Un cognome dovrebbe identificare, non umiliare.
Eppure, la cronaca recente ci racconta di cognomi diventati zavorre sociali, etichette che scatenano ironie, battute, scherni continui. È il caso – riportato dalla stampa in questi giorni – di tre fratelli che hanno chiesto di cambiare cognome (riconducibile ad una pratica sessuale) perché, nel tempo, era diventato fonte sistematica di derisione, al punto da incidere sulla loro serenità personale e relazionale.
Da qui una domanda tutt'altro che banale: in Italia si può cambiare cognome?
La risposta è sì. Ma non sempre, non facilmente e non per capriccio.
IL CAMBIO DEL COGNOME
Nel nostro ordinamento il cognome è parte integrante dell'identità personale, Proprio per questo, la sua modificabilità è considerata eccezionale.
Il cambio di cognome è una possibilità subordinata a:
motivi seri;
valutazione discrezionale dell'Autorità;
assenza di interessi contrari di rilievo pubblico o privato.
In altre parole: non basta "che non piaccia".
LA NORMATIVA
La disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile), così come modificato dal D.P.R. n. 54/2012.
La legge consente il cambiamento di cognome solo in presenza di circostanze particolari, attribuendo al Prefetto, competente per territorio, la decisione, previa istruttoria amministrativa.-
Non si tratta quindi di un procedimento giudiziario (salvo casi specifici), ma amministrativo.
IL COGNOME COME FONTE DI PREGIUDIZIO GIURIDICAMENTE RILEVANTE
La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato alcune categorie ricorrenti di motivazioni ammissibili, tra cui:
cognomi ridicoli, volgari o imbarazzanti;
cognomi che espongono la persona a scherno costante o discriminazione sociale;
cognomi che rivelano in modo stigmatizzante l'origine familiare;
situazioni in cui il cognome è diventato, nel tempo, lesivo della dignità personale.
Attenzione: il disagio deve essere oggettivo, concreto e documentabile, non meramente soggettivo.
Ad esempio è stato ritenuta giustificata la richiesta della modifica per
🔹 Cognomi oggettivamente ridicolizzanti
In più occasioni le Prefetture hanno autorizzato il cambio di cognomi dal suono chiaramente derisorio o a doppio senso, proprio perché fonte di continui scherni fin dall'età scolare.-
🔹 Cognomi divenuti imbarazzanti nel tempo
La stampa ha più volte riportato casi di cognomi che, per evoluzione linguistica o contesto sociale, hanno assunto significati negativi o caricaturali, rendendo la vita quotidiana del portatore particolarmente gravosa.
🔹 Distacco da una storia familiare fortemente pregiudizievole
In casi documentati, è stato autorizzato il cambio di cognome per soggetti che portavano il cognome di un genitore responsabile di fatti gravissimi, quando il cognome stesso era diventato motivo di isolamento sociale.
🔹 Tutela dei figli nati fuori da contesti familiari traumatici
In ambito minorile, è stata ammessa la modifica del cognome quando quello originario risultava pregiudizievole per l'equilibrio psicologico del minore.
LA PROCEDURA: COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Il procedimento si articola in più fasi:
Istanza motivata al Prefetto competente;
Indicazione dettagliata dei motivi e allegazione di documenti (dichiarazioni, attestazioni, eventuali riscontri);
Valutazione istruttoria dell'Ufficio prefettizio;
Pubblicazione dell'istanza (per consentire eventuali opposizioni);
Emissione del decreto di autorizzazione;
Aggiornamento degli atti di stato civile e dei documenti personali.
Avv. Michelealfredo Chiariello
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.
Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.
Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.
Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.