Le Forze dell'Ordine, per ragioni di servizio, hanno in mano le chiavi dei più potenti sistemi informatici dello Stato.
Banche dati, archivi riservati, informazioni sensibili.
Durante un controllo stradale, una rissa, un intervento per violenza domestica, bastano pochi secondi per sapere, ad esempio:
– se una persona ha precedenti penali;
– se un'auto è rubata;
– se un soggetto ha un permesso di soggiorno valido;
Ma cosa accade se quell'accesso viene compiuto senza alcuna necessità di servizio?
Magari solo per curiosità personale — "chissà a quanti reati è arrivato il mio compagno delle elementari" — o per un favore ad amici e conoscenti — "devo comprare una casa dal signor Truffaldello, puoi controllare se ha precedenti?"
Ecco, in questi casi non si parla più di zelo investigativo, ma di accesso abusivo a sistema informatico[1].
IL FATTO
Un agente della polizia locale, dotato di credenziali per l'accesso al sistema informativo del Viminale[2], aveva pensato bene pensato bene di usarle per scopi personali: cercare informazioni su un conoscente, verificare una targa, o "dare un'occhiata" a qualche fascicolo.
Non per indagini, ma per semplice curiosità.
Quando l'accesso è stato tracciato e segnalato, l'agente si è difeso sostenendo di non aver violato la sicurezza informatica, poiché le credenziali gli erano state regolarmente assegnate.
Ma è proprio così?
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33253/2025, ha ribadito che il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si consuma nel momento stesso in cui l'agente entra nel sistema per scopi diversi da quelli istituzionali, a nulla rilevando che non abbia alterato o diffuso dati.
Non è necessario alterare o cancellare dati: è sufficiente entrare nel sistema per scopi diversi da quelli istituzionali.
Il confine è sottile: non basta avere la password, ma è necessario possedere anche il titolo giuridico e la motivazione funzionale per usarla.
NOTE
[1] L'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi permane contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. La pena base va da uno a cinque anni di reclusione, ma se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri d'ufficio, la sanzione diventa ancora più grave.
[2] Per sistema informatico del Viminale si intende l'insieme delle infrastrutture digitali, delle banche dati e delle piattaforme operative gestite dal Ministero dell'Interno, utilizzate da Prefetture, Questure e Forze di polizia per finalità di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione. Tali sistemi comprendono banche dati centrali interforze (tra cui archivi su precedenti di polizia, segnalazioni, misure di prevenzione, immigrazione e provvedimenti di pubblica sicurezza) e piattaforme operative riservate, accessibili solo a personale autorizzato e esclusivamente per fini istituzionali.
Avv. Michelealfredo Chiariello
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.
Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.
Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.
Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.