Della questione ci eravamo occupati per la pronuncia cautelare del Tar Lazio, che con Ordinanza cautelare n. 3530/2024, relativa al giudizio rg. 7686/2024, introdotto da un candidato rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata e Mariafrancesca D'Ambrosio, con la quale il Tar aveva dichiarato la illegittimità[1] del quesito n. 32 (busta n. 2) sulla giurisdizione dei Tribunali militari ai sensi dell'art. 103 Cost. in quanto avente natura ambigua presentando più di una risposta corretta (n. 2 e n. 3).
L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato – investito dall'appello cautelare promosso dalle Amministrazioni resistenti – con l'ordinanza in commento n. 3604/2024 (relativo al giudizio n. 6683 del 2024) – lo ha rigettato, confermando il provvedimento cautelare del Tar e stabilendo che:
- sono fondati i rilievi del Tar sui profili di ambiguità che presenterebbero le risposte oggetto di contestazione;
- sotto il profilo del periculum, nella valutazione comparativa degli interessi, debba ritenersi prevalente quello della parta appellata (cioè della candidata, assistita dall'avv. Francesco Filicetti) ad ottenere il riesame del proprio elaborato.
CONCLUSIONI
Ad oggi, purtroppo, il termine per impugnare avanti la giustizia amministrativa tale graduatoria, ed i vari vizi di legittimità, è ormai scaduto; tuttavia, c'è ancora la possibilità di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
NOTE
[1] Il Tar Lazio con le decisioni in commento aderisce ad un orientamento ormai consolidato, per il quale "Nell'ambito di una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi, e quindi da annullare, i quesiti che contengono più risposte esatte oppure nessuna risposta esatta evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost".- (ex plurimis Consiglio di Stato sentenza n. 5053/2024; Tar Lazio n. 1127/2024; Tar Campania n. 6680/2023; Tar Trentino Alto-Adige n. 56/2023).
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.