: "Posso chiedere il rimborso del biglietto?".
IL BIGLIETTO COME CONTRATTO
Dal punto di vista giuridico, l'acquisto di un biglietto costituisce un vero e proprio contratto di prestazione di servizi: l'organizzatore si obbliga a fornire lo spettacolo (la partita) e lo spettatore a pagare il prezzo.-
PUBBLICITÀ E LEGITTIME ASPETTATIVE
Se la campagna di marketing presentava l'ex fuoriclasse come "l'evento nell'evento", con promesse implicite di presenza significativa, interazione o almeno partecipazione più che simbolica, si potrebbe sostenere di aver fatto affidamento su tali dichiarazioni.
Il Codice del Consumo (artt. 20 ss.) tutela i consumatori contro pratiche commerciali scorrette: se la pubblicità ha generato nel pubblico una aspettativa diversa dalla realtà (ad es. far pensare che il campione avrebbe giocato un'intera partita o interagito con i tifosi), si potrebbe aprire la strada ad una contestazione.
ADEMPIMENTO PARZIALE O INESATTO?
Il campione è sceso in campo.
Ma lo ha fatto per troppo poco tempo, svuotando di significato l'attesa.
E allora? Si tratta di adempimento parziale o inesatto?
Il nodo è sempre lo stesso: quanto di quell'aspettativa è giuridicamente tutelabile, e quanto resta solo "delusione da tifoso"?
E SE IL FUORICLASSE SI FOSSE INFORTUNATO?
Occorre poi considerare un'ipotesi non rara: l'infortunio del calciatore o un suo impedimento fisico.
Se l'atleta avesse avuto un problema muscolare o un malore, il suo ritiro anticipato dal campo sarebbe giustificato da un evento imprevedibile e inevitabile.
Giuridicamente significa che l'organizzatore non è responsabile: non poteva garantire i minuti di gioco, né la forma fisica del calciatore.
Certo, un saluto al pubblico avrebbe almeno attenuato l'amarezza. Ma non cambia il cuore del problema: il rimborso, in questi casi, è quasi impossibile.
GIURISPRUDENZA E RIMBORSI NEGLI EVENTI SPORTIVI E MUSICALI
La giurisprudenza, in casi analoghi (concerti annullati, artisti che cantano pochi brani, eventi sportivi con assenze illustri), tende a distinguere:
- Se l'evento non si svolge affatto → diritto al rimborso pieno.
- Se l'evento si svolge ma in forma ridotta o diversa → il rimborso è riconosciuto solo se la variazione è sostanziale (es. cantante principale assente, star pubblicizzata che non compare mai);
- Evento svolto con prestazioni ridotte (artista che canta pochi brani, campione che gioca poco) → la giurisprudenza tende a negare il rimborso, ritenendo che la prestazione essenziale sia comunque stata resa.
Nel nostro caso, il calciatore ha giocato, ma per poco. È sufficiente? Giuridicamente, la risposta tende a essere positiva: l'organizzatore potrà difendersi sostenendo che non c'era alcun obbligo contrattuale a garantire minuti precisi o interazioni.
In casi analoghi, come detto sopra, gli acquirenti si sono visti respingere le richieste di rimborso per concerti in cui l'artista principale aveva cantato meno brani del previsto, ritenendo che l'aspettativa soggettiva non coincidesse con un diritto contrattuale oggettivo.
CONCLUSIONI
Il genitore deluso e il figlio tristemente rientrato a casa hanno una comprensibile amarezza, ma sul piano legale la possibilità di rimborso è assai debole, salvo che si possa dimostrare una pubblicità ingannevole (assai complicato, bisogna dirlo per onestà intellettuale).
Il biglietto dà diritto a vedere la partita, non a stabilire i minuti di gioco di un campione.
Ecco allora che, al netto delle emozioni, il diritto resta più freddo: il rimborso non è automatico.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.