Novantaquattro anni, una condanna definitiva a quattro anni e otto mesi, un ingresso in carcere – sì, proprio dietro le sbarre – per il fallimento di una casa editrice.
Potrebbe sembrare l'inizio di un racconto surreale, e invece è semplice cronaca giudiziaria.
Il protagonista è un giornalista ed editore di lungo corso, condannato per reati societari e fiscali, che si è visto respingere la prima istanza di misura alternativa alla detenzione.
Solo in seguito al trasferimento in altro istituto penitenziario, il fascicolo è passato ad un diverso magistrato di sorveglianza, che ha letto il caso con altri occhi. E finalmente, ha disposto che l'uomo scontasse la pena a casa.
LA PENA: TRA RIEDUCAZIONE E REALTÀ CLINICA
Che la pena abbia funzione rieducativa lo ricorda l'art. 27 della Costituzione, lo ripete ogni manuale di diritto penale sin dai primi capitoli. Ma qui la domanda è: cosa si intende per "rieducazione" a novantaquattro anni?
Rieducare a cosa, esattamente?
- A non fare fallire più un'azienda?
- A non evadere il fisco?
- A rispettare norme tributarie quando ormai si fatica a ricordare dove sono le ciabatte?
Sia chiaro: nessuno invoca l'impunità geriatrica. Ma la pena deve avere senso, e quel senso deve essere coerente con le condizioni del condannato. Se la reclusione non serve a educare, né a reinserire, né a contenere un pericolo sociale, a cosa serve?
Se la pena diventa solo un gesto simbolico, una firma in fondo ad un provvedimento, un automatismo che ignora la realtà, allora non è più giustizia, è un rituale crudele. E in quel rituale, la dignità del soggetto viene annullata da un formalismo sterile, distante anni luce dalla Costituzione.
IL RIFIUTO INIZIALE: LEGALITÀ O ACCANIMENTO?
La prima istanza presentata dalla difesa chiedeva – in via principale – il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147 del codice penale, e – in subordine – la detenzione domiciliare, prevista dagli artt. 284 c.p.p. e 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario.
Ma il magistrato di sorveglianza, sulla base della documentazione sanitaria disponibile, aveva ritenuto il detenuto formalmente compatibile con la carcerazione ordinaria.
Una decisione formalmente corretta, certo. La legge permette al giudice di valutare caso per caso, e in questo caso il magistrato ha ritenuto che non ci fossero i presupposti.
Ma è condivisibile nel caso di specie?
No, e per più di una ragione.
Perché valutare la compatibilità con la detenzione non può ridursi a una lettura burocratica dei parametri medici. A novantaquattro anni, anche in assenza di una "incompatibilità assoluta" formalmente accertata, la permanenza in carcere può comunque risultare inutile sul piano rieducativo, sproporzionata sul piano umano e inaccettabile sul piano costituzionale.
Ecco perché quella prima decisione, pur, in astratto, corretta, non è affatto condivisibile.
CONCLUSIONI
Il 94enne potrà scontare la pena a casa propria. Non in cella, ma tra le mura domestiche, quelle che conosce da una vita e dove – presumibilmente – è più facile contare le ore, assumere le medicine, ricordare i bei tempi e anche, chissà, pentirsi in pace.
In questi casi, la pena rischia di diventare solo un gesto simbolico. Un'applicazione automatica, priva di umanità, che tradisce la sua stessa funzione. E quando la giustizia diventa meccanica e impersonale, non è più giusta: è solo cieca e inutile
Chi scrive non si erge a paladino di un uomo comunque condannato, né intende proporre una dissertazione filosofico-giuridica o antropologica sul carcere o sulla funzione rieducativa della pena. Non è questo il luogo di un manifesto ideologico, né di un generico appello compassionevole: l'articolo è – semplicemente – un punto di vista giuridico, ma orientato da una prospettiva umana.
GLI ISTITUTI GIURIDICI COINVOLTI
Art. 27, comma 3, Costituzione"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato." Principio cardine del sistema penale: la sanzione non ha solo funzione afflittiva, ma deve favorire il recupero e il reinserimento del condannato nella società.Differimento della pena – Art. 147 c.p. Consente al giudice di rinviare l'esecuzione della pena se il condannato è in gravi condizioni di salute, o ha più di 70 anni, salvo eccezioni legate alla pericolosità sociale o ad altre incompatibilità. Detenzione domiciliare – Art. 284 c.p.p. e art. 47-ter Ord. Pen. Permette di eseguire la pena nella propria abitazione (o altro luogo idoneo), quando il condannato si trovi in particolari condizioni fisiche, familiari o sociali. Valutazione rimessa al magistrato di sorveglianza. Funzione del magistrato di sorveglianza Figura centrale nella fase esecutiva della pena, decide sull'applicazione di misure alternative, differimenti, permessi e compatibilità tra condizioni personali e detenzione. Giurisprudenza rilevante La Suprema Corte ha precisato che l'età avanzata e le condizioni psico-fisiche del detenuto devono essere valutate in rapporto alla dignità della persona, e non solo ai parametri clinici standard.