È comportamento decisamente imprudente quello del ciclista che avrebbe ben potuto evitare il ben visibile pericolo mantenendo rigorosamente la destra (come peraltro imposto dal C.d.S.) e percorrendo la fascia di carreggiata meno danneggiata a bordo della bicicletta ovvero, ove necessario, interrompendo la circolazione del veicolo e proseguendo a piedi (superando gli ostacoli trasportando la bicicletta a mano) oltre l’anomalia. Il ciclista, che ha così consapevolmente diretto il proprio veicolo nella (del tutto evitabile) zona di maggiore pericolosità, costituisce caso fortuito ex art. 2051 c.c., escludente ogni responsabilità dell’Amministrazione custode-proprietaria dell’infrastruttura stradale.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 29.9.2023, n. 773
…omissis…
L’appellante si duole dell’ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l’avversa domanda di risarcitoria: in mancanza di prova dell’evento dannoso e non correttamente valutando le dichiarazione dell’unico teste escusso del tutto inattendibile anche alla luce delle evidenti contraddizioni in cui egli è incorso; in mancanza di prova circa il nesso causale tra l’evento dannoso descritto dall’infortunato e le lesioni da questi subite; erroneamente non rilevando la non responsabilità del Comune di Lizzanello essendo l’evento dannoso imputabile esclusivamente al contegno non diligente dell’infortunato costituente caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il terzo motivo d’appello, assorbente ogni ulteriore doglianza, è fondato.
Le foto del campo del sinistro rappresentano la carreggiata percorsa dall’appellato No. ed in particolare alcune buche di rilevanti dimensioni (compresa la “fessura” impropriamente definita tale per la notevole ampiezza e di profondità persino superiore rispetto alle altre, che, secondo le allegazioni di No., avrebbe dato origine alla caduta della bicicletta) peraltro accompagnate da ulteriori meno rilevanti, diffuse e ben visibili soluzioni di continuità dell’asfalto.
La predetta serie di anomalie del manto stradale risulta ben visibile ed evidente persino nella rappresentazione fotografica, ovviamente in scala notevolmente ridotta rispetto alla realtà fisica.
L’infortunato No. avrebbe ben potuto evitare tale ben visibile pericolo mantenendo rigorosamente la destra (come peraltro imposto dal C.d.S.) e percorrendo la fascia di carreggiata meno danneggiata a bordo della bicicletta ovvero, ove necessario, interrompendo la circolazione del veicolo e proseguendo a piedi superando gli ostacoli trasportando la bicicletta a mano oltre l’anomalia. Il contegno decisamente imprudente di No., che ha consapevolmente diretto il proprio veicolo nella (del tutto evitabile) zona di maggiore pericolosità, ha costituito caso fortuito ex art. 2051 c.c., escludente ogni responsabilità dell’Amministrazione custode-proprietaria dell’infrastruttura stradale.
L’appello viene accolto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in base al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello omissis accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da An. No. con atto di citazione del 19.11.2018; condanna An. No. al rimborso, in favore del Comune di Lizzanello, di spese e competenze del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.800,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge; condanna An. No. al rimborso, in favore del Comune di Lizzanello di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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