Il 1° maggio è la festa di chi lavora. Ma come ogni anno, è anche il giorno in cui si tirano le somme, e spesso sono tragiche. Per ogni incidente finito in cronaca, ci sono decine di altri sfiorati, evitati per caso o per fortuna, che nessuno racconta, ma che il diritto non può ignorare.
Si chiamano "near miss". Non fanno rumore, non finiscono nei bollettini, ma sono campanelli d'allarme concreti di un rischio sottovalutato. Ed è proprio oggi, mentre ricordiamo il valore del lavoro e la sua centralità nella Costituzione, che vale la pena farsi una domanda giuridicamente scomoda ma doverosa:
Un datore può essere responsabile anche di ciò che "non è successo"?
La risposta, in diritto, è affermativa. Perché la sicurezza non si misura solo sugli infortuni accaduti, ma anche su quelli evitati per puro caso.
COS'È UN NEAR MISS?
Un near miss è un evento che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno a persone o cose, ma che si è risolto senza conseguenze, per caso o per un intervento fortuito. In italiano si traduce con "quasi infortunio" o "mancato infortunio". È un evento pericoloso, accidentale, che non ha causato lesioni o danni, ma ha rivelato una falla nel sistema di sicurezza. Nonostante l'assenza di conseguenze concrete, il near miss è giuridicamente rilevante perché svela una vulnerabilità nella gestione del rischio aziendale. Esempio: un operaio esce per la pausa, e pochi minuti dopo cede il pavimento sotto la postazione dove stava lavorando.
QUANDO C'È RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER IL NEAR MISS?
L'art. 2087 c.c. – unitamente all'imponente disciplina sulla sicurezza sul lavoro prevista nel nostro ordinamento - impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, comprese quelle che tecnologia, scienza e prudenza rendono possibili.
La responsabilità del datore di lavoro può configurarsi anche in assenza di infortunio, nei seguenti casi:
1. Violazione delle norme prevenzionistiche
Il near miss potrebbe evidenziare una mancata attuazione delle misure di sicurezza previste[1]
2. Prevedibilità dell'evento
Se il datore avrebbe potuto, e dovuto, prevedere il rischio, il mancato infortunio non è un evento neutro, ma segno di negligenza organizzativa;3. Omissione nella gestione del near miss
Il D.Lgs. 81/2008 non parla esplicitamente di "near miss", ma la giurisprudenza e la buona prassi (es. Linee guida INAIL) considerano il mancato infortunio un "campanello d'allarme" da registrare e analizzare per prevenire futuri incidenti.
Se il datore non prende misure correttive dopo un near miss noto, può essere considerato colpevole di eventuali successivi infortuni simili.
I NEAR MISS COME INDICATORE DI RISCHIO
I near miss devono essere considerati degli indicatori di rischio e non devono essere sottovalutati né dal datore di lavoro, né dalle figure professionali che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro.
Una corretta analisi dei quasi infortuni prevede innanzitutto il riconoscimento dell'evento. Capita spesso che non venga dato peso a questi eventi, l'assenza di danno porta infatti a sottovalutare la loro importanza. Ciò che andrebbe ricordato in questi casi è che quello stesso evento avrebbe potuto avere conseguenze diverse se non fosse stato per circostanze fortuite.
Ecco allora che il "near miss" diventa prova concreta di un ambiente di lavoro non pienamente sicuro, non si tratta di "episodi sfortunati" ma di occasioni di mancata tutela.
CONCLUSIONI
Un "near miss" non è solo un incidente scampato: è un'occasione persa per fare prevenzione.
Un quasi infortunio non è solo un evento isolato, ma può essere la spia di una criticità più ampia nel sistema aziendale: errori procedurali, carenze organizzative, mancanza di manutenzione, sottovalutazione dei segnali.
Un quasi incidente rappresenta, e anzi deve rappresentare, un'opportunità preziosa per individuare ed eliminare le carenze nella gestione della sicurezza.
NOTE
[1] Un near miss indica la violazione potenziale di uno o più di questi obblighi, e può perciò fondare:
- Responsabilità civile (risarcimento dei danni morali o da stress lavoro-correlato, se dimostra che il rischio subito gli ha causato un turbamento psichico apprezzabile (art. 2087 c.c.) oppure il risarcimento del danno differenziale, laddove un near miss si accompagnato a microlesioni o a situazioni ansiogene certificabili
- responsabilità penale (per inosservanza delle norme antinfortunistiche, ex art. 590 c.p. in caso di eventi successivi),
- responsabilità amministrativa (sanzioni da parte dell'Ispettorato o dell'ASL).