A Parma, un capocantiere — evidentemente convinto che stile e sicurezza potessero convivere — decide di affrontare la giornata lavorativa con al polso un Rolex da 16.000 euro, in mezzo a betoniere, tubi d'acciaio e getti di calcestruzzo.
Durante le consuete verifiche di cantiere, la pompa del calcestruzzo si blocca improvvisamente. Dopo alcuni tentativi, il flusso riprende regolarmente, mentre il capocantiere supervisiona le operazioni e impartisce istruzioni agli operai.
Notando però che la colata non procedeva in modo uniforme, decide di intervenire personalmente: ordina di sospendere l'erogazione e, per mostrare la "giusta tecnica", impugna direttamente la catena metallica collegata all'estremità del tubo flessibile.
Ma al momento della riattivazione della pompa, una nuova otturazione provoca un violento contraccolpo: il tubo scatta di colpo e lo colpisce, scaraventandolo a terra. Quando si rialza, il capocantiere si accorge di non avere più al polso il prezioso orologio.
Nonostante ricerche meticolose — persino nel calcestruzzo appena colato — del Rolex non resta traccia: probabilmente è finito inglobato nella platea di fondazione.
Il capocantiere non ci sta ad agisce in giudizio per il risarcimento (azione civile, quindi, non causa di lavoro, magari dovuta ad una eventuale violazione della normativa antinfortunistica).
Chi risponde del danno?
Il datore di lavoro? L'INAIL? L'impresa appaltatrice?
Spoiler: nessuno, perché — come avrebbe detto il buon senso e confermato la Corte di Appello di Bologna — in un cantiere si porta il casco, non il Rolex.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Infatti, per i giudici bolognesi[1], la risposta è diretta, lapidaria, che non permette repliche:
"Non è seriamente sostenibile che dirigere il getto di calcestruzzo con la 'proboscide' della betoniera sia un'attività da svolgere con al polso un orologio da 16.000 euro."
Non tanto per l'imprevedibilità dell'incidente — che in un cantiere può sempre accadere — ma per una ragione ancora più ovvia: il rischio concreto che il calcestruzzo potesse semplicemente rovinare l'orologio (anche con schizzi, frammenti e/o altro). E questo, da solo, avrebbe dovuto indurre chiunque, dotato di comune prudenza, a toglierselo prima di iniziare.
La Corte ricorda, inoltre, che la normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011) vieta espressamente di indossare collane, bracciali o monili durante i lavori edili con macchinari in movimento, imponendo invece casco, calzature antinfortunistiche, tuta senza lacci e guanti.
In sintesi: il comportamento del capocantiere non solo è imprudente, ma contrario alle regole basilari di sicurezza.
Infine — come se non bastasse — il capocantiere non era neppure riuscito a dimostrare in modo concreto di aver davvero indossato il Rolex al momento dell'incidente: nessuna foto, nessun testimone, solo la sua parola.
E così, la domanda di risarcimento è stata integralmente rigettata, con tanto di condanna alle spese processuali.
Insomma, il Rolex è sparito nel cemento, insieme ad ogni speranza di rimborso.
Chissà — magari, un domani, qualche fortunato muratore, nella sventura di dover rimuovere il pavimento per una infiltrazione, si ritroverà davanti un Daytona da collezione.
NOTE
[1] Anche in primo grado la domanda di risarcimento civile era stata rigettata.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.